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Sentenza

Sentenza del 09/11/2018 n. 28665 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna relativa all'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, con il quale erano stati recuperati maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA. Con il primo motivo ha contestato la valutazione delle prove e l'accertamento dell'inesistenza soggettiva delle operazioni commerciali con T. L. s.r.l., deducendo violazione delle norme in materia di presunzioni e vizio di motivazione. Con il secondo motivo ha sostenuto l'illegittima esclusione della detrazione IVA relativa ad acquisti che, secondo la società, erano stati realmente effettuati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la ricorrente avesse cercato di ottenere un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che l'IVA non è detraibile quando le fatture si riferiscono a operazioni soggettivamente inesistenti, anche se i beni sono effettivamente entrati nella disponibilità dell'impresa, poiché la falsa indicazione del soggetto coinvolto può determinare evasione d'imposta. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata al pagamento di 8.000 euro per compensi, oltre accessori e spese prenotate a debito. La sentenza richiama anche l'ammissibilità, in cassazione, della produzione di documenti relativi alla cessazione della materia del contendere, ma tale circostanza non ha modificato l'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Il diritto alla detrazione IVA presuppone la riferibilità dell'operazione al soggetto indicato in fattura e non sussiste per fatture relative a operazioni inesistenti, anche sotto il profilo soggettivo.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    La fatturazione di operazioni inesistenti produce conseguenze fiscali anche quando l'inesistenza riguarda l'identità del soggetto effettivamente coinvolto.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, comma 3

    La norma concorre a escludere la possibilità di utilizzare detrazioni o variazioni d'imposta fondate su fatture relative a operazioni inesistenti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2

    È richiamato in relazione ai poteri di accertamento IVA e alla valutazione degli elementi posti dall'Amministrazione finanziaria a fondamento della ripresa fiscale.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando siano desunte da fatti noti e risultino gravi, precise e concordanti; la valutazione della loro efficacia appartiene al giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere dalla Corte di cassazione una rivalutazione complessiva dei fatti e delle prove già esaminati dai giudici di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    I motivi di ricorso devono indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fondano, consentendo alla Corte di verificarne il contenuto e la rilevanza.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    In cassazione possono essere prodotti documenti nuovi relativi alla proponibilità, procedibilità o prosecuzione del ricorso, inclusi quelli idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere, se il fatto sopravvenuto è riconosciuto da tutte le parti.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non può rivalutare documenti, testimonianze o presunzioni già apprezzati dai giudici di primo e secondo grado, salvo vizi giuridici o motivazionali realmente rilevanti.
  • Per contestare efficacemente un accertamento basato su presunzioni occorre indicare con precisione quali regole giuridiche siano state violate e quali elementi probatori siano stati trascurati, rispettando gli oneri di specificità del ricorso.
  • In materia IVA, la detrazione può essere negata anche quando la merce sia stata realmente acquistata e consegnata, se la fattura indica un soggetto diverso da quello che ha effettivamente partecipato all'operazione.
  • La regolarità formale della fattura e l'effettiva disponibilità dei beni non sono sufficienti, da sole, a garantire la detrazione: è necessario che l'operazione sia reale anche quanto ai soggetti indicati.
  • Documenti prodotti in cassazione sono normalmente inammissibili se servono a dimostrare nuovamente la fondatezza del ricorso; possono invece essere ammessi se incidono sulla procedibilità, prosecuzione o attualità dell'interesse al giudizio.

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