Sentenza del 04/07/2019 n. 5861 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
ACCERTAMENTO - INDAGINI FINANZIARIE - Presunzioni sui dati rilevati da conti correnti - Intestazione a terzi - Sufficienza ad escluderle - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2011, fondato sulle presunzioni dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e sui movimenti rilevati su conti correnti intestati a lei, a una terza persona e su un conto cointestato con il figlio. Ha sostenuto che le movimentazioni contestate non costituissero ricavi occultati, indicando tra l'altro borse di studio, canoni di locazione già tassati, donazioni, bonifici, giroconti e disinvestimenti finanziari. Ha inoltre lamentato la mancata valutazione della documentazione prodotta e l'insufficiente giustificazione delle singole riprese fiscali.
La decisione
La Commissione ha rilevato che l'indagine bancaria era astrattamente legittima, poiché emergeva un complesso di movimentazioni non apparentemente coerenti con l'attività lavorativa e con i redditi dichiarati. Ha precisato che la presunzione bancaria può riguardare anche conti formalmente intestati a terzi, purché sia provata, anche presuntivamente, la loro effettiva disponibilità o riferibilità al contribuente, considerando elementi quali parentela o rapporti di lavoro. Ha inoltre osservato che il contribuente deve giustificare i versamenti non coerenti con i redditi dichiarati e che l'accertamento deve essere adeguatamente motivato. Tuttavia, le parti hanno raggiunto una definizione stragiudiziale della controversia e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il procedimento è stato quindi dichiarato estinto, con compensazione delle spese e competenze del cautelare e del merito. La Commissione non ha deciso nel merito la fondatezza delle singole contestazioni.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2 e n. 7, d.P.R. n. 600/1973
"i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni [...]" possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione del reddito o che non hanno rilevanza fiscale.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei rapporti bancari come base dell'accertamento. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando analiticamente che le movimentazioni sono già state dichiarate oppure che non costituiscono reddito imponibile.
Art. 51, comma 2, n. 2 e n. 7, d.P.R. n. 633/1972
Prevede un analogo meccanismo di utilizzo dei dati bancari nell'ambito degli accertamenti IVA.
Art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Costituisce la base normativa dell'accertamento sintetico o della rettifica del reddito delle persone fisiche, nella fattispecie richiamata dall'Ufficio.
Art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale fondamento dell'accertamento parziale emesso nei confronti della contribuente.
Art. 37 d.P.R. n. 600/1973
È interpretato nel senso che l'Amministrazione può avviare l'accertamento sulla base di qualsiasi informazione utile legittimamente acquisita, senza essere vincolata dalla specifica fonte della notizia.
Legge n. 311/2004
Richiamata quale fonte dei poteri di autorizzazione e svolgimento delle indagini finanziarie.
Massime di principio
- I dati bancari possono fondare una presunzione di maggior reddito quando le movimentazioni risultano incoerenti con i redditi dichiarati; il contribuente deve fornire una spiegazione specifica e documentata per ciascuna operazione contestata.
- La mera intestazione formale del conto a un terzo non impedisce l'utilizzo dei relativi movimenti, ma l'Amministrazione deve dimostrare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che il conto o la provvista siano effettivamente riferibili al contribuente.
- Rapporti di parentela, coabitazione, dipendenza o altri legami personali possono costituire indizi della disponibilità effettiva di un conto intestato ad altri, ma non sono da soli necessariamente sufficienti senza ulteriori elementi.
- Non ogni versamento bancario è automaticamente un ricavo imponibile: devono essere valutati la sua origine, la sua natura e la coerenza con quanto dichiarato. Operazioni come giroconti, prestiti, donazioni, disinvestimenti o redditi già tassati devono essere provate con documentazione idonea.
- L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere le movimentazioni contestate; l'analitica indicazione può risultare anche da documenti allegati o espressamente richiamati e conosciuti dal contribuente.
- La sentenza non ha stabilito chi avesse ragione nel merito delle singole operazioni, perché il giudizio si è estinto per cessazione della materia del contendere a seguito di un accordo tra le parti.
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