Sentenza del 16/06/2016 n. 1687 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso di accertamento - accertamento analitico - studi di settore - presunzioni gravi, precise e concordanti - non sono tali - prova contraria fornita dal contribuente - congruità con la realtà imprenditoriale - è necessaria - onere della prova - incombe all'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato per il 2006 maggiori ricavi, imposte dirette, contributi previdenziali, IRAP e IVA sulla base della non congruità rispetto allo studio di settore. Il contribuente aveva contestato la ricostruzione evidenziando la crisi del settore edilizio, l'interruzione delle commesse, l'attività svolta quasi esclusivamente in subappalto, la limitata produttività dei collaboratori familiari e le conseguenze di un infortunio sul lavoro. L'Ufficio aveva rideterminato i ricavi mediante una metodologia fondata principalmente sullo studio di settore, quantificando infine maggiori ricavi per 15.500 euro.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'accertamento disposto in primo grado. Ha stabilito che gli studi di settore costituiscono presunzioni di carattere statistico e non sostituiscono l'analisi concreta della realtà imprenditoriale. A fronte delle circostanze documentate dal contribuente, spettava all'Ufficio fornire ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti e verificare l'effettiva applicabilità dello studio al caso concreto. Sono state considerate rilevanti la crisi del settore, l'infortunio del titolare, la congruità negli anni precedenti e successivi, l'assenza di beni strumentali propri e la natura non produttiva degli immobili in corso di costruzione. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 2697 del Codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
In caso di rettifica in aumento del reddito, l'onere di provare gli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione finanziaria. Il contribuente non è tenuto a dimostrare ulteriormente la correttezza delle scritture contabili se queste non sono state validamente superate da elementi probatori concreti.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore, anche se significativo, non determina automaticamente l'esistenza di maggiori ricavi: deve essere verificato nel contraddittorio e rapportato alla concreta situazione dell'impresa.
- Quando il contribuente fornisce circostanze specifiche e documentate, come crisi del mercato, malattia o infortunio, riduzione delle commesse, attività in subappalto o ridotta capacità lavorativa, l'Ufficio deve esaminarle puntualmente.
- Gli studi di settore hanno valore presuntivo e statistico, ma non possono sostituire una ricostruzione analitica quando il risultato standardizzato non rappresenta adeguatamente la realtà aziendale.
- L'Amministrazione deve fornire elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno della maggiore pretesa; non può trasferire integralmente sul contribuente l'onere di dimostrare ricavi conformi a quelli dichiarati.
- La congruità del contribuente negli anni precedenti e successivi può costituire un elemento rilevante per contestare l'applicazione isolata dello studio di settore in un singolo periodo d'imposta.
- Gli elementi patrimoniali o gli indicatori di capacità contributiva devono essere concretamente collegati alla produzione di reddito: immobili in corso di costruzione o beni messi a disposizione dal committente possono non dimostrare maggiori ricavi.
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