Cassazione Civile, Sentenza n. 6034/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Accertamento per omessa compilazione del quadro RW (monitoraggio fiscale) relativo a investimenti/attività finanziarie detenute in Svizzera per gli anni 2004-2012; l'Ufficio contestò la violazione dell'art.4 del d.l. n.197/1990 e irrogò sanzioni. La contribuente impugnò: la CTP rideterminò le sanzioni applicando gli aumenti dell'art.12 d.lgs. n.472/1997; la CTR le annullò ritenendo che l'art.12, comma 2-ter, del d.l. n.78/2009 abbia natura sostanziale e non possa applicarsi retroattivamente (decorrenza 30/12/2009). L'Agenzia ricorse in Cassazione su unico motivo.
La decisione
Il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali: mancata produzione in tempo utile dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato usato per la notifica del ricorso (l'avviso è stato depositato telematicamente solo dopo l'inizio della discussione/relazione in udienza). Poiché l'intimata non aveva svolto attività difensiva (nessun controricorso), la Corte ha applicato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n.627/2008 e seguenti) secondo cui l'avviso deve essere prodotto prima dell'inizio della relazione o dell'adunanza in camera di consiglio; la mancata produzione comporta inammissibilità senza concedere termine per il deposito e senza rinnovazione della notificazione. Non si è pronunciato sul merito della questione sostanziale relativa alla retroattività dell'art.12, comma 2-ter d.l. n.78/2009. Non luogo a provvedere sulle spese per l'assenza di attività difensiva da parte dell'intimata.
Norme richiamate
art.149 cod. proc. civ.
L'avviso di ricevimento del plico raccomandato è richiesta dalla legge quale prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica; la sua produzione è necessaria per dimostrare l'instaurazione del contraddittorio e deve avvenire entro i termini processuali indicati (prima della relazione/entrata in camera di consiglio).
art.12, comma 2-ter, d.l. 1 luglio 2009 n.78
Nella decisione di merito (CTR) la norma è stata interpretata come di natura sostanziale e quindi applicabile solo dalla data di decorrenza (30/12/2009), con esclusione di effetti retroattivi; la Cassazione non ha deciso sul punto per incompetenza procedurale.
art.4 d.l. n.197/1990
Norma richiamata per il monitoraggio fiscale che impone l'obbligo di dichiarare le attività finanziarie detenute all'estero nel quadro RW; la violazione costituisce la base dell'accertamento e delle sanzioni impugnate.
art.12 d.lgs. n.472/1997
Norma sulle misure degli aumenti sanzionatori: la CTP aveva applicato gli aumenti previsti (50% e 25%) nel rideterminare le sanzioni; la questione relativa all'applicabilità in relazione alla decorrenza normativa è stata poi oggetto di discussione in appello.
art.379 cod. proc. civ.
Indica il termine entro il quale può essere prodotto l'avviso di ricevimento: fino all'udienza di discussione ma prima dell'inizio della relazione; la Corte ribadisce che la produzione oltre tale momento non è efficace.
art.380-bis cod. proc. civ.
Riferimento al momento dell'adunanza in camera di consiglio: l'avviso può essere prodotto fino a quel momento (e non oltre) secondo la giurisprudenza richiamata.
art.372, comma 2, cod. proc. civ.
Menzione relativa alla modalità di notifica e agli elenchi parti: anche se l'avviso non è stato notificato mediante elenco, la sua produzione mantiene i limiti temporali dettati dalla giurisprudenza.
art.140 cod. proc. civ.
Norma sulla notificazione compiuta dall'ufficiale giudiziario e sulla comunicazione al destinatario; l'avviso di tale compiuta formalità costituisce elemento probatorio dell'avvenuta notifica.
art.291 cod. proc. civ.
Norma sulla rinnovazione della notificazione: la Corte ha rilevato che, nella fattispecie, non ricorrevano i presupposti per la rinnovazione e che la mancata produzione dell'avviso non poteva essere sanata mediante rinnovazione.
Sezioni Unite, sent. n.627/2008 (giurisprudenza consolidata)
Principio interpretativo consolidato secondo cui l'avviso di ricevimento deve essere prodotto entro i termini processuali indicati (prima della relazione o dell'adunanza in camera di consiglio); la mancata produzione, unitamente all'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di cassazione è fondamentale che la parte ricorrente alleghi e depositi l'avviso di ricevimento della raccomandata usata per la notifica del ricorso prima dell'inizio della relazione in udienza o dell'adunanza in camera di consiglio: la mancata produzione determina normalmente l'inammissibilità del ricorso, specie se l'intimato non ha svolto attività difensiva.
- Se l'intimato non presenta controricorso, i requisiti formali della notifica del ricorso assumono rilevanza decisiva: l'assenza di prova della notifica non è di regola sanabile con termine aggiuntivo o con rinnovazione, salvo casi eccezionali con presupposti espressi dalla legge.
- Quando la questione centrale riguarda la natura (sostanziale vs procedurale) e la decorrenza di una norma sanzionatoria o di aumento sanzionatorio, i giudici di merito possono pronunciare sulla retroattività; tuttavia, la Corte di cassazione può non decidere il merito se emergono vizi procedurali che rendono il ricorso inammissibile.
- In contenziosi relativi al quadro RW e al monitoraggio fiscale è essenziale documentare correttamente i fatti (titolarità di conti esteri, date, comunicazioni all'Ufficio) e valutare tempestivamente le implicazioni normative introdotte da provvedimenti successivi (es. modifiche legislative) che possono incidere sulla responsabilità e sulle sanzioni.
- Gli uffici e i difensori devono porre massima attenzione alle formalità processuali nelle fasi di impugnazione (notifiche, allegazioni e termini): errori formali possono precludere la decisione sul merito e risultare determinanti anche quando la controversia sottostante sia rilevante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 5943/2023 del 28/02/2023
- Sentenza civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 5983/2023 del 28/02/2023
- Sentenza civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 5987/2023 del 28/02/2023
- Sentenza civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 5994/2023 del 28/02/2023
- Sentenza civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 5998/2023 del 28/02/2023
- Sentenza civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6005/2023 del 28/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →