Circolare numero 130 del 29-4-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti contributivi dei decreti-legge n. 40/1994 e n. 185/1994 in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disciplina dei contratti di formazione e lavoro. Vengono chiarite l’estensione della CIGS alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia, la conseguente individuazione dei soggetti tenuti al contributo dello 0,90%, le modalità di codifica e di regolarizzazione dei periodi pregressi. Inoltre, sono fornite istruzioni sul computo al 50% dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nel determinare alcuni requisiti occupazionali e sull’estensione della mobilità a determinate imprese commerciali, di vigilanza, spedizione e trasporto. Infine, sono aggiornate le regole per il calcolo della "tassa di ingresso" alla mobilità.
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: estensione CIGS, mobilità e regole sul computo dei contratti di formazione e lavoro
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: effetti su CIGS, mobilità e contratto di formazione e lavoro
La circolare esamina gli effetti contributivi dei decreti-legge n. 40 del 18 gennaio 1994 e n. 185 del 18 marzo 1994, con particolare attenzione all’estensione della CIGS e della mobilità, nonché alla nuova disciplina del computo dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Le istruzioni sono rivolte principalmente alla gestione contributiva e alle modalità operative di denuncia e regolarizzazione.
Estensione della CIGS alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia
Dal 1 gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica anche ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia addetti in modo prevalente e continuativo alle attività appaltate, quando la riduzione dell’attività dipenda da programmi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale dell’appaltante che abbiano determinato l’intervento della CIGS.
La circolare precisa che l’estensione riguarda le imprese di pulizia che prima erano escluse dal campo della CIGS, mentre non concerne le imprese di pulizia già inquadrate nell’industria, che erano già comprese nella disciplina generale dell’intervento straordinario e della mobilità. Il requisito occupazionale è quello di più di 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda di ammissione.
La circolare ritiene inoltre dovuto il contributo dello 0,90% al superamento della soglia occupazionale, in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991 e dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 40/1994.
Ambito soggettivo e criterio di calcolo del contributo dello 0,90%
Per le imprese di pulizia si individuano tre fattispecie contributive:
- imprese che operano esclusivamente presso imprese destinatarie della CIGS: il contributo è dovuto per tutti i dipendenti;
- imprese che operano sia verso imprese destinatarie sia verso imprese non destinatarie della CIGS, con attività principale svolta verso imprese destinatarie: il contributo è dovuto per i dipendenti addetti in modo prevalente e continuativo al servizio presso imprese destinatarie e per tutti gli addetti ai servizi comuni;
- imprese che operano sia verso imprese destinatarie sia verso imprese non destinatarie della CIGS, con attività principale svolta verso imprese non destinatarie: il contributo è dovuto solo per i dipendenti addetti in modo prevalente e continuativo presso imprese destinatarie, esclusi gli addetti ai servizi comuni.
Per la determinazione dell’obbligazione contributiva devono essere applicati, con gli opportuni adattamenti, i criteri già illustrati per mensa e ristorazione. Il requisito occupazionale va riferito all’intero complesso aziendale e non al singolo appalto; è quindi irrilevante la coesistenza di appalti presso imprese appartenenti a settori diversi, anche se soggetti o meno alla CIGS.
La circolare evidenzia infine che l’estensione introdotta dal D.L. n. 40/1994 e reiterata dal D.L. n. 185/1994 riguarda esclusivamente la CIGS e non anche la mobilità. Ne consegue che l’imposizione contributiva è limitata allo 0,90% e non comprende i contributi di mobilità di cui all’art. 16, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 223/1991.
Codifica delle imprese e controlli automatizzati
Alle imprese di pulizia che rientrano nella fattispecie che determina il versamento del contributo per tutti i dipendenti viene attribuito, dal 1 gennaio 1994, il codice di autorizzazione "5K", con significato di impresa soggetta alla disciplina della CIGS ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 185/1994.
In presenza di tale codice, il controllo del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre è effettuato dalla procedura automatizzata secondo le modalità già previste dalla circolare n. 211 del 9 agosto 1991.
Per le imprese che presentano posizioni differenziate tra attività soggette e non soggette alla CIGS, l’INPS deve aprire due distinte posizioni contributive:
- una per gli addetti alle attività verso enti o imprese non rientranti nella disciplina CIGS;
- una seconda, contraddistinta dal codice "5K", per gli addetti alle attività verso imprese destinatarie della disciplina.
Se il requisito occupazionale è superiore a 15 dipendenti ma la posizione contributiva denuncia meno di 16 dipendenti, la posizione deve essere contraddistinta anche dal codice "5Y", il quale esclude il controllo automatico sul limite occupazionale.
Regolarizzazione dei periodi pregressi per la CIGS
Le imprese che non hanno potuto adeguarsi dal 1 gennaio 1994 alla nuova disciplina possono regolarizzare i periodi pregressi versando il contributo dello 0,90%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore, entro il giorno 20 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Le differenze contributive relative ai mesi precedenti la regolarizzazione devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale, calcolati dalle rispettive scadenze fino alla data del versamento. L’esposizione nel mod. DM10/2 deve avvenire nei quadri "B-C" con la dicitura "CIG STRAORD. DL 185/94" e il codice "M171". Gli oneri accessori devono essere indicati con la dicitura "ONERI ACCESS." e il codice "Q900". Le eventuali regolarizzazioni successive restano soggette alla disciplina sanzionatoria dei ritardati versamenti.
Computo dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
La circolare richiama l’abrogazione del comma 10 dell’art. 3 della legge n. 863/1984 operata dal D.L. 17 gennaio 1994, n. 32, e la successiva riproposizione della disciplina nel D.L. 17 marzo 1994, n. 178, art. 3, comma 12. La nuova disposizione stabilisce che i lavoratori assunti successivamente al 19 gennaio 1994 con contratto di formazione e lavoro sono inclusi nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi, con esclusione delle norme e istituti che danno accesso ad agevolazioni finanziarie e creditizie.
Fino al 31 gennaio 1995 tale inclusione opera limitatamente al 50% del numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Effetti del nuovo criterio sul requisito occupazionale
La regola ha portata generale e comporta che i lavoratori assunti dopo il 19 gennaio 1994 debbano essere computati al 50% anche ai fini di requisiti occupazionali diversi da quello di oltre 15 dipendenti previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991. La circolare richiama, in particolare, la rilevanza del nuovo criterio per:
- il requisito di meno di 50 dipendenti, ai fini del contributo ridotto dell’1,90% per le imprese industriali;
- la riduzione del 40% delle aliquote applicate ai contratti di formazione stipulati dalle imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti.
Resta invece fermo che la disciplina non incide sul requisito di più di 15 dipendenti di cui alla legge n. 223/1991, poiché tale norma già prevede espressamente il computo dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Modalità operative per le denunce contributive
Ai fini dell’individuazione del numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 19 gennaio 1994, le aziende devono continuare a indicare nel quadro "A" del mod. DM10/2 tutti i lavoratori occupati nel mese e a seguire le ordinarie modalità di esposizione nei quadri "B-C".
In aggiunta, in ciascuna denuncia deve essere riportato il numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dopo la predetta data, distinguendo:
- con il codice "H000" e la dicitura "Art. 3, c. 12 DL 178/94", i lavoratori assunti successivamente al 19 gennaio 1994, esclusi quelli della tipologia successiva;
- con il codice "N000" e la dicitura "Art. 3, c. 12, DL 178/94", i lavoratori di cui alla tipologia b) dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 178/1994.
In entrambi i casi non devono essere compilati i campi relativi a numero giornate, retribuzioni e somme a debito del datore di lavoro. Il dato deve essere comunicato da tutte le aziende, a prescindere dal settore, a partire dalla prima denuncia utile successiva alla circolare e comunque non oltre la denuncia relativa al mese di giugno 1994, da presentare entro il 20 luglio 1994.
Estensione della mobilità
Dal 1 gennaio 1994 la disciplina della mobilità viene estesa, in relazione alle imprese già individuate dalla precedente disciplina della CIGS, alle seguenti categorie:
- imprese commerciali con più di 50 e fino a 200 dipendenti e agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, fino al 31 dicembre 1995;
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel semestre precedente, fino al 31 dicembre 1995;
- imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti, fino al 31 dicembre 1994.
La circolare precisa che, ai fini del requisito occupazionale, devono essere computati anche i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro secondo il nuovo criterio al 50%. Sono esclusi dalle imprese di spedizione e trasporto le imprese di spedizione internazionale, che sono soggette a disciplina specifica.
Codifica e regolarizzazione dei contributi di mobilità
Per la codifica delle imprese interessate dalla mobilità sono confermate le istruzioni già impartite. In sintesi:
- per imprese commerciali con più di 50 e fino a 200 dipendenti, il codice è "3X"; se il requisito occupazionale è raggiunto sommando più posizioni, alle posizioni con meno di 51 dipendenti va attribuito anche "3J";
- per agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici e imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti, il codice è "3X" e, se necessario, anche "3J";
- per imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, il codice è "5J" e, se il requisito è raggiunto su più posizioni, va attribuito anche "3Y" alle posizioni con meno di 16 dipendenti.
Le imprese che non hanno potuto adeguarsi dal 1 gennaio 1994 alla nuova disciplina possono versare il contributo dello 0,30% entro il 20 del terzo mese successivo alla circolare. Le differenze pregresse devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale. L’esposizione nel mod. DM10/2 avviene con la dicitura "MOBILITA' DL 185/94" e il codice "M172"; gli oneri accessori vanno esposti con il codice "Q900". Le regolarizzazioni successive restano soggette alla disciplina dei ritardati versamenti.
Per il contributo di mobilità di cui all’art. 16, comma 2, lettera b), la circolare rinvia alle istruzioni della circolare n. 197 del 30 luglio 1992.
Ricalcolo della "tassa di ingresso" alla mobilità
La circolare riporta due modifiche rilevanti per il calcolo degli oneri connessi alla mobilità.
In primo luogo, per effetto della reiterazione dell’art. 1, comma 6, del D.L. n. 40/1994, con efficacia dal 1 gennaio 1994 l’importo massimo dell’integrazione salariale ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della legge n. 427/1980 è elevato a L. 1.500.000 lorde mensili quando la retribuzione di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, supera L. 2.700.000. Ne deriva che, per i licenziamenti intimati da gennaio 1994 in poi, l’anticipazione dovuta ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 va calcolata su L. 1.500.000; l’importo dovuto ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6, della stessa legge va invece rapportato a L. 1.412.400.
In secondo luogo, l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 40/1993, reiterato dal D.L. n. 185/1994, prevede un prolungamento dell’indennità di mobilità per i lavoratori licenziati prima della scadenza del programma di CIG in unità produttive per le quali la durata del programma sia stata fissata in deroga all’art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991, fino a un massimo di 24 mesi. In tali casi, l’importo dovuto ai sensi dell’art. 5, comma 4, deve essere aumentato di un importo pari alla contribuzione addizionale ex art. 8, comma 1, della legge n. 160/1988, pari al 4,50% ovvero al 3% per le imprese industriali fino a 50 dipendenti, calcolata sull’indennità di mobilità spettante per il periodo prolungato.
La circolare precisa però che tale disposizione non modifica l’anticipazione di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991, che continua a essere dovuta senza contribuzione aggiuntiva.
Punti principali
Estensione della CIGS alle imprese di pulizia
Dal 1 gennaio 1994 la disciplina della CIGS si applica anche ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia addetti in modo prevalente e continuativo alle attività appaltate, quando la riduzione dell’attività dipenda da programmi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell’appaltante che abbiano dato luogo alla CIGS. L’estensione riguarda le imprese di pulizia che prima erano escluse e non incide sulle imprese di pulizia già inquadrate nell’industria. Il requisito occupazionale resta quello di più di 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda. La circolare ritiene dovuto anche il contributo dello 0,90% al superamento di tale soglia.
Codifica, versamenti e regolarizzazioni per la CIGS
Alle imprese di pulizia che rientrano nell’estensione viene attribuito il codice di autorizzazione "5K"; se l’azienda denuncia meno di 16 dipendenti pur avendo il requisito occupazionale, va aggiunto anche il codice "5Y". Per i periodi pregressi non regolarizzati dal 1 gennaio 1994, il contributo dello 0,90% può essere versato entro il 20 del terzo mese successivo alla circolare, con interessi al tasso legale sulle differenze dovute. Le somme vanno esposte nel mod. DM10/2 con la dicitura "CIG STRAORD. DL 185/94" e il codice "M171", mentre gli oneri accessori vanno indicati con il codice "Q900".
Computo dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro
L’abrogazione della vecchia esclusione e la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 178/1994 prevedono che, per i lavoratori assunti successivamente al 19 gennaio 1994, il computo nei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi avvenga al 50% fino al 31 gennaio 1995, salvo le norme e gli istituti collegati ad agevolazioni finanziarie e creditizie. La regola ha portata generale e incide sul calcolo di alcuni requisiti occupazionali, compresi quelli per il contributo ridotto dell’1,90% per le imprese industriali e per la riduzione del 40% delle aliquote nei contratti di formazione e lavoro del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti. Non modifica invece il computo del requisito di oltre 15 dipendenti già previsto espressamente dalla legge n. 223/1991.
Modalità operative per la dichiarazione dei CFL
Le aziende devono riportare in ogni denuncia DM10/2 il numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dopo il 19 gennaio 1994, distintamente per le tipologie richiamate dalla circolare, utilizzando i codici "H000" e "N000" e la dicitura "Art. 3, c. 12 DL 178/94". Il dato va comunicato da tutte le aziende, a prescindere dal settore, a partire dalla prima denuncia utile successiva alla circolare e comunque non oltre la denuncia relativa al mese di giugno 1994, da presentare entro il 20 luglio 1994. Nei campi relativi a giornate, retribuzioni e somme a debito non devono essere indicati dati.
Estensione della mobilità e soggetti interessati
Dal 1 gennaio 1994 la disciplina della mobilità si applica, con obbligo di versamento delle relative contribuzioni di cui all’art. 16, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 223/1991, alle imprese commerciali con più di 50 e fino a 200 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo e operatori turistici con più di 50 dipendenti, alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel semestre precedente e alle imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti, fino alle scadenze indicate: 31 dicembre 1995 per commerciali, agenzie di viaggio e vigilanza; 31 dicembre 1994 per spedizione e trasporto. Sono escluse le imprese di spedizione internazionale, soggette a disciplina specifica.
Codifica e regolarizzazione dei contributi di mobilità
Per le imprese interessate restano confermate le codifiche già indicate nelle precedenti circolari: codice "3X" e, se il requisito occupazionale è raggiunto sommando più posizioni, anche "3J" per commerciali, agenzie di viaggio e spedizione/trasporto; codice "5J" e, se necessario, anche "3Y" per le imprese di vigilanza. Per i periodi pregressi, il contributo dello 0,30% può essere versato entro il 20 del terzo mese successivo alla circolare, con interessi legali sulle differenze. Le somme vanno esposte con la dicitura "MOBILITA' DL 185/94" e il codice "M172", più "Q900" per gli oneri accessori. Per il contributo di mobilità di cui alla lettera b) dell’art. 16 si rinvia alle istruzioni già fornite.
Nuovo calcolo della "tassa di ingresso" alla mobilità
Per i licenziamenti intimati da gennaio 1994, se la retribuzione di riferimento supera L. 2.700.000, l’importo massimo dell’integrazione salariale considerato ai fini dell’art. 1, secondo comma, della legge n. 427/1980 è elevato a L. 1.500.000 lorde mensili. Conseguentemente, l’anticipazione prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 si calcola su L. 1.500.000, mentre l’importo dovuto ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6, della stessa legge è rapportato a L. 1.412.400. In caso di mobilità da cassa integrazione, il contributo addizionale da sommare al dovuto ai sensi dell’art. 5, comma 4, è quello di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 160/1988, pari al 4,50% o al 3% per le imprese industriali fino a 50 dipendenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 27 apr 1994Circolare numero 126 del 27-4-1994
- Circolare · 27 apr 1994Circolare numero 127 del 27-4-1994
- Circolare · 27 apr 1994Circolare numero 128 del 27-4-1994
- Circolare · 27 apr 1994Circolare numero 129 del 27-4-1994
- Circolare · 2 mag 1994Circolare numero 131 del 2-5-1994
- Circolare · 3 mag 1994Circolare numero 132 del 3-5-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →