Circolare numero 122 del 22-4-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga il regime previdenziale e assistenziale applicabile ai marittimi, italiani e stranieri, imbarcati su navi battenti bandiera italiana. Conferma il principio generale dell’assoggettamento alla legge italiana per gli equipaggi delle navi italiane, ma distingue le deroghe derivanti dai regolamenti CEE, dalla Convenzione europea sulla sicurezza sociale e dalle convenzioni bilaterali. Vengono inoltre forniti casi pratici per i marittimi comunitari, extracomunitari e per specifici Paesi con accordi internazionali, chiarendo quando la contribuzione resta dovuta in Italia e quando invece si applica la legislazione di un altro Stato.
Tutela previdenziale e assistenziale dei marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana
Tutela previdenziale e assistenziale dei marittimi imbarcati su navi italiane
La circolare chiarisce il regime previdenziale e assistenziale applicabile ai marittimi componenti gli equipaggi di navi battenti bandiera italiana, distinguendo tra principio generale interno e deroghe derivanti da normativa comunitaria e convenzionale internazionale. Il punto di partenza resta l’assoggettamento al regime obbligatorio italiano, ma la disciplina viene coordinata con i regolamenti CEE, con la Convenzione europea sulla sicurezza sociale e con alcune convenzioni bilaterali.
Principio generale di assoggettamento alla legislazione italiana
L’ordinamento italiano prevede che i marittimi, italiani o stranieri, che compongono l’equipaggio di navi munite di carte di bordo o documenti equiparati siano soggetti alla legge n. 413 del 26 luglio 1984. La circolare richiama l’art. 4, comma 2, lettera a), e l’art. 5 della medesima legge, che individua in modo tassativo le navi rilevanti ai fini dell’obbligo di iscrizione al regime previdenziale italiano.
Per le navi battenti bandiera italiana, dunque, l’iscrizione al sistema italiano costituisce la regola, con conseguente applicazione della disciplina nazionale di sicurezza sociale ai componenti dell’equipaggio.
Regolamento CEE n. 1408/1971: criterio generale e deroghe
Per i marittimi comunitari imbarcati su navi battenti bandiera di uno Stato membro, la circolare ricostruisce i criteri del Regolamento CEE n. 1408/1971.
Il principio generale è quello dell’art. 13, paragrafo 2, lettera c):
- chi esercita attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato.
La circolare sottolinea che questo riferimento riguarda i membri dell’equipaggio, anche se con qualifiche diverse, in quanto arruolati per il servizio del mezzo.
Viene poi richiamata la deroga dell’art. 14-ter, paragrafo 4, secondo cui:
- se il marittimo subordinato è retribuito da un’impresa o da una persona con sede o domicilio in un altro Stato membro;
- e il marittimo risiede in tale altro Stato membro, allora si applica la legislazione di quest’ultimo Stato.
In tale ipotesi il soggetto che corrisponde la retribuzione è considerato datore di lavoro ai fini della normativa applicabile, anche se non coincide con l’armatore.
La circolare precisa inoltre che l’art. 14-ter, paragrafi 1, 2 e 3, riguarda rispettivamente distacco, attività autonoma e attività svolta a bordo ma non facente parte dell’equipaggio; tali disposizioni non incidono quindi sul regime del componente dell’equipaggio in senso proprio.
Casi pratici per i marittimi comunitari
La circolare descrive le fattispecie più ricorrenti, legate all’impiego di personale comunitario tramite agenzie estere.
Se il marittimo comunitario:
- risiede nello stesso Stato membro in cui ha sede l’agenzia estera che lo assume e lo retribuisce, si applica la legislazione di quello Stato ai sensi dell’art. 14-ter, paragrafo 4.
Se invece il marittimo comunitario:
- risiede in uno Stato membro diverso da quello dell’agenzia che lo assume e lo retribuisce, si applica il criterio generale dell’art. 13, paragrafo 2, lettera c), con conseguente soggezione alla legislazione dello Stato di bandiera della nave.
Per le navi battenti bandiera italiana ciò comporta:
- iscrizione all’INPS, ai sensi della legge n. 413/1984;
- applicazione delle tutele delle Casse Marittime;
- obbligo contributivo in capo all’armatore, anche quando l’assunzione e il pagamento della retribuzione avvengono tramite agenzia estera.
Per dimostrare la non assoggettabilità del marittimo comunitario nei casi di deroga, l’armatore deve produrre alla SAP competente un certificato attestante l’assoggettamento del lavoratore alla legislazione di un altro Stato membro; per i Paesi CEE il documento indicato è il modulo E 101.
Marittimi extracomunitari
La circolare chiarisce che il Regolamento CEE n. 1408/1971 si applica soltanto ai cittadini degli Stati membri, oltre che ad apolidi e profughi residenti in uno Stato membro.
Ne consegue che i marittimi extracomunitari imbarcati su nave italiana sono regolati esclusivamente dalla normativa nazionale italiana. Per essi non opera il Regolamento comunitario, e resta applicabile la legge dello Stato di bandiera, cioè la legge italiana n. 413/1984.
Convenzione europea sulla sicurezza sociale
La circolare afferma che il criterio interpretativo adottato per il Regolamento CEE n. 1408/1971 vale anche per la Convenzione europea sulla sicurezza sociale e per il relativo Accordo, stipulati a Parigi il 14 dicembre 1972 e ratificati dall’Italia con legge 27 dicembre 1988, n. 567.
La disciplina si applica ai lavoratori cittadini degli Stati contraenti e ai soggetti residenti in uno dei Paesi contraenti in possesso della qualifica di profugo o apolide.
Per l’Italia, la circolare segnala che la Convenzione è attualmente rilevante solo con riferimento alla Turchia, poiché gli altri Stati aderenti risultano già collegati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale
Per le convenzioni bilaterali la circolare evidenzia che non esiste un criterio uniforme: ciascun accordo va esaminato singolarmente.
Per le convenzioni con:
- Jugoslavia, comprese le nuove Repubbliche slave;
- Argentina;
- Svizzera;
- Repubblica di Capoverde;
- Brasile;
- Venezuela;
- Tunisia;
- Liechtenstein, la regola è quella secondo cui ai membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Stati contraenti si applica la legislazione dello Stato di bandiera.
Convenzione con Canada e Intesa con Quebec
Per Canada e Quebec la circolare riporta una disciplina specifica. Ai fini dell’art. VII:
- per "nave di una parte" si intende, per Canada/Quebec, una nave o un battello il cui equipaggio sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente sede effettiva in Canada o Quebec;
- per l’Italia, invece, si intende sempre una nave battente bandiera italiana.
Il paragrafo 1 dell’art. VII prevede che, se un cittadino di una Parte è occupato a bordo di una nave dell’altra Parte, si applica la legislazione di quest’ultima. Tuttavia, la circolare precisa che la nave italiana resta soggetta alla legislazione italiana, anche quando l’equipaggio si trovi nelle condizioni sopra richiamate rispetto all’opposta qualificazione canadese/quebecchese.
Ne deriva che i cittadini canadesi o quebecchesi imbarcati su nave italiana sono soggetti al regime di sicurezza sociale italiano.
Resta però ferma un’eccezione: se i membri dell’equipaggio sono cittadini canadesi/quebecchesi, residenti in Canada/Quebec, e la loro retribuzione è erogata da un datore di lavoro con sede effettiva nel territorio dell’altra Parte, allora si applica la legislazione canadese/quebecchese e non quella italiana.
Convenzioni con San Marino, Uruguay, Principato di Monaco, Australia e Stati Uniti
Per queste convenzioni la circolare osserva che non esistono disposizioni specifiche per individuare la legislazione applicabile ai membri degli equipaggi delle navi. Pertanto non viene modificato il criterio generale di ciascuno Stato per le proprie navi.
Di conseguenza, i marittimi aventi la cittadinanza di uno degli Stati indicati, se imbarcati su nave battente bandiera italiana, sono soggetti al regime di sicurezza sociale italiano.
Conclusione operativa
La circolare, in sintesi, conferma la prevalenza della legislazione italiana per gli equipaggi delle navi italiane, salvo le deroghe espressamente previste da regolamenti comunitari o da specifiche convenzioni internazionali. Per l’operatore, il punto decisivo resta l’individuazione corretta della normativa applicabile in base alla nazionalità del marittimo, alla residenza, al luogo della sede del datore di lavoro e alla bandiera della nave.
Punti principali
Principio generale: legge italiana per gli equipaggi di navi italiane
La circolare ribadisce che la tutela previdenziale e assistenziale dei marittimi componenti gli equipaggi delle navi battenti bandiera italiana è incentrata sul regime obbligatorio italiano, a prescindere dalla nazionalità. Richiama l’art. 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, che assoggetta alla legge le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono l’equipaggio delle navi munite di carte di bordo o documenti equiparati, e l’art. 5 della stessa legge, che individua in modo tassativo le navi considerate tali ai fini dell’obbligo contributivo.
Regolamento CEE n. 1408/1971: criterio della bandiera e deroghe
Per i marittimi comunitari si applicano i criteri del Regolamento CEE n. 1408/1971. Il criterio generale è quello dell’art. 13, paragrafo 2, lettera c), secondo cui chi esercita attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato. La circolare richiama poi l’art. 14-ter, paragrafo 4, che prevede una deroga quando il marittimo è retribuito da un’impresa o persona con sede o domicilio in altro Stato membro e vi risiede: in tal caso si applica la legislazione di quest’ultimo Stato, e il soggetto che paga la retribuzione è considerato datore di lavoro ai fini della disciplina applicabile. Viene anche richiamato l’art. 14-ter, paragrafi 1, 2 e 3, che riguardano rispettivamente distacco, attività autonoma e attività non facente parte dell’equipaggio svolta a bordo, ma non il componente dell’equipaggio in senso proprio.
Casi pratici per i marittimi comunitari e ruolo dell’armatore
La circolare distingue due ipotesi tipiche: se il marittimo comunitario risiede nello stesso Stato membro in cui ha sede l’agenzia estera che lo ha assunto e lo retribuisce, si applica la legislazione di quello Stato ai sensi dell’art. 14-ter, paragrafo 4; se invece risiede in uno Stato membro diverso, si applica il criterio generale dell’art. 13, paragrafo 2, lettera c), con conseguente assoggettamento alla legislazione dello Stato di bandiera della nave. Per le navi italiane ciò comporta iscrizione all’INPS, ai sensi della legge n. 413/1984, e alle Casse Marittime. In questo secondo caso l’obbligo contributivo grava sull’armatore, anche se l’assunzione e la retribuzione avvengono tramite agenzia estera. Per dimostrare la non assoggettabilità del marittimo comunitario nei casi di deroga, l’armatore deve presentare alla SAP competente un certificato attestante l’assoggettamento alla legislazione di altro Stato membro, normalmente il modulo E 101.
Marittimi extracomunitari e limiti di applicazione della normativa comunitaria
La circolare precisa che i Regolamenti CEE si applicano solo ai cittadini di Stati membri, nonché agli apolidi e ai profughi residenti in uno Stato membro. Di conseguenza, i marittimi extracomunitari imbarcati su nave battente bandiera italiana sono valutati esclusivamente secondo le disposizioni nazionali italiane, senza alcun collegamento con il Regolamento CEE n. 1408/1971. Per essi continua quindi ad applicarsi la legge italiana n. 413/1984.
Convenzione europea sulla sicurezza sociale
Le soluzioni interpretative adottate per il Regolamento CEE n. 1408/1971 valgono anche per la Convenzione europea sulla sicurezza sociale e per il relativo Accordo, stipulati a Parigi il 14 dicembre 1972 e ratificati dall’Italia con legge 27 dicembre 1988, n. 567. Il criterio generale è analogo a quello della bandiera della nave e la disciplina si applica ai lavoratori cittadini degli Stati contraenti e ai profughi o apolidi residenti in uno dei Paesi contraenti. La circolare segnala che, per l’Italia, la Convenzione trova applicazione soltanto nei confronti della Turchia, poiché gli altri Stati aderenti sono già legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Convenzioni bilaterali: regole differenziate per gruppi di Stati
Le convenzioni bilaterali non adottano un criterio uniforme. Per le convenzioni con Jugoslavia, nuove Repubbliche slave, Argentina, Svizzera, Repubblica di Capoverde, Brasile, Venezuela, Tunisia e Liechtenstein si applica la legislazione dello Stato di cui la nave batte la bandiera. Per la convenzione con il Canada e l’Intesa con il Quebec, invece, si considera canadese/quebecchese la nave o il battello il cui equipaggio sia alle dipendenze di un datore di lavoro con sede effettiva in Canada o Quebec; tuttavia, per la nave battente bandiera italiana essa resta italiana, salvo il caso in cui i membri dell’equipaggio siano cittadini canadesi/quebecchesi, siano residenti in Canada/Quebec e siano retribuiti da un datore di lavoro con sede effettiva nel territorio dell’altra Parte. In quest’ultima ipotesi si applica la legislazione canadese/quebecchese e non quella italiana. Per le convenzioni con San Marino, Uruguay, Principato di Monaco, Australia e Stati Uniti, che non contengono norme di individuazione della legge applicabile ai membri dell’equipaggio, resta ferma l’applicazione della legislazione italiana ai marittimi di tali nazionalità imbarcati su nave italiana.
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