Circolare numero 243 del 16-10-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce il programma di lavoro per la gestione e il rinnovo delle pensioni in vista del 1993, tenendo conto sia delle scadenze ordinarie sia dei nuovi adempimenti introdotti dall’assistenza fiscale ai pensionati e lavoratori dipendenti. Vengono fissati termini puntuali per liquidazioni, ricostituzioni, pensioni internazionali, fondi speciali, pensioni sociali, variazioni SIMA/VT e trasmissione dei dati reddituali e sanitari. La circolare richiama inoltre le Sedi a una rigorosa pianificazione delle attività per evitare ritardi e sovraccarichi operativi.
Programmazione delle attività per rinnovo pensioni 1993 e relative scadenze operative
Programmazione delle attività per il rinnovo delle pensioni 1993
La circolare definisce il calendario operativo per le Sedi in vista del rinnovo delle pensioni e degli ordinativi di pagamento per il 1993. Il quadro delle scadenze è influenzato sia dalle esigenze tecniche di elaborazione e aggiornamento dei programmi, sia dall’introduzione dell’assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati prevista dall’art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Contesto generale e finalità
L’obiettivo principale è assicurare il rispetto delle scadenze legate alla liquidazione, alla ricostituzione e al rinnovo delle pensioni, nonché alla gestione dei nuovi adempimenti fiscali connessi alla dichiarazione dei redditi. La circolare evidenzia che i termini previsti richiedono una particolare organizzazione del lavoro, anche perché i dati reddituali dei pensionati e le ulteriori informazioni necessarie devono essere acquisiti e trasmessi in tempi molto ristretti.
Prime liquidazioni e passaggio tra esercizio 1992 ed esercizio 1993
Le pensioni elaborate fino al 14 novembre 1992 restano in competenza dell’esercizio 1992, mentre quelle elaborate successivamente sono imputate all’esercizio 1993. Nel periodo di transizione tra i due esercizi la fase di calcolo sarà sospesa per il tempo necessario all’aggiornamento dei programmi, fermo restando che l’acquisizione dei dati non deve interrompersi.
Per le pensioni calcolate in competenza 1992 è richiesta la stampa immediata di tutti gli elaborati, e comunque prima della ricezione dei programmi aggiornati. Le pensioni dirette e indirette con decorrenza 1993 devono essere liquidate in via provvisoria con procedura LP1 e successivamente trasformate in definitive dopo l’aggiornamento dei programmi. Invece, le pensioni di reversibilità con decorrenza 1993 derivanti da una pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1993 possono essere liquidate subito in via definitiva con la procedura di calcolo passante. Gli stessi criteri valgono anche per le pensioni rientranti nell’Operazione pensione subito.
Pensioni in regime internazionale e Fondi speciali
Per le pensioni in regime internazionale liquidate con procedura C.I.03, i modelli devono essere trasmessi al sistema centrale entro il 21 novembre, con arretrati riferiti al 31 gennaio 1993. Le pensioni dei Fondi speciali di previdenza devono essere trasmesse entro la stessa data del 21 novembre, con arretrati riferiti al 31 dicembre 1992.
Pensioni sociali, PSO e rendite facoltative
Le pensioni sociali, le pensioni di categoria PSO e le rendite facoltative acquisite fino al 7 novembre vengono elaborate in competenza 1992. La trasmissione dei dati al sistema centrale deve essere completata inderogabilmente entro il 12 novembre 1992. Le pratiche non trasmesse entro tale data non potranno essere rinnovate e dovranno essere cancellate e riacquisite dalle Sedi. Per la competenza 1993 verranno emanate successive istruzioni.
Ricostituzioni e trasformazioni in definitive
Le ricostituzioni effettuate con procedura 480 e le trasformazioni delle pensioni provvisorie in definitive con procedura LP1 devono essere trasmesse per l’elaborazione in competenza 1992 entro il 31 ottobre, sia per le pensioni in pagamento nei mesi dispari sia per quelle in pagamento nei mesi pari. Anche durante la sospensione del calcolo deve proseguire l’acquisizione dei dati.
Per le pensioni in regime internazionale da ricostituire con procedura C.I.05 e con il programma 4825, i dati dei modelli devono essere inviati entro il 20 ottobre 1992, con conguagli riferiti al 30 novembre 1992. Le ricostituzioni delle pensioni dei Fondi speciali di previdenza devono essere trasmesse entro il 31 ottobre 1992, con conguagli al 31 dicembre 1992.
Le ricostituzioni delle pensioni sociali possono essere elaborate fino al 31 ottobre 1992. Dal 1 novembre 1992 non è più possibile attivare la fase di prenotazione dei fascicoli per la ricezione dei dati memorizzati nell’archivio centrale. Le versioni aggiornate dei programmi per l’esercizio 1993 saranno comunicate successivamente.
Variazioni SIMA, VT e abbinamento per tassazione congiunta
Le variazioni SIMA devono essere trasmesse al sistema centrale entro il 14 novembre 1992. Le segnalazioni di abbinamento ai fini della tassazione congiunta devono invece pervenire entro il 31 ottobre 1992.
Dal 1993 l’abbinamento per la tassazione congiunta è previsto anche per i trattamenti erogati a carico dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto, ma solo quando una pensione è diretta e l’altra è ai superstiti. Le variazioni VT devono essere trasmesse entro il 14 novembre per le pensioni in pagamento nei mesi dispari ed entro il 30 novembre per quelle in pagamento nei mesi pari.
Dati reddituali dei pensionati e contributo al Servizio Sanitario Nazionale
L’acquisizione e la trasmissione al sistema centrale dei dati dichiarati dai pensionati con i modelli reddituali emessi nei mesi di maggio, giugno e luglio devono essere completate entro il 24 ottobre 1992. Tale adempimento è necessario per consentire il caricamento dei dati sul data base centrale e il successivo ricalcolo delle pensioni per le quali i redditi dichiarati incidono sulla misura o sul diritto alla prestazione.
Per la gestione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, il messaggio n. 12116 del 7 ottobre 1992 ha fornito le istruzioni e i programmi aggiornati per acquisire e trasmettere entro il 30 ottobre i codici necessari.
Pianificazione delle attività delle Sedi
La circolare raccomanda alle Sedi una programmazione accurata delle operazioni di acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati, al fine di evitare accumuli di lavoro in prossimità delle scadenze e possibili ritardi nella definizione delle pratiche e nell’aggiornamento degli archivi. I Direttori delle Sedi devono inoltre organizzare in modo adeguato il personale impiegato nel rinnovo delle pensioni, considerando i tempi estremamente ridotti a disposizione.
Punti principali
Finalità del programma e impatto dell’assistenza fiscale
Il programma di lavoro è predisposto per consentire la pianificazione degli adempimenti connessi alla liquidazione e alla gestione delle pensioni nel periodo interessato dal rinnovo degli ordinativi di pagamento per l’anno 1993. Tiene conto dell’attuazione dell’art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che introduce dal 1993 l’assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, attribuendo ai sostituti d’imposta compiti prima in capo al Ministero delle finanze. Il regolamento attuativo prevede scadenze ravvicinate, in particolare il rilascio entro gennaio 1993 della comunicazione dei dati necessari per la dichiarazione dei redditi, con presentazione al sostituto d’imposta o ai CAAF entro febbraio o marzo 1993.
Prime liquidazioni delle pensioni per il passaggio di esercizio
Le pensioni elaborate fino al 14 novembre 1992 sono imputate all’esercizio 1992, mentre quelle elaborate dopo tale data ricadono nell’esercizio 1993. Nel passaggio tra i due esercizi la fase di calcolo sarà sospesa per il tempo necessario all’aggiornamento dei programmi, ma dovrà proseguire l’acquisizione dei dati. Le pensioni calcolate in competenza 1992 devono essere stampate con la massima speditezza e comunque prima della ricezione dei nuovi programmi. Le pensioni dirette e indirette con decorrenza 1993 vanno liquidate provvisoriamente con procedura LP1 e poi rese definitive dopo l’aggiornamento; possono invece essere liquidate definitivamente con calcolo passante le pensioni di reversibilità 1993 derivanti da pensione diretta anteriore al 1993. Gli stessi criteri valgono anche per le pensioni dell’Operazione pensione subito.
Scadenze per pensioni internazionali, fondi speciali e pensioni sociali
Per le pensioni in regime internazionale con procedura C.I.03 i modelli devono essere trasmessi entro il 21 novembre con arretrati riferiti al 31 gennaio 1993. Le pensioni dei Fondi speciali di previdenza devono essere trasmesse entro il 21 novembre con arretrati riferiti al 31 dicembre 1992. Per le pensioni sociali, le pensioni di categoria PSO e le rendite facoltative acquisite fino al 7 novembre, l’elaborazione ricade in competenza 1992 e la trasmissione dei dati al sistema centrale deve concludersi improrogabilmente entro il 12 novembre 1992; oltre tale data le pensioni non trasmesse non potranno essere rinnovate e dovranno essere cancellate e riacquisite. Le istruzioni per la competenza 1993 saranno comunicate successivamente.
Ricostituzioni e trasformazioni in definitive
Le ricostituzioni con procedura 480 e le trasformazioni delle pensioni provvisorie in definitive con procedura LP1 devono essere trasmesse per l’elaborazione in competenza 1992 entro il 31 ottobre, sia per le pensioni in pagamento nei mesi dispari sia per quelle nei mesi pari. Durante la sospensione della fase di calcolo deve comunque proseguire l’acquisizione dei dati relativi a tali pratiche. Per le pensioni in regime internazionale da ricostituire con procedura C.I.05 e con il programma 4825, i dati dei modelli devono essere trasmessi entro il 20 ottobre 1992 con conguagli al 30 novembre 1992. Le ricostituzioni delle pensioni dei Fondi speciali di previdenza vanno trasmesse entro il 31 ottobre 1992 con riferimento dei conguagli al 31 dicembre 1992. Le ricostituzioni delle pensioni sociali possono essere elaborate fino al 31 ottobre 1992; dal 1 novembre 1992 non può più essere attivata la prenotazione dei fascicoli per la ricezione dei dati memorizzati nell’archivio centrale.
Variazioni SIMA, VT e tassazione congiunta
Le variazioni SIMA devono essere trasmesse al sistema centrale entro il 14 novembre 1992; entro il 31 ottobre 1992 devono invece essere inviate le segnalazioni di abbinamento ai fini della tassazione congiunta. Dal 1993 è previsto l’abbinamento ai fini della tassazione congiunta anche per i trattamenti erogati a carico dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto, ma solo nei casi in cui una pensione sia diretta e l’altra ai superstiti. Le variazioni VT devono essere trasmesse entro il 14 novembre per le pensioni in pagamento nei mesi dispari ed entro il 30 novembre per quelle in pagamento nei mesi pari.
Trasmissione dei dati reddituali dei pensionati e contributo sanitario
L’acquisizione e la trasmissione al sistema centrale dei dati dichiarati dai pensionati con i modelli reddituali emessi nei mesi di maggio, giugno e luglio devono essere completate entro il 24 ottobre 1992, per consentire il caricamento sul data base centrale e il ricalcolo delle pensioni interessate. Per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, con messaggio n. 12116 del 7 ottobre 1992 sono state fornite istruzioni e resi disponibili i programmi aggiornati per l’acquisizione e trasmissione, entro il 30 ottobre, dei codici necessari alla gestione del contributo.
Organizzazione delle attività delle Sedi
Le Sedi sono invitate a pianificare con attenzione le operazioni di acquisizione, elaborazione e trasmissione al sistema centrale per evitare accumuli di lavoro a ridosso delle scadenze, con possibili ritardi nella definizione delle pratiche e nell’aggiornamento degli archivi. I Direttori delle Sedi devono inoltre programmare adeguatamente l’impiego del personale destinato al rinnovo delle pensioni, così da completare le operazioni nei tempi ristretti disponibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 16 ott 1992Circolare numero 241 del 16-10-1992
- Circolare · 16 ott 1992Circolare numero 242 del 16-10-1992
- Circolare · 15 ott 1992Circolare numero 240 del 15-10-1992
- Circolare · 13 ott 1992Circolare numero 239 del 13-10-1992
- Circolare · 12 ott 1992Circolare numero 237 del 12-10-1992
- Circolare · 12 ott 1992Circolare numero 238 del 12-10-1992
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →