Circolare numero 239 del 13-10-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone che, nel nuovo quadro di competenze delegate ai Dirigenti regionali in materia di opere, forniture e servizi, anche le autorizzazioni per accertamenti specialistici non previsti dalle convenzioni o richiesti a specialisti esterni non convenzionati possano essere rilasciate a livello regionale. Alle Sedi regionali viene inoltre attribuita la determinazione dei relativi onorari professionali, con criteri ancorati alle tariffe minime e massime degli Ordini dei medici o, in assenza del massimo, agli onorari ritenuti congrui dagli stessi Ordini. La competenza spetta al Direttore della Sede regionale, su proposta del primario medico-legale, con l’obiettivo di accelerare l’iter istruttorio e garantire una valutazione più diretta dei casi.
Attribuzione alle Sedi regionali della competenza ad autorizzare accertamenti specialistici eccezionali e a determinarne gli onorari
Autorizzazione regionale di accertamenti specialistici eccezionali e determinazione degli onorari
La circolare interviene sul riparto di competenze interne dell’Istituto per trasferire a livello regionale l’autorizzazione di prestazioni specialistiche non ordinarie e la fissazione dei relativi compensi. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più rapido l’iter istruttorio e di consentire una valutazione più diretta dei casi singoli, nel quadro della disciplina già delineata per opere, forniture e servizi.
Quadro normativo di riferimento
Il testo richiama innanzitutto la deliberazione n. 1050 del 29 luglio 1992, illustrata con circolare n. 196 del 29 luglio 1992, con la quale il Comitato esecutivo ha definito il quadro normativo delle competenze esclusive e delegate riferite agli Organi e ai Dirigenti dell’Istituto in materia di opere, forniture e servizi. In tale contesto, ai Dirigenti regionali è stata già attribuita la competenza a deliberare le autorizzazioni di spesa e i contratti di esecuzione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle assegnazioni semestrali di fondi della Direzione generale.
Sono previsti limiti massimi di spesa differenziati: 600 milioni per i Dirigenti delle Sedi regionali Calabria, Campania, Emilia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto; 450 milioni per i Dirigenti delle restanti Sedi regionali.
Estensione della competenza alle prestazioni specialistiche
Nel nuovo assetto regolamentare viene considerata possibile l’attribuzione alle Sedi regionali delle autorizzazioni per effettuare accertamenti specialistici non contemplati nelle convenzioni stipulate con gli organismi rappresentativi dei medici. La medesima competenza riguarda anche gli accertamenti eccezionalmente richiesti a specialisti esterni non convenzionati con l’Istituto.
La circolare specifica inoltre che la competenza a determinare i relativi onorari professionali, in precedenza attribuita al Direttore generale dall’art. 36, ultimo comma, del previgente Regolamento per le opere e le forniture approvato con deliberazione n. 52 del 22 febbraio 1984, viene anch’essa ricondotta a livello regionale.
Finalità organizzative della scelta
L’attribuzione alle Sedi regionali risponde all’esigenza di accelerare al massimo l’istruttoria delle pratiche, ritenuta incompatibile con i traguardi di tempestività e qualità perseguiti dall’Ente nell’erogazione delle prestazioni istituzionali. La soluzione mira anche a valorizzare una valutazione più immediata e diretta delle singole situazioni e delle specifiche fattispecie, evitando passaggi centralizzati non necessari.
Criteri per la determinazione degli onorari
Per gli onorari delle prestazioni professionali restano confermati i criteri già vigenti. La determinazione deve avvenire tenendo conto di ogni possibile elemento di valutazione e, in ogni caso, entro i limiti delle tariffe minime e massime stabilite dai locali Ordini dei medici.
Qualora l’Ordine locale non indichi il limite massimo, gli onorari devono essere fissati sulla base di quelli ritenuti congrui dal medesimo Ordine. La circolare ribadisce dunque un criterio di conformità alle indicazioni ordinistiche, con margini di valutazione solo entro il perimetro già tracciato.
Competenza del Direttore della Sede regionale
Le autorizzazioni e le determinazioni relative a tali prestazioni sono attribuite al Direttore della Sede regionale, su proposta del primario medico-legale della Sede regionale medesima. Si tratta quindi di una competenza gestionale decentrata, ma esercitata con il supporto tecnico-specialistico della struttura medico-legale interna.
Conferma delle disposizioni previgenti
Per tutti gli aspetti non espressamente modificati dalla presente circolare, restano confermati gli indirizzi e le prescrizioni delle precedenti disposizioni impartite in materia. La circolare, quindi, si innesta nel quadro esistente senza abrogarlo, limitandosi a spostare a livello regionale le autorizzazioni e la definizione degli onorari per le prestazioni specialistiche eccezionali.
Punti principali
Quadro di riferimento normativo e competenze delegate
La circolare richiama la deliberazione n. 1050 del 29 luglio 1992 e la circolare n. 196 del 29 luglio 1992, con cui è stato definito il quadro delle competenze esclusive e delegate tra Organi e Dirigenti dell’Istituto in materia di opere, forniture e servizi. In tale ambito, ai Dirigenti regionali è stata attribuita la competenza a deliberare autorizzazioni di spesa e contratti di esecuzione entro i limiti di bilancio e delle assegnazioni semestrali di fondi della Direzione generale, con soglie massime di 600 milioni per alcune Sedi regionali e di 450 milioni per le restanti.
Estensione della competenza alle prestazioni specialistiche eccezionali
Alla luce del nuovo assetto regolamentare, viene ritenuto possibile attribuire alle Sedi regionali anche le autorizzazioni per accertamenti specialistici non previsti nelle convenzioni con gli organismi rappresentativi dei medici, oppure eccezionalmente richiesti a specialisti esterni non convenzionati con l’Istituto. La stessa competenza riguarda la determinazione dei relativi onorari professionali, già attribuita al Direttore generale dall’art. 36, ultimo comma, del previgente Regolamento per le opere e le forniture approvato con deliberazione n. 52 del 22 febbraio 1984.
Ragioni dell’attribuzione a livello regionale
La scelta di collocare a livello regionale l’autorizzazione delle prestazioni eccezionali e la fissazione degli onorari deriva dall’esigenza di accelerare il più possibile l’istruttoria delle pratiche, considerata non compatibile con i livelli di tempestività e qualità richiesti dall’Ente per le prestazioni istituzionali. La soluzione consente inoltre una valutazione più diretta delle singole situazioni e delle specifiche fattispecie.
Criteri per la determinazione degli onorari
Restano confermati i criteri già vigenti per la definizione degli onorari delle prestazioni professionali. Gli importi devono essere determinati tenendo conto di ogni possibile elemento di valutazione e devono comunque restare entro i limiti delle tariffe minime e massime stabilite dai locali Ordini dei medici. Se l’Ordine non indica il limite massimo, gli onorari devono essere fissati in base a quelli ritenuti congrui dal medesimo Ordine.
Organo competente e procedimento
Le autorizzazioni e le determinazioni in materia sono attribuite al Direttore della Sede regionale, su proposta del primario medico-legale della stessa Sede regionale. La circolare conferma inoltre che, per tutto quanto non modificato espressamente, restano valide le precedenti disposizioni e gli indirizzi già impartiti in materia.
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