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Circolare

Circolare numero 128 del 27-4-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, da un lato, che i benefici combattentistici previsti dalla legge n. 336/1970 restano applicabili ai trattamenti pensionistici del personale IRI, ENI, INA ed ENEL cessato anteriormente all'11 luglio 1992, poiche' la trasformazione in societa' per azioni non fa venir meno gli effetti connessi all'originaria natura pubblica dell'ente. Dall'altro lato, precisa come determinare, nel periodo di elevazione graduale dell'eta' pensionabile introdotto dal d.lgs. n. 503/1992, il requisito dell'eta' ridotta previsto dalla legge n. 824/1971 per ex combattenti e assimilati. Infine ricorda i limiti temporali di applicazione dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 336/1970 e della legge n. 824/1971.

Applicazione dei benefici pensionistici per ex combattenti ai dipendenti di enti pubblici trasformati in societa' per azioni e criteri per la riduzione dell'eta' pensionabile

Benefici pensionistici per ex combattenti e dipendenti di enti pubblici trasformati in societa' per azioni

La circolare fornisce chiarimenti sull'applicazione dei benefici riconosciuti ai dipendenti pubblici ex combattenti e assimilati, con particolare riguardo ai lavoratori dell'IRI, dell'ENI, dell'INA e dell'ENEL dopo la loro trasformazione in societa' per azioni, nonche' sul criterio da adottare per il calcolo dell'eta' pensionabile ridotta nel periodo di innalzamento graduale dei limiti di eta' previsto dalla normativa pensionistica.

Trasformazione degli enti e permanenza degli effetti della natura pubblica

La circolare richiama l'art. 15, comma 1, della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, che ha disposto la trasformazione in societa' per azioni dell'IRI, dell'ENI, dell'INA e dell'ENEL con effetto dall'11 luglio 1992. Da tale data tali enti hanno assunto le caratteristiche delle aziende private.

Successivamente, l'art. 2, comma 5, della legge 9 agosto 1993, n. 292, di conversione del d.l. 21 giugno 1993, n. 198, ha stabilito che nei confronti del personale degli enti citati, nonche' dei dipendenti degli enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 359/1992, si applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218. Tale rinvio comporta la salvaguardia dei diritti acquisiti, degli effetti delle leggi speciali e di quelli derivanti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

Per effetto di questa disciplina, continua quindi ad applicarsi anche al personale dell'IRI, dell'ENI, dell'INA e dell'ENEL la normativa collegata alla precedente natura pubblica dell'ente. In concreto, i benefici combattentistici della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere riconosciuti sui trattamenti pensionistici da liquidare in favore del personale gia' dipendente da tali enti anteriormente all'11 luglio 1992, data della privatizzazione.

Riduzione dell'eta' pensionabile nel periodo transitorio del d.lgs. n. 503/1992

La circolare affronta poi il problema dell'individuazione dell'eta' di riferimento nel periodo transitorio di elevazione graduale dell'eta' pensionabile disciplinato dalla tabella A allegata al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Il quesito riguarda l'applicazione dell'art. 4 della legge 8 luglio 1971, n. 824, che prevede la riduzione del requisito di eta' per i dipendenti pubblici ex combattenti e assimilati.

Il criterio indicato e' che, in ciascuno degli anni interessati dall'innalzamento graduale, la verifica del compimento dell'eta' pensionabile ridotta deve essere effettuata prendendo a riferimento l'eta' richiesta in via generale per il pensionamento di vecchiaia nell'anno considerato.

In particolare:

  • dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, poiche' l'eta' generale e' pari a 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne, il requisito ridotto si considera perfezionato per chi compie 57 anni e 6 mesi se uomo e 52 anni e 6 mesi se donna;
  • per mutilati o invalidi di guerra e per le vittime civili di guerra, nello stesso periodo, il requisito e' perfezionato al compimento di 56 anni per gli uomini e di 51 anni e 6 mesi per le donne;
  • i medesimi criteri devono essere seguiti per gli anni successivi;
  • dal 1 gennaio 2002 in poi, il requisito ridotto si intende perfezionato al compimento di 61 anni e 6 mesi per gli uomini e di 56 anni e 6 mesi per le donne, ovvero di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne se si tratta di mutilati o invalidi di guerra o di vittime civili di guerra.

Limiti temporali di applicazione dei benefici della legge n. 336/1970

La circolare ricorda infine i limiti temporali entro cui possono essere riconosciuti i diversi benefici previsti dalla normativa richiamata. I benefici di cui all'art. 2 della legge n. 336/1970 possono essere riconosciuti ai pubblici dipendenti cessati dal servizio dal 7 marzo 1968 in poi, secondo le condizioni e le modalita' stabilite dalle disposizioni applicative.

Diversamente, il beneficio della riduzione dell'eta' di cui all'art. 4 della legge n. 824/1971 e quello dell'aumento di 7 o 10 anni dell'anzianita' contributiva previsto dall'art. 3 della legge n. 336/1970 possono essere riconosciuti solo nei confronti dei pubblici dipendenti cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 26 giugno 1970 e il 31 dicembre 1979.

La circolare, pertanto, precisa sia l'ambito soggettivo di applicazione dei benefici in caso di trasformazione di enti pubblici in societa' per azioni, sia i criteri tecnici per la verifica del requisito anagrafico ridotto, sia i relativi limiti temporali di accesso ai benefici pensionistici.

Punti principali

Trasformazione di IRI, ENI, INA ed ENEL e mantenimento dei benefici

Con il richiamo all'art. 15, comma 1, della legge n. 359/1992, la circolare precisa che IRI, ENI, INA ed ENEL sono stati trasformati in societa' per azioni con effetto dall'11 luglio 1992 e che, da tale data, hanno assunto caratteristiche di aziende private. Tuttavia, in base all'art. 2, comma 5, della legge n. 292/1993, ai loro dipendenti continuano ad applicarsi gli effetti derivanti dall'originaria natura pubblica dell'ente. Ne consegue che i benefici combattentistici della legge n. 336/1970 possono essere riconosciuti sui trattamenti pensionistici del personale gia' dipendente da tali enti prima dell'11 luglio 1992.

Criterio di calcolo dell'eta' pensionabile ridotta nel periodo transitorio

Per verificare il diritto alla riduzione dell'eta' pensionabile prevista dall'art. 4 della legge n. 824/1971 durante l'innalzamento graduale dei limiti di eta' stabilito dal d.lgs. n. 503/1992, occorre fare riferimento, in ciascun anno interessato, all'eta' richiesta in via generale per la pensione di vecchiaia nell'anno stesso. In tal modo, dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 il requisito si considera perfezionato per gli uomini che compiono 57 anni e 6 mesi e per le donne che compiono 52 anni e 6 mesi; per mutilati o invalidi di guerra e vittime civili di guerra, rispettivamente, 56 anni e 51 anni e 6 mesi. Gli stessi criteri si applicano agli anni successivi.

Decorrenza e limiti temporali dei benefici normativi

La circolare ricorda che i benefici di cui all'art. 2 della legge n. 336/1970 spettano ai pubblici dipendenti cessati dal servizio dal 7 marzo 1968 in poi, secondo condizioni e modalita' previste dalla normativa. Invece, la riduzione dell'eta' pensionabile di cui all'art. 4 della legge n. 824/1971 e l'aumento di 7 o 10 anni dell'anzianita' contributiva previsto dall'art. 3 della legge n. 336/1970 possono essere riconosciuti solo ai pubblici dipendenti cessati dal servizio tra il 26 giugno 1970 e il 31 dicembre 1979.

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