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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13731 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva ritenuto valida la notificazione dell’atto di contestazione delle sanzioni IVA relative al 1997 e, di conseguenza, legittima la cartella di pagamento. Ha dedotto vizi di motivazione e violazione della disciplina sulle notificazioni postali, sostenendo che l’atto presupposto non fosse stato validamente notificato. Ha inoltre invocato un giudicato esterno derivante da una precedente sentenza che avrebbe annullato, nei confronti della società, l’atto di rettifica e irrogazione delle medesime sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, poiché formulati in modo astratto, promiscuo e non autosufficiente, senza indicare adeguatamente i fatti decisivi né trascrivere gli atti del procedimento notificatorio. Ha rigettato il terzo motivo sul giudicato esterno, ritenendo non provato il passaggio in giudicato della precedente sentenza: l’attestazione prodotta non certificava la mancata impugnazione nei termini e il controricorso dell’Agenzia, tardivo e quindi inammissibile, non poteva essere utilizzato per provare il giudicato. La sentenza impugnata è rimasta quindi ferma e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.800 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 890 del 1982

    La Corte ha ritenuto che le contestazioni sulla notificazione postale dovessero essere specificamente dimostrate e dedotte, mediante puntuale indicazione degli atti e delle irregolarità rilevanti; la censura generica non è sufficiente in cassazione.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 5; art. 369, comma 3

    I motivi di ricorso per cassazione devono individuare con precisione la violazione di legge o il fatto decisivo oggetto del vizio motivazionale. La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio non certifica il passaggio in giudicato della sentenza.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    Per provare il passaggio in giudicato occorre una certificazione della cancelleria attestante che non è stata proposta impugnazione entro i termini di legge; una diversa attestazione meramente amministrativa non è sufficiente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    La validità della cartella può dipendere dalla regolare notificazione dell’atto presupposto; tuttavia, chi deduce l’omessa o invalida notificazione deve formulare una censura specifica e adeguatamente documentata.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente affermare genericamente che una notificazione è invalida: occorre indicare puntualmente le irregolarità, spiegare perché siano decisive e riportare o localizzare gli atti rilevanti.
  • Quando si invocano vizi di legge e vizi di motivazione, è necessario distinguerli chiaramente; la loro formulazione cumulativa e indistinta può determinare l’inammissibilità del motivo.
  • Il giudicato esterno deve essere provato con una certificazione idonea della cancelleria che attesti la mancata impugnazione nei termini; non bastano attestazioni relative alla trasmissione del fascicolo né dichiarazioni processuali non validamente acquisite.
  • La validità della notifica dell’atto presupposto è decisiva per la legittimità della cartella, ma la contestazione deve essere tempestiva, specifica e autosufficiente.
  • Un controricorso tardivo è inammissibile e, di regola, non può essere utilizzato per acquisire dichiarazioni o ammissioni favorevoli alla controparte, anche se l’amministrazione riconosce l’esistenza di un giudicato.
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese anche quando l’amministrazione abbia partecipato al giudizio con un atto difensivo inammissibile, purché abbia comunque svolto attività processuale effettiva.

Testo integrale

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