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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-602/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 2025. — Finanzamt für Großbetriebe contro Franklin Mutual Series Funds - Franklin Mutual European Fund. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Imposta sui redditi da capitale – Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Personalità giuridica – Normativa nazionale che prevede che gli OICVM non abbiano personalità giuridica – Trasparenza fiscale degli OICVM – Trattamento fiscale degli organismi stranieri comparabili agli OICVM, ma aventi la personalità giuridica – Comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna. — Causa C-602/23

Giurisprudenza europea62023CJ0602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita dal Verwaltungsgerichtshof austriaco, ha esaminato il trattamento fiscale di un fondo statunitense paragonabile a un OICVM, ma dotato di personalità giuridica, rispetto al regime austriaco degli OICVM residenti, che sono patrimoni separati e fiscalmente trasparenti. Ha ritenuto che l’esclusione dal rimborso della ritenuta alla fonte non integri una restrizione vietata dall’articolo 63 TFUE se i redditi del fondo estero sono tassati nello Stato di residenza in capo ai titolari di quote. La terza questione sulla giustificazione non è stata esaminata perché assorbita.

Libera circolazione dei capitali e rimborso dell’imposta sui redditi di capitale a un OICVM non residente con personalità giuridica: la normativa austriaca che lo esclude non è restrizione se i redditi sono tassati in capo ai titolari di quote nello Stato di residenza.

La questione giuridica

Se l’articolo 63 TFUE osti a una normativa nazionale che esclude il rimborso dell’imposta sui redditi di capitale a un’entità estera comparabile a un OICVM ai sensi della direttiva 2009/65, ma dotata di personalità giuridica, quando gli OICVM residenti sono fiscalmente trasparenti e privi di personalità giuridica; in caso affermativo, se le situazioni siano comparabili e se la restrizione sia giustificata dalla tutela dell’equilibrata ripartizione del potere impositivo.

Principio di diritto

L’articolo 63 TFUE non osta a una normativa nazionale che neghi il rimborso dell’imposta sui redditi di capitale a un’entità non residente che abbia le caratteristiche sostanziali di un OICVM ai sensi della direttiva 2009/65 ma possieda personalità giuridica, quando il diritto interno tratta gli OICVM residenti come patrimoni separati fiscalmente trasparenti e i redditi dell’entità estera sono comunque imputati e tassati nello Stato di residenza in capo ai titolari di quote, non a livello dell’entità stessa. In tale ipotesi non vi è, di per sé, restrizione alla libera circolazione dei capitali.

Norme richiamate

  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/65/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2009/65/CE
  • Articolo 10 della Convenzione Austria-USA
  • Articolo 93 EStG 1988
  • Articolo 21 KStG 1988
  • Articolo 2 InvFG 2011
  • Articolo 3 InvFG 2011
  • Articolo 46 InvFG 2011
  • Articolo 186 InvFG 2011
  • Articolo 188 InvFG 2011

Rimborso dell’imposta sui redditi di capitale a un OICVM non residente con personalità giuridica

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in materia di libera circolazione dei capitali e fiscalità degli organismi di investimento collettivo. La Corte è chiamata a valutare il regime austriaco che riconosce la trasparenza fiscale agli OICVM residenti privi di personalità giuridica, ma nega il rimborso dell’imposta sui redditi di capitale a un fondo estero sostanzialmente equivalente, pur se dotato di personalità giuridica.

Fatti e procedimento principale

Franklin Mutual Series Funds – Franklin Mutual European Fund è una società di investimenti con sede negli Stati Uniti, costituita come una delle series di un trust del Delaware. Secondo le constatazioni del giudice austriaco, si tratta di un fondo aperto al pubblico, liberamente negoziabile, sottoposto a vigilanza finanziaria comparabile a quella degli OICVM e operante secondo principi di investimento analoghi a quelli di un fondo lussemburghese autorizzato ai sensi della direttiva 2009/65/CE.

Nel 2013 il fondo ha percepito dividendi da due società austriache quotate, soggetti a ritenuta alla fonte del 25%. In un primo momento l’autorità tributaria ha ridotto la ritenuta al 15% per i titolari di quote residenti negli Stati Uniti, in applicazione della Convenzione Austria-USA. Successivamente Franklin ha chiesto, a proprio nome, il rimborso della parte residua della ritenuta, invocando l’articolo 63 TFUE e il parallelo trattamento riservato ai fondi residenti.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 63 TFUE, che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e paesi terzi. Viene inoltre richiamata la direttiva 2009/65/CE, in particolare l’articolo 1, che definisce gli OICVM e ne ammette, in base al diritto nazionale, la forma contrattuale, di trust o statutaria.

Nel diritto austriaco, l’articolo 186 InvFG 2011 prevede la trasparenza fiscale dei fondi di investimento residenti costituiti come patrimoni separati e privi di personalità giuridica, imputando i redditi ai titolari di quote. L’articolo 188 InvFG 2011 estende il regime ai fondi esteri, indipendentemente dalla forma giuridica, purché il patrimonio sia investito secondo il principio della diversificazione del rischio. È inoltre citato l’articolo 21 KStG 1988 sul rimborso della ritenuta per taluni soggetti passivi limitatamente imponibili residenti nell’UE o nello SEE, nonché l’articolo 10 della Convenzione Austria-USA sulla tassazione dei dividendi.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

  • se l’articolo 188 InvFG 2011 costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali, perché esclude dal rimborso un’entità estera sostanzialmente equivalente a un OICVM ma dotata di personalità giuridica;
  • se, in caso affermativo, tale entità sia oggettivamente comparabile a un ente collettivo austriaco o piuttosto a una persona giuridica residente;
  • se, infine, una eventuale restrizione possa essere giustificata dalla necessità di preservare l’equilibrata ripartizione del potere impositivo.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Ricorda che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che, salvo ipotesi manifeste di estraneità o carattere ipotetico, spetta al giudice nazionale valutare la necessità della risposta. Nel caso di specie, la controversia è reale, la decisione di rinvio motiva sufficientemente il nesso tra la norma nazionale e l’articolo 63 TFUE e gli argomenti relativi ad abuso o arricchimento senza causa attengono al merito, non alla ricevibilità.

Ragionamento della Corte sulla restrizione ai movimenti di capitali

La Corte ricorda che una misura nazionale costituisce restrizione quando introduce una disparità di trattamento tra situazioni comparabili tale da dissuadere investimenti transfrontalieri. Una normativa che riservi agli organismi non residenti un trattamento meno favorevole rispetto agli organismi residenti può quindi, in principio, integrare una restrizione.

Tuttavia, nel caso concreto, l’articolo 188 InvFG 2011 non produce automaticamente un trattamento più oneroso per Franklin rispetto agli OICVM residenti. La Corte sottolinea che la normativa austriaca mira a estendere ai fondi esteri il regime di trasparenza applicabile ai fondi residenti, allo scopo di evitare che essi fungano da schermo fiscale. La comparabilità va valutata alla luce dell’oggetto, del contenuto e della finalità delle disposizioni nazionali: l’articolo 186 disciplina i fondi di investimento residenti privi di personalità giuridica, mentre l’articolo 188 estende il medesimo approccio ai fondi esteri che soddisfano criteri sostanziali analoghi.

Comparabilità delle situazioni

La Corte osserva che Franklin presenta le stesse caratteristiche sostanziali di un fondo di investimento austriaco e di un OICVM ai sensi della direttiva 2009/65/CE. Per attività e struttura, esso è dunque assimilabile agli organismi residenti contemplati dall’articolo 186 InvFG 2011.

La differenza rilevante è però la personalità giuridica: Franklin, a differenza dei fondi residenti austriaci, ne è dotato e, secondo il giudice del rinvio, sarebbe anche paragonabile a una società residente ai fini del trattamento dei redditi. La Corte precisa però che tale elemento non è necessariamente decisivo. Anche un organismo di investimento collettivo con forma statutaria può trovarsi in situazione comparabile a un organismo contrattuale, se lo Stato di residenza prevede un’esenzione o una trasparenza fiscale tale da tassare i redditi non a livello dell’entità ma a livello dei titolari di quote.

Condizione decisiva: tassazione in capo ai titolari di quote nello Stato di residenza

Il punto decisivo per la Corte è che i redditi percepiti dall’entità non residente devono essere imputati ai titolari di quote e tassati nello Stato di residenza non a livello dell’entità, bensì a livello dei portatori di quote. Se ciò avviene, la sola circostanza della personalità giuridica non basta a rendere la situazione non comparabile rispetto a un fondo residente fiscalmente trasparente.

La Corte richiama, a sostegno, le constatazioni del giudice nazionale: Franklin aveva distribuito integralmente i redditi 2013 e non aveva quindi pagato imposta federale statunitense su quel reddito; inoltre, per i titolari di quote residenti negli Stati Uniti si era già applicata una riduzione della ritenuta al 15% ai sensi della Convenzione Austria-USA. Tali elementi sono sintomatici del fatto che i redditi siano stati trattati a livello dei titolari di quote.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’articolo 63 TFUE non osta alla normativa nazionale in questione, a condizione che i redditi dell’entità estera siano effettivamente imputati e tassati in capo ai titolari di quote nello Stato di residenza. In conseguenza di tale risposta, la terza questione sulla giustificazione della restrizione resta assorbita e non viene esaminata.

Implicazioni pratiche

Per il professionista fiscale, la sentenza indica che, nei casi di organismi esteri assimilabili agli OICVM, la verifica non si esaurisce nella forma giuridica dell’entità, ma richiede di accertare dove e a che livello i redditi siano tassati. La personalità giuridica, da sola, non impone un trattamento più favorevole se il regime estero conserva la sostanza della trasparenza fiscale a livello dei partecipanti.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei capitalifiscalità direttaoicvmtrasparenza fiscaleimposta sui redditi di capitale

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