Circolare numero 240 del 15-10-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per la dichiarazione e il versamento dell’imposta del 5% sul canone annuale delle concessioni di beni pubblici, istituita dal d.lgs. 28 febbraio 1992 n. 263. Definisce i soggetti obbligati, l’ambito dei beni interessati, il periodo di riferimento per la denuncia e le modalità di presentazione entro il 4 novembre 1992. Indica inoltre da quando decorre l’imposta nei diversi casi, come va calcolata in situazioni particolari, quando deve essere versata e quali adempimenti finali devono essere trasmessi alla Direzione Generale.
Imposta sul canone annuale delle concessioni di beni pubblici: istruzioni operative e termini di dichiarazione e versamento
Imposta sul canone annuale delle concessioni di beni pubblici: istruzioni operative
La circolare detta le modalità applicative dell’imposta introdotta dal d.lgs. 28 febbraio 1992 n. 263, collegata al censimento dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare pubblico concessi o utilizzati da terzi. L’obiettivo è fornire alle strutture periferiche le indicazioni per la dichiarazione, il calcolo dell’imposta e il successivo versamento.
Soggetti obbligati e ambito oggettivo
Sono tenuti alla presentazione del modello di dichiarazione i concessionari, i locatari, i comodatari e gli utilizzatori senza titolo di beni pubblici.
La disciplina si applica a tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio disponibile e inalienabile:
- dello Stato,
- delle aziende autonome statali,
- delle Regioni,
- delle Province,
- dei Comuni.
Periodo di riferimento della denuncia
La denuncia deve essere presentata per tutte le utilizzazioni che si protrarranno oltre il 31 dicembre 1992, anche se riferite a periodi inferiori all’anno.
Modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione
Il modello di denuncia:
- può essere ritirato presso l’Intendenza di Finanza o presso gli uffici dell’ente proprietario del bene;
- deve essere compilato in triplice copia;
- va compilato dopo aver letto le norme di compilazione riportate sul modello;
- deve essere sottoscritto dal dirigente cui è stata delegata localmente la rappresentanza legale dell’istituto.
Le prime due copie devono essere presentate:
- all’Intendenza di Finanza competente per territorio, se il bene è di proprietà dello Stato;
- all’ente proprietario del bene, negli altri casi.
La terza copia resta al dichiarante.
La consegna può avvenire direttamente all’ente destinatario, con rilascio di ricevuta, oppure tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno. Il termine per la presentazione è fissato al 4 novembre 1992.
Decorrenza dell’imposta
L’imposta è dovuta da concessionari, locatari e utilizzatori a decorrere:
-
dal 1 gennaio 1993, se ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
- il bene era già nella disponibilità del soggetto prima del 31 dicembre 1989;
- dopo tale data, il canone è stato rivalutato solo per effetto di indicizzazioni automatiche, come ad esempio l’ISTAT per l’equo canone.
-
dal 1 gennaio 1995 in tutti gli altri casi, e in particolare quando:
- la disponibilità del bene è stata acquisita dopo il 31 dicembre 1989;
- i canoni relativi a concessioni e locazioni di beni dello Stato sono stati rivalutati al 1 gennaio 1990 per effetto di specifiche norme;
- la misura del canone è stata rinegoziata o modificata dopo il 31 dicembre 1989.
Misura dell’imposta e criteri di calcolo
L’imposta è stabilita nella misura del 5% del canone annuo dovuto o dell’indennizzo di occupazione.
Per alcune situazioni particolari la circolare precisa che:
- per concessioni con canone simbolico, ricognitorio o senza indicizzazioni di prezzo anteriori al 31 dicembre 1980, l’imposta va calcolata su un canone annuo determinato dagli uffici tecnici degli enti proprietari, in relazione al valore di mercato del bene e per ciascun anno d’imposta;
- per concessioni o locazioni con scadenza nel corso del 1993, l’imposta si commisura al rateo di canone relativo al periodo dal 1 gennaio 1993 alla data di scadenza dell’atto o del contratto;
- il medesimo criterio si applica nei casi analoghi in cui l’imposta decorra dal 1 gennaio 1995.
Versamento dell’imposta
Il pagamento deve essere effettuato presso l’Ufficio del Registro competente per territorio, secondo modalità da definire localmente.
I termini sono i seguenti:
- contestualmente al pagamento del canone o dell’indennizzo di occupazione, se il bene è di proprietà dello Stato;
- entro 5 giorni dal pagamento del canone o dell’indennizzo all’ente proprietario, se il bene appartiene ad altri enti, previa esibizione della quietanza;
- entro il 31 gennaio 1993 nei casi di concessioni o locazioni scadute nel corso del 1993;
- entro il 31 dicembre 1993 nei casi di utilizzazione senza titolo cessate nel corso del 1993.
Adempimenti ulteriori e trasmissione alla Direzione Generale
Per la determinazione dell’imposta nei casi di canone simbolico, le strutture interessate devono prendere contatto con gli uffici tecnici degli enti proprietari per conoscere la misura del canone annuo di concessione da assumere come base imponibile.
Una volta completati gli adempimenti, le strutture periferiche devono inviare alla Direzione Generale - Servizio Patrimoniale:
- copia del modello di dichiarazione;
- copia della quietanza di versamento dell’imposta.
La circolare precisa inoltre che l’imposta è deducibile dal reddito imponibile ai fini IRPEG e che gli importi versati devono essere trasferiti alla Direzione Generale tramite MOD. SC/10.
Punti principali
Soggetti obbligati e beni interessati
Devono presentare la dichiarazione i concessionari, i locatari, i comodatari e gli utilizzatori senza titolo di beni pubblici. L’imposta riguarda tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio disponibile e inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
Periodo di riferimento e presentazione della denuncia
La denuncia va presentata per tutte le utilizzazioni, anche se inferiori all’anno, che si protrarranno oltre il 31 dicembre 1992. Il modello deve essere compilato in triplice copia, sottoscritto dal dirigente delegato alla rappresentanza legale dell’istituto e può essere ritirato presso l’Intendenza di Finanza o presso gli uffici dell’ente proprietario. Le prime due copie vanno presentate all’Intendenza di Finanza competente per i beni dello Stato o, negli altri casi, all’ente proprietario; la terza copia resta al dichiarante. La presentazione può avvenire a mano con ricevuta o tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno entro il 4 novembre 1992.
Decorrenza dell’imposta
L’imposta è dovuta dai concessionari, locatari e utilizzatori a partire dal 1 gennaio 1993 se il bene era già nella disponibilità del soggetto prima del 31 dicembre 1989 e il canone è stato rivalutato solo per effetto di indicizzazioni automatiche. Negli altri casi decorre dal 1 gennaio 1995, cioè quando la disponibilità del bene è stata acquisita dopo il 31 dicembre 1989, quando i canoni dei beni dello Stato sono stati rivalutati al 1 gennaio 1990 per effetto di norme specifiche oppure quando il canone è stato rinegoziato o modificato dopo il 31 dicembre 1989.
Misura dell’imposta e casi particolari
L’imposta è pari al 5% del canone annuo dovuto o dell’indennizzo di occupazione. Per le concessioni con canone simbolico, ricognitorio o privo di indicizzazione prima del 31 dicembre 1980, la base imponibile va determinata dagli uffici tecnici dell’ente proprietario in base al valore di mercato del bene e con riferimento a ciascun anno d’imposta. Per concessioni o locazioni con scadenza nel corso del 1993, l’imposta si calcola sul rateo di canone dal 1 gennaio 1993 alla scadenza dell’atto o del contratto; lo stesso criterio vale per i casi analoghi in cui l’imposta decorra dal 1 gennaio 1995.
Versamento e ulteriori adempimenti
Il versamento deve essere effettuato presso l’Ufficio del Registro competente, con modalità stabilite localmente. Se il bene è dello Stato, il pagamento va effettuato contestualmente al canone o all’indennizzo; per beni di altri enti, il versamento va eseguito entro 5 giorni dal pagamento al proprietario, esibendo la quietanza; per concessioni o locazioni scadute nel corso del 1993 il termine è il 31 gennaio 1993, mentre per utilizzi senza titolo cessati nel 1993 il termine è il 31 dicembre 1993. Per determinare la base imponibile nei casi di canone simbolico, le strutture devono contattare gli uffici tecnici dell’ente proprietario. A conclusione degli adempimenti, le strutture periferiche devono inviare alla Direzione Generale - Servizio Patrimoniale copia della dichiarazione e della quietanza di versamento, poiché l’imposta è deducibile dal reddito imponibile ai fini IRPEG, e trasferire gli importi versati mediante MOD. SC/10.
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