Cassazione Penale, Sentenza n. 16265/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18/11/2021 che, nell'ambito del procedimento per distrazione di somme da Abitat s.a.s. (fallita), aveva riqualificato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in ricettazione prefallimentare e dichiarato il reato estinto per prescrizione. Il Procuratore Generale denunciava errata applicazione delle norme fallimentari e sosteneva che i fatti dimostravano un accordo tra Onorato e l'imprenditore Vincenzo Dragone (uso di prestanomi, costituzione di Abitat, ricezione e negoziazione di assegni destinati a distrarre ricchezza dalla società), per cui la condotta di Onorato doveva essere qualificata come concorso in bancarotta fraudolenta e non come semplice ricettazione prefallimentare; denunciava inoltre insufficiente e non puntuale motivazione della sentenza di appello rispetto alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che la sentenza di appello non avesse reso una motivazione adeguata e puntuale rispetto agli elementi valorizzati dal giudice di primo grado e avesse equivocato sul perimetro della ricettazione prefallimentare rispetto alla bancarotta fraudolenta. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame; la Corte di cassazione ha precisato i criteri motivazionali che il giudice di appello deve seguire e ha richiamato il principio secondo cui la ricettazione prefallimentare sussiste solo in mancanza di accordo con l'imprenditore dichiarato fallito.
Norme richiamate
Legge fallimentare, art. 232
Richiamata dalla parte ricorrente per contestare la ricostruzione della Corte d'appello; la Corte di cassazione evidenzia che la ricettazione prefallimentare va intesa limitatamente ai casi privi di accordo con l'imprenditore fallito, mentre l'accordo integra il concorso nella bancarotta fraudolenta.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Disposizione richiamata quanto alla facoltà di formulare requisitoria e all'uso della requisitoria scritta nel procedimento davanti alla Corte di cassazione; nel caso le parti non hanno richiesto discussione orale.
Codice di procedura penale, art. 603
Richiamato in relazione alla possibile rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva: il giudice di appello deve, ove occorra, rinnovare le prove dichiarative in presenza di elementi decisivi.
Disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Richiamata come limite formale alle doglianze in cassazione; il ricorso è stato proposto nei limiti consentiti da tale norma.
Giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite n. 14800/2017, Troise)
Principio richiamato che impone al giudice di appello, quando riforma in senso assolutorio, di fornire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi la divergenza rispetto alla decisione di primo grado; principio applicato dalla Corte di cassazione per censurare la motivazione della sentenza di appello.
Massime di principio
- La ricettazione prefallimentare sussiste solo in assenza di un accordo con l'imprenditore fallito; se il terzo ha agito in accordo con l'imprenditore per distrarre beni, la sua responsabilità deve essere valutata in termini di concorso nella bancarotta fraudolenta.
- Quando la Corte d'appello assolve o cambia significativamente la qualificazione giuridica di fatti già ritenuti colpevoli in primo grado, è obbligata a dare una motivazione puntuale e adeguata che confronti espressamente le ragioni della decisione di appello con gli elementi ritenuti decisivi dal giudice di primo grado.
- Circostanze preliminari alla distrazione (es. costituzione ad hoc di una società, uso di prestanomi, trasferimenti su conti riconducibili al terzo) possono essere valutate come elementi probatori dell'esistenza di un accordo e non essere escluse solo perchè non descritte testualmente nell'imputazione.
- La mera partecipazione alla costituzione di una società fittizia non determina automaticamente responsabilità per tutti i reati commessi tramite la societa'; è però elemento probatorio rilevante se connesso a una condotta concordata finalizzata alla distrazione di beni.
- In caso di annullamento per carenza motivazionale, la Corte d'appello di rinvio conserva autonomia di valutazione dei fatti ma deve evitare i medesimi vizi motivazionali censurati dalla Cassazione.
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