Cassazione Penale, Ordinanza n. 16247/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito. Dai passaggi richiamati emerge che i primi due motivi censuravano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, contestando l'apprezzamento del materiale probatorio e, in sostanza, la motivazione sul giudizio di responsabilità. Un ulteriore motivo riguardava il concorso formale tra i reati contestati di resistenza e lesioni personali, ritenuto dal ricorrente non correttamente configurato. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che le doglianze sui primi due motivi investivano profili di merito riservati al giudice di appello, la cui motivazione è stata ritenuta congrua, adeguata e immune da vizi logici; il motivo residuo sul concorso formale è stato giudicato manifestamente infondato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova miravano a una nuova lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, mentre il motivo relativo al concorso formale tra resistenza e lesioni personali era manifestamente infondato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 610 c.p.
Richiamato solo indirettamente nella qualificazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, quale fattispecie oggetto del giudizio insieme alle lesioni personali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua, coerente e priva di illogicità manifeste.
- Le censure che mirano a sovrapporre una diversa lettura del materiale probatorio a quella accolta dal giudice di merito sono inammissibili se la motivazione di appello è sorretta da corrette massime di अनुभवienza e da un ragionamento logico-argomentativo adeguato.
- Il motivo di ricorso che contesta la configurabilità del concorso formale tra resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali deve confrontarsi con l'effettiva autonomia delle condotte e con la corretta qualificazione giuridica operata dai giudici di merito; in difetto, la censura è manifestamente infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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