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Direttiva 2008/4

Direttiva 2008/4/CE della Commissione, del 9 gennaio 2008 , che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto riguarda gli alimenti per animali destinati alla riduzione del rischio di febbre lattea (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina UE sugli alimenti per animali destinati a fini nutrizionali particolari, introducendo nella voce relativa alla riduzione del rischio di febbre lattea nelle vacche da latte nuovi impieghi e nuove condizioni d’uso. In particolare, consente l’inclusione della zeolite e di alimenti ad alto tenore di calcio, sulla base dei pareri EFSA richiamati nei considerando. La modifica è operata tramite sostituzione della relativa riga dell’allegato della direttiva 94/39/CE. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 24 giugno 2008.

Modifica della direttiva 94/39/CE per aggiornare l’elenco degli usi previsti degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, in relazione alla riduzione del rischio di febbre lattea nelle vacche da latte.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, agli operatori del settore dei mangimi e delle vacche da latte, con riferimento agli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. Incide specificamente sulla parte B dell’allegato della direttiva 94/39/CE, limitatamente alla voce "riduzione del rischio di febbre lattea" e alle relative condizioni di etichettatura e somministrazione. Non risultano esclusioni generali ulteriori nel testo fornito.

Direttiva 2008/4/CE: modifica della direttiva 94/39/CE sugli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

La direttiva interviene sulla disciplina UE degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, aggiornando l’elenco degli usi previsti per la riduzione del rischio di febbre lattea nelle vacche da latte. La modifica si fonda sui pareri scientifici dell’EFSA richiamati nei considerando, che attestano l’efficacia di specifiche soluzioni nutrizionali e ne precisano le condizioni di sicurezza e di etichettatura.

Finalità e base normativa

La Commissione adotta la direttiva in base alla direttiva 93/74/CEE del Consiglio, e in particolare all’articolo 6, lettera c). L’obiettivo è adeguare la direttiva 94/39/CE, che contiene l’elenco degli usi previsti degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, inserendo nuove soluzioni ammesse per il controllo del rischio di febbre lattea.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato della direttiva 94/39/CE, secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva 2008/4/CE. In concreto, nella parte B dell’allegato, la voce "Riduzione del rischio di febbre lattea" viene sostituita integralmente.

La nuova disciplina contempla quattro tipologie di alimenti o configurazioni nutrizionali per vacche da latte:

  • basso tenore di calcio;
  • bassa percentuale di anioni/cationi;
  • alto tenore di zeolite (silicato sintetico di sodio e di alluminio);
  • alto tenore di calcio sotto forma di sali di calcio ad elevata disponibilità.

Per ciascuna tipologia l’allegato indica le caratteristiche nutrizionali essenziali, la specie destinataria, le dichiarazioni obbligatorie in etichetta, il periodo di somministrazione raccomandato e le ulteriori disposizioni applicabili.

Condizioni di impiego e obblighi di etichettatura

Per le soluzioni a basso tenore di calcio e a bassa percentuale di anioni/cationi, la somministrazione è prevista da 1 a 4 settimane prima del parto. Le istruzioni per l’uso devono indicare di cessare la somministrazione dopo il parto.

Per la zeolite, la somministrazione è prevista per 2 settimane prima del parto. Le istruzioni devono indicare:

  • di limitare la quantità somministrata alla dose giornaliera di 500 g di silicato di sodio e di alluminio per animale;
  • di cessare la somministrazione dopo il parto.

Per l’alto tenore di calcio sotto forma di sali di calcio ad elevata disponibilità, la somministrazione è consentita dai primi segnali di inizio del parto fino a 2 giorni successivi al parto. In questo caso, sull’imballaggio, sul contenitore o sull’etichetta devono figurare:

  • le istruzioni per l’uso, con l’indicazione del numero di applicazioni e del periodo prima e dopo il parto;
  • la formula: "Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell'uso".

Motivazione scientifica della modifica

Nei considerando, la Commissione richiama il parere EFSA dell’8 dicembre 2004, secondo cui la zeolite può ridurre il rischio di febbre lattea nelle vacche da latte, e il successivo parere dell’11 luglio 2007, che valuta come sicura la sua aggiunta ai foraggi per un periodo di circa 2 settimane prima del parto.

Richiama inoltre il parere EFSA del 12 giugno 2007 sugli alimenti ad alto tenore di calcio, ritenuti molto efficaci per trattare casi leggeri di febbre lattea e prevenire ricadute nelle vacche da latte. L’Autorità segnala tuttavia la necessità di compensare il singolo rischio residuo con i benefici complessivi, e per questo impone specifiche indicazioni in etichetta e la raccomandazione di consultare un esperto nutrizionale.

Recepimento e applicazione negli Stati membri

L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare entro il 24 giugno 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione.

Quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure accompagnare la pubblicazione ufficiale con tale riferimento. Le modalità tecniche del richiamo sono lasciate alla loro discrezionalità.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori del settore mangimistico, la direttiva comporta l’adeguamento delle formulazioni e dell’etichettatura dei prodotti destinati alle vacche da latte quando sono commercializzati per la riduzione del rischio di febbre lattea. In particolare, rilevano i limiti quantitativi, i periodi di somministrazione e le avvertenze obbligatorie, che assumono rilievo sia ai fini della conformità regolatoria sia ai fini della predisposizione dei materiali commerciali e delle istruzioni d’uso.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato della direttiva 94/39/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato della direttiva 94/39/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2008/4/CE. La modifica riguarda la parte B dell’allegato, dove la riga "Riduzione del rischio di febbre lattea" viene sostituita integralmente.

Nuove voci per la riduzione del rischio di febbre lattea

L’allegato introduce quattro configurazioni di alimenti o caratteristiche nutrizionali ammesse per le vacche da latte: basso tenore di calcio; bassa percentuale di anioni/cationi; alto tenore di zeolite (silicato sintetico di sodio e di alluminio); alto tenore di calcio sotto forma di sali di calcio ad elevata disponibilità. Per ciascuna sono indicati specie, composizione/caratteristiche essenziali, periodo di somministrazione e istruzioni obbligatorie in etichetta.

Condizioni di somministrazione e avvertenze di etichettatura

Per le formulazioni a basso tenore di calcio e a bassa percentuale di anioni/cationi, la somministrazione è raccomandata da 1 a 4 settimane prima del parto e le istruzioni devono prevedere di cessare la somministrazione dopo il parto. Per l’alto tenore di zeolite, la somministrazione è prevista 2 settimane prima del parto, con indicazione di limitare la quantità giornaliera a 500 g di silicato di sodio e di alluminio per animale e di cessare la somministrazione dopo il parto. Per l’alto tenore di calcio sotto forma di sali di calcio ad elevata disponibilità, la somministrazione va dai primi segnali di inizio del parto fino a 2 giorni successivi al parto; sull’imballaggio, contenitore o etichetta devono figurare le istruzioni per l’uso (numero di applicazioni e periodo prima/dopo il parto) e la formula: "Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell'uso".

Pareri scientifici e motivazione della modifica

Nei considerando la Commissione richiama i pareri EFSA dell’8 dicembre 2004 e dell’11 luglio 2007 sulla zeolite, e il parere del 12 giugno 2007 sugli alimenti ad alto tenore di calcio. Tali pareri sostengono l’efficacia degli impieghi per ridurre il rischio di febbre lattea e indicano le condizioni di sicurezza e le avvertenze necessarie, in particolare per l’etichettatura e la necessità di un consiglio nutrizionale esperto.

Recepimento, informazione alla Commissione e riferimento alla direttiva

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 24 giugno 2008 e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali dovranno contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentareallevamentoetichettaturasalute animale

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