Circolare numero 127 del 27-4-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 1994, gli importi dei contributi volontari per diverse categorie di assicurati: lavoratori dipendenti non agricoli, operai agricoli dipendenti, coltivatori diretti/mezzadri/coloni, coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O., artigiani e commercianti. Indica anche alcuni criteri applicativi, tra cui il divieto di versamento volontario durante la percezione dell’indennità di mobilità, le regole per l’iscrizione ENASARCO e la conferma del coefficiente pensionabile per gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono inoltre richiamati i criteri contabili e i nuovi coefficienti di ripartizione per alcune categorie.
Importi dei contributi volontari per il 1994 e criteri di massima per alcune fattispecie
Importi dei contributi volontari per il 1994 e criteri applicativi
La circolare aggiorna gli importi dei contributi volontari dovuti per l’anno 1994 da diverse categorie di assicurati e fornisce alcuni chiarimenti applicativi in materia di prosecuzione volontaria. Il documento distingue tra le varie gestioni e categorie interessate, indicando gli importi, i criteri di calcolo e alcune ipotesi di esclusione o incompatibilità.
Lavoratori dipendenti non agricoli
Per i lavoratori dipendenti non agricoli, la determinazione dei contributi volontari per il 1994 discende dall’adeguamento delle retribuzioni medie settimanali previsto dall’art. 2, comma 5, della legge 26 settembre 1981, n. 537. Poiché la variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’ISTAT è pari al 3,7%, sono state predisposte nuove tabelle di retribuzioni medie valide dal 1° gennaio 1994.
In applicazione dell’art. 7, comma 7, della legge 11 novembre 1983, n. 638, l’importo minimo della retribuzione settimanale su cui calcolare i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione media della classe corrispondente. La circolare conferma, anche per il 1994, la 18ª classe come classe minima di contribuzione e la 46ª come classe massima. Sono pertanto state predisposte nuove tabelle di contribuzione volontaria per le singole categorie di prosecutori volontari, valide dal 1° gennaio 1994.
Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, la retribuzione minima di riferimento comporta per il 1994 un contributo minimo settimanale pari a L. 28.048, di cui L. 319 quale quota base.
Operai agricoli dipendenti
Per gli operai agricoli dipendenti, la circolare rinvia alla tabella allegata n. 5 per i contributi volontari settimanali IVS dovuti nel 1994. Il calcolo tiene conto sia di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sia dell’adeguamento annuale delle retribuzioni settimanali di cui alla tabella F della legge n. 537/1981.
Anche per questa categoria la classe minima di contribuzione resta la 18ª. In base all’art. 7, comma 8, della legge n. 638/1983, i contributi volontari minimi sono ottenuti applicando all’importo minimo della retribuzione media settimanale le aliquote vigenti per la categoria. Per il 1994 il contributo volontario minimo dovuto dagli operai dipendenti è pari a L. 41.200.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione speciale
Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione speciale, la tabella dei contributi volontari per il 1994 è riportata nell’allegato n. 6. Gli importi sono stati determinati considerando:
- l’aumento di 0,5 punti percentuali dell’aliquota IVS disposto dal 1° gennaio 1994 dall’art. 10, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
- l’adeguamento annuale delle classi di reddito settimanali della tabella E della legge 2 agosto 1990, n. 233, previsto dall’art. 10, comma 4, della stessa legge.
L’aliquota complessiva applicata al reddito medio imponibile di ciascuna classe è pari al 17%, di cui il 15% per il contributo IVS e il 2% per il contributo aggiuntivo previsto dall’art. 12 della legge n. 233/1990. Il contributo addizionale dovuto ai sensi dell’art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, aggiornato secondo il meccanismo di adeguamento periodico dell’art. 22 della medesima legge, è pari a L. 2.370 settimanali.
La circolare ricorda inoltre che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 10 della legge n. 233/1990, il contributo volontario minimo dei CD/CM non può essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Di conseguenza, per i prosecutori volontari assegnati alle prime due classi di contribuzione, l’importo per il 1994 è pari a L. 63.225.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O.
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria, la circolare non fornisce ancora gli importi dei contributi volontari relativi al 1994. L’Amministrazione si riserva di comunicarli non appena saranno disponibili i dati necessari per il calcolo. Nel frattempo gli assicurati devono continuare a versare, a titolo provvisorio, gli importi vigenti al 31 dicembre 1993, già indicati nell’allegato n. 2 della circolare n. 260 del 17 novembre 1993.
Artigiani e commercianti
Per artigiani e commercianti, dal 1° luglio 1990 il contributo volontario mensile è commisurato, con le stesse aliquote previste per i contributi obbligatori, ai redditi medi indicati in 8 classi di contribuzione. Per il 1994 la circolare rinvia alla tabella dell’allegato n. 7, che riepiloga classi di reddito, reddito medio imponibile e importi mensili dei contributi.
L’aliquota del 12% si applica ai collaboratori di età inferiore ai 21 anni; dal mese successivo al compimento di tale età, l’aliquota da applicare è quella del 15%. Inoltre, ai fini del calcolo della pensione in forma contributiva, per ogni mese coperto da contribuzione volontaria deve essere considerato come versato un contributo base di L. 390, a prescindere dalla classe di reddito attribuita al soggetto.
Criteri di massima: indennità di mobilità e contributi volontari
La circolare chiarisce che i periodi di percezione dell’indennità di mobilità sono incompatibili con il versamento dei contributi volontari. Ciò deriva dal fatto che tali periodi sono già riconosciuti d’ufficio come utili sia al diritto sia alla misura della pensione, con accredito di contribuzione figurativa calcolata sulla base della retribuzione cui si riferisce il trattamento straordinario di integrazione salariale.
L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione e anche l’indennità di malattia e maternità eventualmente spettante. La preclusione al versamento volontario cessa quando il lavoratore è cancellato dalle liste di mobilità ai sensi dei commi 1 e 6 dell’art. 9 della legge n. 223/1991, con effetto dalla data di cancellazione e con conseguente decadenza dall’indennità.
Criteri di massima: prosecuzione volontaria ed ENASARCO
In relazione ai quesiti ricevuti sull’art. 3 della legge n. 47/1983, la circolare precisa che l’iscrizione al Fondo integrativo ENASARCO comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Speciale Commercianti INPS. Pertanto, il lavoratore autonomo iscritto al solo Fondo ENASARCO non può essere autorizzato alla prosecuzione volontaria per il medesimo periodo, essendo già soggetto all’obbligo assicurativo presso la gestione speciale.
La prosecuzione volontaria resta invece consentita al titolare di pensione liquidata interamente a carico del Fondo ENASARCO che non abbia ancora maturato il diritto alla pensione presso la Gestione Speciale Commercianti.
Addetti ai servizi domestici e familiari: coefficiente di determinazione pensionabile
Per il 1994 non risultano variazioni dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti da parte degli addetti ai servizi domestici e familiari. La circolare conferma quindi il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile pari a 0,120975.
Aspetti contabili e coefficienti di ripartizione
Per i contributi volontari dovuti dai prosecutori volontari con qualifica di agricoli dipendenti, domestici e autonomi (CD/CM), la circolare segnala la determinazione di nuovi coefficienti di ripartizione e la predisposizione delle tabelle di imputazione contabile per versamenti e rimborsi, riportate negli allegati n. 8 e 9.
Per le altre categorie di lavoratori restano confermati i coefficienti già indicati nella tabella n. 9 allegata alla circolare n. 123 del 31 maggio 1993. Restano altresì confermati i conti di imputazione contabile indicati nelle tabelle 9 e 10 della circolare n. 143 del 27 maggio 1992.
Punti principali
Aggiornamento 1994 dei contributi volontari per lavoratori dipendenti non agricoli
La circolare applica l’aumento del 3,7% delle retribuzioni medie settimanali previsto dalla normativa richiamata, con efficacia dal 1° gennaio 1994. Viene confermata la 18ª classe come classe minima di contribuzione e la 46ª come classe massima; per questa categoria sono state predisposte nuove tabelle di contribuzione volontaria valide dal 1° gennaio 1994. Per i prosecutori volontari autorizzati come addetti ai servizi domestici e familiari, il contributo minimo settimanale per il 1994 è pari a L. 28.048, di cui L. 319 a titolo di quota base.
Contributi volontari 1994 per operai agricoli dipendenti
Per gli operai agricoli dipendenti gli importi settimanali IVS per il 1994 sono quelli della tabella allegata. Il calcolo tiene conto dell’adeguamento annuale delle retribuzioni settimanali e delle regole di determinazione richiamate dalla circolare. Anche per questa categoria la classe minima di contribuzione resta la 18ª. Il contributo volontario minimo dovuto per il 1994 è fissato in L. 41.200.
Contributi volontari 1994 per coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Per i CD/CM iscritti nella Gestione speciale i nuovi importi sono riportati nella tabella allegata e risultano determinati considerando sia l’aumento di 0,5 punti percentuali dell’aliquota IVS dal 1° gennaio 1994, sia l’adeguamento annuale delle classi di reddito settimanali. L’aliquota complessiva applicata al reddito medio imponibile è pari al 17%, composta da 15% per il contributo IVS e 2% per il contributo aggiuntivo. Il contributo addizionale ex legge n. 160/1975 è pari a L. 2.370 settimanali. Il contributo volontario minimo non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni; per le prime due classi di contribuzione l’importo 1994 è pari a L. 63.225.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O.
Per questa categoria la circolare non indica ancora gli importi 1994, riservandosi di comunicarli quando saranno disponibili i dati necessari. Nel frattempo gli interessati devono continuare a versare provvisoriamente gli importi vigenti al 31 dicembre 1993, già riportati nell’allegato n. 2 della circolare n. 260 del 17 novembre 1993.
Artigiani e commercianti
Dal 1° luglio 1990 il contributo volontario mensile è calcolato in base a 8 classi di contribuzione, con applicazione delle stesse aliquote previste per i contributi obbligatori. Per il 1994 classi di reddito, reddito medio imponibile e importi mensili sono riepilogati nell’allegato 7. L’aliquota del 12% si applica ai collaboratori con età inferiore ai 21 anni; dal mese successivo al compimento di tale età si applica l’aliquota del 15%. Ai fini della pensione contributiva, per ogni mese coperto da contribuzione volontaria si considera versato un contributo base di L. 390, indipendentemente dalla classe di reddito assegnata.
Divieto di versamento volontario durante l’indennità di mobilità
La circolare chiarisce che i periodi di godimento dell’indennità di mobilità costituiscono causa ostativa al versamento dei contributi volontari, poiché tali periodi sono già coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Il divieto opera finché il lavoratore resta iscritto nelle liste di mobilità e cessa quando interviene la cancellazione dalle liste, con conseguente decadenza dall’indennità dalla data di efficacia della cancellazione.
Rapporto tra prosecuzione volontaria ed iscrizione al Fondo ENASARCO
Viene precisato che l’iscrizione al Fondo integrativo ENASARCO comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Speciale Commercianti INPS. Di conseguenza, il lavoratore autonomo iscritto al solo Fondo integrativo ENASARCO non può essere autorizzato alla prosecuzione volontaria per il medesimo periodo, perché soggetto all’obbligo assicurativo presso la Gestione speciale. La prosecuzione volontaria resta invece possibile per il titolare di pensione liquidata interamente a carico del Fondo ENASARCO che non abbia maturato i requisiti per la pensione della Gestione commercianti.
Addetti ai servizi domestici e familiari: coefficiente pensionabile
Per il 1994 non vi sono variazioni dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dagli addetti ai servizi domestici e familiari. Si conferma quindi il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile pari a 0,120975.
Aspetti contabili e coefficienti di ripartizione
Per i contributi volontari dovuti da prosecutori volontari con qualifica di agricoli dipendenti, domestici e autonomi (CD/CM) sono stati determinati nuovi coefficienti di ripartizione, con predisposizione delle tabelle di imputazione contabile per versamenti e rimborsi. Per le altre categorie di lavoratori restano confermati i coefficienti già previsti dalla circolare n. 123 del 31 maggio 1993. Restano inoltre confermati i conti di imputazione contabile indicati nelle tabelle 9 e 10 della circolare n. 143 del 27 maggio 1992.
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