Circolare numero 126 del 27-4-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le nuove regole contributive applicabili a mensa, vitto, trasporto e buoni pasto, definite dai DD.MM. 3 marzo 1994 in attuazione della normativa richiamata. Vengono confermati casi di esenzione totale, fissati i tetti di esenzione per importi sostitutivi e buoni pasto, chiariti i criteri di applicazione dal gennaio 1994 e disciplinate le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi, con relativi interessi e istruzioni di compilazione dei modelli contributivi.
Regime contributivo per mensa, vitto, trasporto e buoni pasto dal 1° gennaio 1994
Regime contributivo per mensa, vitto, trasporto e buoni pasto dal 1° gennaio 1994
La circolare chiarisce l’applicazione contributiva, dal gennaio 1994, delle disposizioni introdotte per i servizi di mensa, vitto, trasporto e per i buoni pasto, alla luce dei DD.MM. 3 marzo 1994 emanati in attuazione della normativa richiamata. Vengono precisati i casi di esenzione totale, i limiti di esonero per gli importi sostitutivi e le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi.
Quadro normativo e decorrenza
La disciplina richiamata si fonda sull’art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e sull’art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I decreti ministeriali 3 marzo 1994 fissano i tetti entro i quali gli esoneri contributivi devono essere applicati.
Le disposizioni e i valori indicati trovano applicazione a decorrere da gennaio 1994.
Esenzioni totali e importi agevolati
La circolare indica i seguenti regimi:
- corrispettivo del servizio mensa predisposto dal datore di lavoro, tramite mense aziendali proprie o altrui o mense interaziendali: esenzione totale;
- corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende del settore dei pubblici esercizi e degli alberghi: esenzione totale;
- corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dai datori di lavoro: esenzione totale;
- importo sostitutivo del servizio di mensa e vitto, previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi: esenzione entro L. 2.000 per pasto;
- importo sostitutivo del servizio di trasporto predisposto, previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi: esenzione entro L. 25.000 mensili;
- buoni pasto: esenzione entro L. 9.000 per pasto.
È inoltre specificato che, dal gennaio 1994, sono compresi nell’esonero anche il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende del settore pubblici esercizi e alberghi e il relativo importo sostitutivo, nei limiti fissati.
Ambito dell’esclusione e imponibilità residua
La circolare conferma che l’esclusione contributiva nei limiti dei tetti riguarda solo gli importi sostitutivi la cui erogazione sia prevista in sede di contrattazione, anche integrativa, a favore di dipendenti che non usufruiscono del servizio predisposto per la generalità del personale.
Resta ferma la contribuzione:
- sulla parte dell’importo che eccede i tetti di esenzione;
- sull’intero importo delle indennità di mensa e di trasporto previste dalla contrattazione quando il servizio non sia stato istituito.
Per il servizio di trasporto viene richiamato anche che il controvalore, ai sensi dell’art. 6, comma 8-ter, della legge n. 236/93, costituiva retribuzione imponibile solo per l’anno 1993.
Buoni pasto: criteri e limiti applicativi
Per i buoni pasto la circolare precisa che il limite di L. 9.000 si riferisce alla quota a carico del datore di lavoro e non necessariamente al valore complessivo del buono, che può includere anche un contributo del lavoratore.
L’equiparazione del buono al servizio mensa introdotta dal decreto ministeriale comporta l’applicazione del tetto massimo di esenzione, ma non esclude il rispetto dei requisiti previsti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195 del 28 novembre 1986, richiamata dalla circolare n. 15 del 18 gennaio 1994. Tali requisiti vanno verificati con riferimento alle condizioni di emissione dei titoli.
È inoltre precisato che:
- l’uso improprio successivo dei titoli non incide, ai fini contributivi, sulla posizione del datore di lavoro;
- è dovuta contribuzione sulla quota del datore eccedente L. 9.000;
- è dovuta contribuzione sull’intero valore dei buoni pasto quando le condizioni di emissione non siano conformi ai requisiti indicati;
- la quota trattenuta al dipendente a titolo di concorso di spesa resta soggetta a contribuzione alla fonte secondo le regole ordinarie.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
I datori di lavoro devono adeguarsi alle nuove disposizioni dal 1° gennaio 1994. La regolarizzazione dei periodi precedenti deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Le differenze contributive dovute per i mesi pregressi, da versare entro il termine indicato, devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dalle rispettive scadenze fino alla data del pagamento. Le regolarizzazioni effettuate oltre tale termine ricadono nella disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Modalità di compilazione dei modelli contributivi
Per il mod. DM 10/2 i datori di lavoro devono:
- determinare, secondo i DD.MM., gli imponibili relativi ai mesi oggetto di regolarizzazione;
- calcolare le differenze, in aumento o in diminuzione, tra tali imponibili e quelli già assoggettati a contribuzione;
- portare le differenze nel mese in cui si effettua la regolarizzazione, ricalcolando i contributi sui totali risultanti;
- indicare gli interessi al tasso legale sulle differenze contributive a debito con il codice "Q900", preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI", in uno dei righi in bianco dei quadri B-C.
Per il mod. DM 10/S la circolare stabilisce che:
- l’importo degli interessi al tasso legale deve essere sommato all’importo dei contributi sanitari nel campo "IMPORTO CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI";
- l’importo degli interessi deve essere riportato nel rigo 40 del quadro B-C della denuncia riepilogativa annuale mod. DM 10/S-R.
Precisazione sul computo degli interessi
In nota viene precisato che gli interessi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 1994 devono essere computati dal 21 aprile, ossia dal giorno successivo alla scadenza del mese contributivo in corso alla data di pubblicazione dei DD.MM. 3 marzo 1994.
Punti principali
Quadro normativo e decorrenza
La circolare richiama l'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e l'art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in base ai quali i DD.MM. 3 marzo 1994 definiscono i tetti di esenzione contributiva per mensa, trasporto e buoni pasto. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere da gennaio 1994.
Esenzioni contributive per mensa, vitto e trasporto
È prevista l'esenzione totale per il corrispettivo del servizio mensa predisposto dal datore di lavoro tramite mense aziendali proprie o altrui o interaziendali, per il vitto somministrato dalle aziende del settore pubblici esercizi e alberghi e per il servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro. Per gli importi sostitutivi previsti da contrattazione o accordi integrativi l'esenzione opera entro limiti massimi prefissati.
Tetti di esenzione per importi sostitutivi e buoni pasto
Gli importi sostitutivi del servizio di mensa e vitto sono esenti fino a L. 2.000 per pasto; gli importi sostitutivi del servizio di trasporto fino a L. 25.000 mensili; i buoni pasto fino a L. 9.000 per pasto. Il limite di L. 9.000 riguarda la quota a carico del datore di lavoro, non necessariamente il valore complessivo del buono, che può includere anche una quota del lavoratore.
Limiti dell'esonero e imponibilità residua
L'esclusione contributiva entro i tetti riguarda solo gli importi sostitutivi la cui erogazione sia prevista in sede di contrattazione, anche integrativa, a favore di chi non usufruisce del servizio predisposto per la generalità dei dipendenti. Restano soggette a contribuzione la parte eccedente i tetti e, in ogni caso, l'intero importo delle indennità di mensa e trasporto previste dalla contrattazione senza istituzione del servizio. Per il trasporto si rammenta inoltre che il relativo controvalore era imponibile solo per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 6, comma 8-ter, della legge n. 236/93.
Buoni pasto: requisiti e contribuzione
L'equiparazione del buono pasto al servizio mensa non elimina i requisiti stabiliti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195 del 28 novembre 1986, richiamata dalla circolare n. 15 del 18 gennaio 1994, che vanno verificati in relazione alle condizioni di emissione dei titoli. L'uso improprio nelle fasi successive di utilizzo e raccolta non incide sul datore di lavoro ai fini contributivi. È dovuta contribuzione sulla parte a carico del datore che supera L. 9.000 e sull'intero valore dei buoni non conformi ai requisiti di emissione. La quota trattenuta al dipendente per concorso di spesa resta invece soggetta a contribuzione ordinaria alla fonte.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
I datori di lavoro devono adeguarsi alle nuove disposizioni dal 1° gennaio 1994. La regolarizzazione dei periodi anteriori deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, con applicazione degli interessi al tasso legale sulle differenze contributive dovute, calcolati dalle rispettive scadenze fino al versamento. Le regolarizzazioni successive sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria dei ritardati versamenti.
Istruzioni operative per i modelli DM 10/2 e DM 10/S
Per il mod. DM 10/2 i datori di lavoro devono: determinare gli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione; calcolare le differenze tra imponibili corretti e già assoggettati a contribuzione; riportare tali differenze nel mese della regolarizzazione; indicare gli interessi al tasso legale nei quadri B-C con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI". Per il mod. DM 10/S, gli interessi devono essere sommati ai contributi sanitari nel campo "IMPORTO CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI" e riportati nel rigo 40 del quadro B-C della denuncia riepilogativa annuale mod. DM 10/S-R.
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