Circolare numero 129 del 27-4-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna i modelli di dichiarazione da allegare alle domande di riconoscimento della rivalutazione dell’anzianità contributiva prevista dall’art. 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993. Il chiarimento principale riguarda l’estensione del beneficio anche ai lavoratori addetti a lavorazioni della tabella n. 8 del D.P.R. n. 1124/1965 che espongono all’inalazione di polvere di amianto, anche quando l’azienda non abbia versato il premio supplementare contro l’asbestosi perché non dovuto in base alla normativa vigente. Sono quindi sostituiti i precedenti fac-simili della dichiarazione INAIL e della dichiarazione dell’azienda da produrre con la richiesta del beneficio.
Chiarimenti sul beneficio di rivalutazione dell'anzianità contributiva per esposizione ad amianto e nuovi fac-simili INAIL/Azienda
Rivalutazione dell’anzianità contributiva per esposizione ad amianto
La circolare richiama i chiarimenti forniti in relazione al beneficio di rivalutazione dell’anzianità contributiva previsto dall’art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271. Essa interviene soprattutto sulla documentazione da allegare alle domande di riconoscimento del beneficio, sostituendo i precedenti fac-simili delle dichiarazioni INAIL e aziendali.
Ambito di applicazione del beneficio
Viene precisato che il beneficio deve essere riconosciuto non solo nei casi di attività soggette al premio supplementare contro l’asbestosi, ma anche ai lavoratori addetti alle lavorazioni previste dalla tabella n. 8 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, purché tali lavorazioni espongano all’inalazione di polvere di amianto.
La circolare chiarisce inoltre che il riconoscimento opera anche quando l’azienda non abbia versato il premio supplementare contro l’asbestosi, se ciò dipende dal fatto che il premio non era dovuto perché le concentrazioni di amianto non erano idonee a determinare il rischio di asbestosi ai sensi dell’art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780. In tali situazioni, pur mancando il rischio specifico di asbestosi, non è escluso il rischio di altre malattie professionali.
Nuovi modelli di dichiarazione
A seguito di un riesame della problematica svolto congiuntamente dal Centro Patronati, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dall’INAIL, sono stati predisposti nuovi modelli da produrre al momento della richiesta del beneficio.
Le dichiarazioni richieste sono due:
- una dichiarazione dell’INAIL, che attesta l’attività dell’azienda o dello stabilimento e la sua eventuale soggezione al premio supplementare contro l’asbestosi;
- una dichiarazione dell’azienda, che attesta il servizio prestato dal lavoratore presso lo stabilimento e la natura delle lavorazioni svolte.
Contenuto della dichiarazione INAIL
La dichiarazione dell’INAIL deve indicare che l’azienda o lo stabilimento:
- svolge o ha svolto attività lavorative soggette all’obbligo del pagamento del premio supplementare contro l’asbestosi;
- svolge o ha svolto lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8 al D.P.R. n. 1124/1965, che espongono ad inalazione di polvere di amianto.
Contenuto della dichiarazione dell’azienda
La dichiarazione dell’azienda deve attestare che il lavoratore interessato:
- presta o ha prestato servizio presso lo stabilimento;
- ha svolto attività in uno stabilimento in cui si sono svolte lavorazioni soggette al premio supplementare contro l’asbestosi oppure lavorazioni della tabella n. 8 che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto.
Finalità pratica
Il documento mira quindi a uniformare la documentazione richiesta per le domande di riconoscimento del beneficio e a chiarire che la mancanza del versamento del premio supplementare non preclude, di per sé, l’accesso alla rivalutazione quando ricorrono le condizioni sostanziali previste dalla normativa richiamata.
Punti principali
Oggetto del chiarimento
La nota interviene sui commi 7 e 8 dell’art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituiti dai commi 1 e 1-bis dell’art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 271, con riferimento alla documentazione necessaria per ottenere la rivalutazione dell’anzianità contributiva.
Estensione del beneficio
Viene precisato che la rivalutazione dell’anzianità contributiva deve essere riconosciuta anche ai lavoratori adibiti alle lavorazioni previste dalla tabella n. 8 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, quando tali lavorazioni comportano esposizione all’inalazione di polvere di amianto, anche se l’azienda non ha versato il premio supplementare contro l’asbestosi.
Motivo dell’aggiornamento
L’aggiornamento si è reso necessario per i casi in cui il premio supplementare contro l’asbestosi non è stato pagato perché non dovuto, in quanto le attività svolte esponevano a concentrazioni di amianto non sufficienti a determinare il rischio di asbestosi ai sensi dell’art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, pur non escludendo altri rischi professionali.
Nuovi fac-simili di dichiarazione
A seguito del riesame congiunto tra Centro Patronati, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e INAIL, sono stati predisposti nuovi testi delle dichiarazioni da allegare alle istanze: una dichiarazione dell’INAIL e una dichiarazione dell’azienda.
Contenuto delle dichiarazioni
La dichiarazione INAIL attesta che l’azienda o lo stabilimento svolge o ha svolto attività soggette al premio supplementare contro l’asbestosi oppure lavorazioni della tabella n. 8 che espongono ad amianto; la dichiarazione dell’azienda attesta il servizio prestato dal lavoratore presso lo stabilimento e la presenza di lavorazioni soggette al premio o comunque espositive ad amianto.
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