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Ordinanza

Ordinanza n. 2894/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro l’assegnazione della studentessa a una sede universitaria diversa da quella originariamente preferita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La studentessa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, deducendo l’illegittimità del meccanismo di assegnazione previsto nell’ambito del cosiddetto “semestre filtro”, nella parte in cui non consentiva di riassegnare, secondo l’ordine della graduatoria e delle preferenze espresse, i posti rimasti liberi per la rinuncia di altri studenti all’immatricolazione. Ha sostenuto che, in assenza del meccanismo di ripescaggio del secondo turno, il punteggio conseguito le avrebbe consentito di ottenere con priorità l’assegnazione alla Facoltà di Medicina dell’Università di Pisa, indicata come sede originaria di elezione, anziché alla terza sede prescelta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La Sezione ha ravvisato il fumus boni iuris, richiamando proprie precedenti ordinanze relative a vicende analoghe e ritenendo prima facie non conforme al principio meritocratico un sistema che non permetta la riassegnazione dei posti lasciati liberi dagli studenti rinunciatari secondo l’ordine della graduatoria. Ha inoltre considerato rilevante che, con il punteggio ottenuto, l’appellante sarebbe stata assegnata prioritariamente alla sede di Pisa in caso di operatività del ripescaggio e che risultavano disponibili ulteriori posti vacanti presso tale sede. La sospensione non è stata ritenuta pregiudizievole per le prerogative organizzative dell’Università; l’Amministrazione è stata quindi ordinata a rideterminarsi sull’assegnazione della sede, anche eventualmente in sovrannumero. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, esercitato contro l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della tutela cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nelle procedure di assegnazione delle sedi universitarie fondate su graduatoria e preferenze, il principio meritocratico impone, in sede cautelare, una verifica della possibilità di riassegnare secondo l’ordine della graduatoria i posti rimasti vacanti per la rinuncia di altri candidati.
  • È assistita da fumus boni iuris la pretesa del candidato che, in base al punteggio conseguito e alle preferenze espresse, avrebbe ottenuto una sede più favorevole qualora fosse stato applicato un meccanismo di ripescaggio dei posti liberatisi dopo il primo turno di assegnazione.
  • La tutela cautelare può imporre all’amministrazione una rideterminazione dell’assegnazione della sede, anche in sovrannumero, quando ciò non comprometta concretamente le prerogative organizzative dell’istituzione universitaria e risultino disponibili posti ulteriori rimasti vacanti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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