Circolare numero 237 del 12-10-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aggiornamento del contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica: il nuovo importo è fissato in lire 1.235.700 annue ed è confermato provvisoriamente anche per il 1992. Vengono inoltre disciplinate le modalità di recupero delle differenze contributive pregresse per iscritti, pensionandi e pensionati, distinguendo tra soggetti rientranti o meno nel sistema di sostentamento del clero e indicando termini, modalità di versamento e adempimenti contabili delle Sedi e della SAP di Roma Eur.
Aumento del contributo al Fondo di previdenza del clero e recupero delle differenze contributive per il 1991-1992
Aumento del contributo al Fondo di previdenza del clero e recupero dei conguagli
La circolare disciplina l’aggiornamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, nonché le modalità di recupero delle differenze contributive maturate per il periodo 1991-1992. Il testo contiene inoltre istruzioni operative per il recupero sui pensionati e per la contabilizzazione transitoria delle somme da parte delle strutture INPS.
Aggiornamento dell’importo del contributo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1992 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 27 giugno 1992, adottato ai sensi dell’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che aumenta il contributo dovuto per l’anno 1991 dagli iscritti al Fondo. Il nuovo importo è fissato in lire 1.235.700 annue, corrispondenti a lire 205.950 bimestrali e lire 102.975 mensili.
Tale importo resta provvisoriamente confermato anche per l’anno 1992, fino all’emanazione di un ulteriore decreto che ne modifichi l’ammontare in base alla medesima norma.
Differenze contributive da recuperare
Poiché il contributo è stato corrisposto nel periodo 1 gennaio 1991-31 ottobre 1992 nella misura di lire 1.148.400 annue, la differenza annua dovuta per il 1991 e il 1992 risulta pari a lire 87.300, cioè lire 7.275 mensili. Per gli iscritti in continuità dal 1 gennaio 1991 al 31 ottobre 1992, la differenza complessiva da recuperare è pari a lire 160.050.
Per i pensionati e per i soggetti che hanno in corso domanda di pensione, il recupero riguarda esclusivamente il periodo compreso tra il 1 gennaio 1991 e la data di decorrenza della pensione, poiché da tale momento cessa l’obbligo contributivo al Fondo. In questi casi l’importo varia da un minimo di lire 7.275, per pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1991, fino a un massimo di lire 160.050 per pensioni decorrenti dal 1 novembre 1992.
Soggetti tenuti al pagamento
Sono tenuti al versamento delle differenze contributive:
- i sacerdoti secolari e i ministri di culto delle religioni diverse da quella cattolica attualmente iscritti;
- gli iscritti con domanda di pensione in corso;
- i titolari di pensione, limitatamente a quelle con decorrenza dal 1 febbraio 1991 in poi.
La circolare distingue poi le modalità di recupero in funzione dell’appartenenza o meno al sistema di sostentamento del clero.
Modalità di recupero per i soggetti rientranti nel sistema di sostentamento del clero
Per i sacerdoti secolari rientranti nel sistema di sostentamento del clero, in base alle disposizioni di attuazione della Conferenza Episcopale Italiana richiamate dalla legge n. 222/1985, il recupero dei conguagli avviene tramite l’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano, che provvede al versamento in un’unica soluzione.
Questa modalità riguarda anche coloro che hanno una domanda di prestazione in corso e quelli che sono divenuti titolari di pensione con decorrenza dal 1 febbraio 1991 in poi. Se il soggetto è stato ricompreso nel sistema di sostentamento solo per una parte del periodo 1 gennaio 1991-31 ottobre 1992, l’Istituto versa esclusivamente i conguagli relativi a quel periodo.
Modalità di recupero per i soggetti non rientranti nel sistema di sostentamento
Per i sacerdoti secolari non rientranti nel sistema di sostentamento del clero e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il recupero avviene:
- mediante versamento diretto in un’unica soluzione da parte degli iscritti, oppure tramite la confessione religiosa di appartenenza per i ministri di culto acattolici;
- mediante trattenuta sulle rate maturate al momento della liquidazione della prestazione, per gli iscritti che hanno domanda di pensione in corso o che la presenteranno entro il 30 novembre 1992;
- mediante trattenuta sulla prima rata bimestrale utile della pensione per i titolari di pensione.
Se un sacerdote secolare rientra nel sistema di sostentamento solo per un periodo compreso tra il 1 gennaio 1991 e il 31 ottobre 1992, l’Istituto centrale versa solo i conguagli relativi a tale periodo; per il restante periodo il recupero avviene direttamente a carico dell’interessato, ovvero tramite ritenuta sulle rate di pensione se il soggetto è già pensionato o pensionando.
Termine di versamento e interesse di mora
Il termine ultimo per il versamento delle differenze contributive è fissato al 30 novembre 1992, coincidente con la scadenza del contributo corrente relativo al quinto bimestre del 1992. I versamenti eseguiti oltre tale data sono assoggettati a interesse di mora ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Adempimenti per il versamento e indicazioni operative
Il versamento dei conguagli deve essere effettuato in unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale separato da ogni altro versamento dovuto al Fondo. Il conto indicato è il c.c. n. 811000, intestato a I.N.P.S. - Direzione Generale - Contr. CLL - Direzione Centrale di Ragioneria - Roma.
Gli iscritti devono compilare il bollettino con particolare attenzione, indicando in stampatello o a macchina nome, cognome, indirizzo, numero di matricola nel Fondo, nonché il numero e l’intestazione del conto corrente postale. Sul retro del bollettino devono essere riportati la causale del versamento e il periodo cui si riferiscono le differenze contributive.
L’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano deve attenersi alle istruzioni contenute nella lettera-circolare n. 194 FP - n. 1125 E.A.D. dell’8 gennaio 1987 per la comunicazione dei dati identificativi dei soggetti per conto dei quali effettua i versamenti. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, contestualmente al versamento, devono inviare un elenco contenente gli estremi del versamento, i nominativi degli iscritti che hanno pagato, gli importi riferiti ai singoli iscritti e i periodi di riferimento.
Procedure contabili e gestione transitoria presso le strutture INPS
Fino a quando non saranno operative presso la SAP di Roma Eur le procedure di riscossione e contabilizzazione dei contributi, gli importi recuperati nei confronti dei pensionati devono essere accreditati al conto GPA 55/00 e trasferiti alla Direzione Generale con unico modello SC/10R. Se vi sono casi di mancato recupero, questi devono essere comunicati con nota separata alla Sede di Roma Eur - Fondo Clero, Via Chopin n. 49.
Quando l’importo delle differenze contributive dovute da iscritti che hanno in corso domanda di pensione viene trattenuto al momento della liquidazione della pensione, le Sedi devono contabilizzare tali somme al ricevimento del Mod. P7/TR/FS inviato dalla Direzione Centrale per la tecnologia informatica. Anche in questo caso le trattenute sono accreditate al conto GPA 55/00 e trasmesse alla Direzione Generale con modello SC/10R.
La Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica deve inoltre trasmettere alla SAP di Roma Eur due elenchi separati di tutte le pensioni in essere con decorrenza dal 1 febbraio 1991 in poi, distinti in base alle indicazioni del campo 8 del mod. FS01; il primo elenco è contraddistinto con il numero 1, il secondo con i numeri 2 e 3, e quest’ultimo deve essere distinto per SAP. La SAP di Roma Eur completa gli elenchi con gli importi da recuperare e li inoltra rispettivamente all’Istituto per il sostentamento del clero e alle SAP competenti.
Le Sedi, ricevuti i tabulati, procedono al recupero sulle rate di pensione secondo le modalità previste dalla circolare n. 132 F.P. - n. 577 E.A.D. - n. 520 Rg./131 del 27 giugno 1979, salvo gli aspetti contabili disciplinati dalla presente circolare.
Punti principali
Aggiornamento del contributo annuo
Il decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1992 ha aumentato il contributo dovuto per l’anno 1991 al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il contributo è determinato in lire 1.235.700 annue, pari a lire 205.950 bimestrali e lire 102.975 mensili, e resta provvisoriamente confermato anche per l’anno 1992 fino all’emanazione di un nuovo decreto.
Differenze contributive pregresse e soggetti obbligati
Poiché il contributo era stato corrisposto nel periodo 1 gennaio 1991-31 ottobre 1992 nella misura di lire 1.148.400 annue, la differenza annua dovuta per il 1991 e il 1992 è pari a lire 87.300, ossia lire 7.275 mensili. Sono tenuti al pagamento gli iscritti attuali, i soggetti con domanda di pensione in corso e i titolari di pensione, limitatamente a quelle con decorrenza dal 1 febbraio 1991 in poi. Per gli iscritti senza soluzione di continuità dal 1 gennaio 1991 al 31 ottobre 1992 il recupero è pari a lire 160.050; per i pensionati e pensionandi il conguaglio riguarda solo il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1991 e la decorrenza della pensione.
Modalità di recupero per i soggetti rientranti nel sistema di sostentamento del clero
I sacerdoti secolari rientranti nel sistema di sostentamento del clero, compresi coloro che hanno domanda di prestazione in corso e i titolari di pensione con decorrenza dal 1 febbraio 1991 in poi, versano i conguagli tramite l’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano, che provvede in unica soluzione. Se il rientro nel sistema riguarda solo una parte del periodo 1 gennaio 1991-31 ottobre 1992, l’Istituto versa solo i conguagli relativi a tale periodo.
Modalità di recupero per soggetti non rientranti nel sistema di sostentamento
Per i sacerdoti secolari non rientranti nel sistema di sostentamento del clero e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il recupero avviene mediante versamento diretto in unica soluzione da parte degli iscritti oppure della confessione religiosa di appartenenza. Per gli iscritti con domanda di pensione in corso o da presentare entro il 30 novembre 1992, il recupero avviene con trattenuta sulle rate maturate in sede di liquidazione della prestazione. Per i pensionati, il recupero avviene sulla prima rata bimestrale utile della pensione.
Termine di versamento e interesse di mora
Il termine ultimo per il versamento delle differenze contributive è fissato al 30 novembre 1992, cioè la scadenza del contributo corrente relativo al quinto bimestre del 1992. I versamenti effettuati dopo tale data sono soggetti a interesse di mora ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Modalità operative e contabili
Il versamento dei conguagli deve essere effettuato in unica soluzione con bollettino di conto corrente postale distinto da ogni altro versamento dovuto al Fondo. È indicato il c.c. n. 811000 intestato a I.N.P.S. - Direzione Generale - Contr. CLL - Direzione Centrale di Ragioneria - Roma. Gli iscritti devono indicare con precisione dati anagrafici, numero di matricola, causale e periodo di riferimento. L’Istituto centrale per il sostentamento del clero deve attenersi alle istruzioni della lettera-circolare n. 194 FP - n. 1125 E.A.D. dell’8 gennaio 1987 per la comunicazione dei dati identificativi dei soggetti per conto dei quali versa i conguagli. Le Confessioni religiose diverse dalla cattolica devono inviare contestualmente al versamento un elenco con estremi del versamento, nominativi, importi e periodi di riferimento.
Adempimenti delle strutture INPS e gestione transitoria
La Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica deve inviare alla SAP di Roma Eur due elenchi separati delle pensioni in essere con decorrenza dal 1 febbraio 1991 in poi, distinti secondo le indicazioni del campo 8 del mod. FS01. La SAP di Roma Eur completa gli elenchi con gli importi da recuperare e inoltra il primo all’Istituto per il sostentamento del clero e il secondo alle SAP competenti. Le Sedi, ricevuti i tabulati, procedono al recupero sulle rate di pensione secondo la circolare n. 132 F.P. - n. 577 E.A.D. - n. 520 Rg./131 del 27 giugno 1979, mentre gli importi recuperati devono essere accreditati al conto GPA 55/00 e trasferiti alla Direzione Generale con modello SC/10R. In caso di mancato recupero, va inviata specifica comunicazione alla Sede di Roma Eur - Fondo Clero.
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