Sentenza del 12/01/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Bologna
IRES - IVA- IRAP Inerenza costi sponsorizzazione - differenze tra costi di pubblicità e sponsorizzazione - congruità ed antieconomicità costo sostenuto - deducibilità costi - insindacabile scelte imprenditoriali-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità dei costi sostenuti per sponsorizzazioni sportive e la loro qualificazione come spese di pubblicità, anziché come spese di rappresentanza. L'Ufficio aveva messo in dubbio l'inerenza, la congruità e l'economicità delle spese, anche in relazione all'utile conseguito dall'impresa. Il contribuente sosteneva invece che, entro il limite previsto dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, tali corrispettivi fossero qualificabili per legge come spese di pubblicità e fossero quindi deducibili secondo l'art. 108, comma 2, del TUIR, senza che l'Amministrazione potesse sindacare le scelte imprenditoriali sulla base di valutazioni effettuate a posteriori.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. È stata riconosciuta la qualificazione delle spese di sponsorizzazione come spese di pubblicità, fino all'importo massimo di 200.000 euro, con conseguente deducibilità nell'esercizio di sostenimento oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La verifica di inerenza e congruità è stata ritenuta propria delle spese di rappresentanza, non delle sponsorizzazioni soggette alla presunzione prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. È stato inoltre escluso che l'Ufficio potesse valutare l'opportunità economica della scelta imprenditoriale collegando il costo all'utile realizzato successivamente.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti previsti dalla norma costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità fino all'importo massimo di 200.000 euro.
La norma introduce una presunzione favorevole alla qualificazione pubblicitaria delle sponsorizzazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati, entro il limite quantitativo previsto.
Art. 108, comma 2, TUIR
Le spese di pubblicità sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
La disposizione disciplina le modalità temporali di deduzione delle spese di pubblicità.
Art. 109 TUIR
I requisiti generali di inerenza e competenza non possono essere utilizzati per riqualificare automaticamente come indeducibili le sponsorizzazioni che rientrano nella presunzione dell'art. 90, comma 8, mentre assumono rilievo soprattutto per spese diverse, come quelle di rappresentanza.
Circolare n. 21 del 22 aprile 2003
È richiamata quale documento interpretativo in materia di sponsorizzazioni e trattamento fiscale dei relativi costi.
Massime di principio
- Quando una sponsorizzazione rientra nei soggetti e nei limiti previsti dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, il corrispettivo può beneficiare della qualificazione legale come spesa di pubblicità, con deduzione secondo l'art. 108, comma 2, del TUIR.
- Le spese di sponsorizzazione devono essere distinte dalle spese di rappresentanza: per queste ultime assumono maggiore rilievo la concreta inerenza, la congruità e la finalità promozionale.
- L'Amministrazione finanziaria non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'imprenditore in ordine all'opportunità della spesa, né giudicare l'inerenza esclusivamente sulla base dell'utile prodotto successivamente.
- La valutazione fiscale deve essere effettuata considerando le informazioni e le decisioni disponibili al momento in cui la spesa è stata sostenuta, evitando valutazioni meramente retrospettive.
- Per sostenere la deducibilità è comunque opportuno conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, prove dei pagamenti e documentazione dell'effettiva esposizione del marchio o dell'attività promozionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 gen 2015Sentenza del 12/01/2015 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 12 gen 2015Sentenza del 12/01/2015 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 12 gen 2015Sentenza del 12/01/2015 n. 17 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 12 gen 2015Sentenza del 12/01/2015 n. 19 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 12 gen 2015Sentenza del 12/01/2015 n. 22 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 12 gen 2015Sentenza del 12/01/2015 n. 30 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →