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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11274/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal ricorso proposto da alcune lavoratrici contro il datore di lavoro per ottenere l’adempimento dell’obbligo di consegna delle buste paga e, in primo grado, anche la condanna a predisporre una postazione informatica per la stampa dei prospetti paga. La Corte d’appello aveva confermato la condanna alla consegna dei cedolini non consegnati, ma aveva escluso la possibilità di imporre un facere specifico diverso da quello previsto dalla legge, e aveva ritenuto corrette anche le spese di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge in relazione alle norme sulla consegna delle buste paga e alle indicazioni ministeriali, sostenendo che la consegna fosse avvenuta tramite area web riservata accessibile ai dipendenti; con il secondo ha censurato la liquidazione delle spese di lite, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare i valori minimi e non medi della tariffa professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla consegna dei cedolini non individuasse un vero errore di diritto, ma mirasse in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa l’inesistenza di una materiale traditio; ha inoltre osservato che le circolari ministeriali richiamate non sono norme di legge e quindi non possono fondare un motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la liquidazione delle spese entro i limiti tabellari è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione, non essendo imposto alcun vincolo ai valori medi. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    Il motivo ex n. 3 richiede l’individuazione di un effettivo errore di sussunzione o di interpretazione della norma, non la mera contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati solo come base formale della censura, ma la Corte osserva che non è stata indicata un’erronea attribuzione di significato alle norme.

  • legge 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla consegna dei prospetti paga, ma non considerata decisiva in mancanza di un errore di diritto identificato.

  • d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 39, comma 5, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte precisa che il riferimento alle circolari ministeriali non integra violazione di legge.

  • artt. 10, 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati per contestare la liquidazione delle spese, ma la Corte ribadisce che la quantificazione resta entro il potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti tabellari.

  • art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    La Corte esclude che vi sia un vincolo alla liquidazione ai valori medi, essendo sufficiente che il compenso sia determinato tra minimo e massimo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro del contributo unificato cui si collega l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; occorre indicare con precisione quale norma sia stata mal interpretata o applicata a una fattispecie inesatta.
  • Le circolari ministeriali sono atti amministrativi interni e non costituiscono parametro normativo idoneo a fondare un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • In tema di obblighi del datore di lavoro relativi alla documentazione retributiva, la dedotta messa a disposizione del documento tramite canale informatico non basta, di per sé, a superare l’accertamento di mancata consegna materialmente considerata dal giudice di merito, se la censura si traduce in una contestazione del fatto.
  • La liquidazione delle spese processuali entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla tariffa è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo violazione dei criteri legali o travalicamento dei limiti tabellari.
  • Non esiste un vincolo generale alla liquidazione delle spese secondo i valori medi della tabella: il giudice deve solo collocarsi tra minimo e massimo, potendo motivare la deroga ai parametri ordinari.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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