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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21454/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Il creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione di due crediti, pari complessivamente a euro 10.689,99, derivanti dalle penali previste da due contratti di appalto stipulati con la società poi assoggettata a liquidazione giudiziale: uno del 6 maggio 2022 per lavori di ristrutturazione e uno del 5 settembre 2022 per lavori di abbattimento e ricostruzione. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che la clausola penale pattuita per il semplice ritardo presupponesse comunque un adempimento, sia pure tardivo, della prestazione principale, mentre il creditore aveva dedotto che le lavorazioni non erano state ultimate nei termini e che la penale era stata pattuita per l’inosservanza del termine finale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione dell’art. 1362 c.c. per erronea interpretazione della clausola contrattuale, e violazione degli artt. 1322, 1382 e 1383 c.c. per avere il tribunale escluso l’operatività della penale da ritardo in mancanza di un adempimento tardivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o dei criteri ermeneutici, mirassero in realtà a sollecitare una diversa interpretazione del contratto e una rivalutazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla concreta pattuizione e sul contenuto della clausola penale. La Corte ha richiamato il principio per cui l’interpretazione del contratto è attività di merito censurabile in cassazione solo se il ricorrente indichi specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato; non è invece ammissibile una mera contrapposizione dell’interpretazione proposta dalla parte a quella accolta dal tribunale. Quanto alla clausola penale, la Corte ha ribadito che può essere pattuita per l’inadempimento definitivo o per il semplice ritardo, ma nel caso concreto il tribunale aveva correttamente ricostruito la disciplina effettivamente convenuta e tratto da essa le conseguenze applicative. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, alla somma equitativa in favore della controparte, alla somma in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto richiede l’accertamento della volontà dei contraenti; la censura in cassazione è ammissibile solo se si indicano specificamente i canoni ermeneutici violati e lo scostamento del giudice di merito da essi.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’autonomia contrattuale nella previsione della penale da ritardo anche in caso di mancata ultimazione dell’opera nei termini.

  • art. 1382 c.c.

    La Corte ribadisce che la clausola penale può essere prevista sia per l’inadempimento definitivo sia per il semplice ritardo nell’adempimento.

  • art. 1383 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel sostenere la cumulabilità tra penale e adempimento; la Corte non nega il principio astratto, ma rileva che nel caso concreto la censura investe l’accertamento di fatto sulla clausola effettivamente pattuita.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o per sostituire l’interpretazione della parte a quella del giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione in conformità alla proposta comporta le conseguenze processuali previste dalla norma, incluse le sanzioni economiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicata e illustrata.
  • Non è ammissibile trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova interpretazione del contratto o di rivalutazione del materiale istruttorio.
  • La clausola penale può essere pattuita tanto per l’inadempimento definitivo quanto per il semplice ritardo; nel secondo caso essa opera finché permane l’obbligo di adempiere e viene meno quando l’inadempimento diviene definitivo.
  • Quando il giudice di merito interpreta la clausola alla luce del suo testo e degli elementi probatori, la cassazione non può sovrapporre una diversa lettura se non vi è reale violazione dei criteri legali di ermeneutica.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiContrattiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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