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Sentenza

Sentenza n. 3290/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola - sezione Lavoro n. 2127/2024 del 6 novembre 2024;

Giustizia amministrativa202505010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola - sezione Lavoro n. 2127/2024, relativa all'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Nola - sezione Lavoro n. 2127/2024, passata in giudicato, che aveva condannato l'Amministrazione ad attribuirle la Carta Docente, secondo il relativo sistema e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un Commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la condanna alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di intervenire, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia, per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Le eventuali spese della funzione commissariale sono state poste a carico del Ministero, con compenso determinato in euro 500,00, comprensivo di ogni onere e spesa. Il TAR ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza da eseguire prevedeva rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, nei limiti stabiliti dalla disposizione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione.
  • In presenza di inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e designare già nella propria decisione un Commissario ad acta, destinato a intervenire dopo la scadenza del termine senza necessità di un nuovo giudizio.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Le spese necessarie per l'esercizio della funzione commissariale, quando concretamente dovute, possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidate dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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