Cassazione Penale, Ordinanza n. 19278/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del GUP con la quale era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di lesioni personali stradali gravissime o omicidio stradale? No: dal testo emerge solo il reato di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per sei mesi ai sensi dell'art. 222 cod. strada. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla durata della sospensione della patente, sostenendo che il giudice non avesse esplicitato gli elementi fattuali rilevanti ai fini della commisurazione ex art. 218 cod. strada, anche alla luce della ritenuta attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché il giudice di merito aveva applicato la sospensione della patente in misura inferiore alla media edittale; in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza richiamata, è sufficiente una motivazione implicita o la mera attestazione di adeguatezza/congruità. Solo se la misura supera la media edittale occorre una motivazione specifica ancorata ai criteri dell'art. 218, comma 2, cod. strada. Poiché nel caso concreto la durata era sotto la media, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base del patteggiamento su cui era stata pronunciata la sentenza impugnata
art. 589-bis c.p.
indicato come reato contestato; il ricorso richiama anche la circostanza attenuante del comma 7
art. 589-bis, comma 7, c.p.
menzionato dal ricorrente quale circostanza attenuante che avrebbe inciso sulla commisurazione della sanzione accessoria
art. 222 cod. strada
norma base della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
art. 218 cod. strada
criteri di commisurazione della durata della sospensione; motivazione necessaria solo se la misura supera la media edittale
Massime di principio
- Nel patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non richiede una motivazione specifica quando è applicata in misura pari o inferiore alla media edittale, essendo sufficiente una motivazione implicita o il giudizio di congruità.
- L'obbligo di motivazione sulla durata della sospensione della patente sorge quando la misura eccede la media edittale, nel qual caso il giudice deve dare conto dei criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, ossia entità del danno, gravità della violazione e pericolo connesso alla circolazione.
- La media edittale della sanzione accessoria va calcolata partendo dal minimo e aggiungendo alla sua misura metà della differenza tra minimo e massimo edittali, e non semplicemente dimezzando il massimo previsto.
- La graduazione delle sanzioni amministrative accessorie rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non impone, di regola, un obbligo motivazionale analitico se la misura si colloca entro la fascia media o inferiore.
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