Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24782/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per il delitto di minaccia (art. 612 c.p.), lamentando l'erronea applicazione dell'art. 612, comma 3, c.p. in relazione alla procedibilità d'ufficio. Il ricorrente sostiene che, alla luce delle modifiche operate dal d.lgs. 150/2022, nel caso concreto non ricorrono le condizioni che autorizzano la procedibilità d'ufficio (non sono indicati i modi dell'art. 339 c.p., la minaccia grave non è accompagnata da circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, e la persona offesa non è incapace), sì da rendere il reato perseguibile solo a querela di parte, querela che non risulta essere stata presentata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e, richiamando la modifica normativa del d.lgs. 150/2022 all'art. 612, comma 3, c.p., ha concluso che l'unica circostanza speciale contestata era la recidiva (che non consente la procedibilità d'ufficio), che non risultano contestati i modi dell'art. 339 c.p. né l'incapacità della persona offesa. Di conseguenza il reato era perseguibile solo a querela di parte, querela non depositata. P.Q.M.: annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Sentenza decisa il 4 giugno 2025. In precedenza il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato il ricorrente colpevole e lo aveva condannato a una multa di euro 900,00; tale condanna è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 61 n.10 c.p.

    Rilevata come circostanza aggravante (recidiva). Tuttavia, la Corte evidenzia che la recidiva, pur essendo circostanza aggravante, non costituisce 'circostanza aggravante ad effetto speciale diversa dalla recidiva' richiesta dall'art. 612, comma 3, per la procedibilità d'ufficio.

  • art. 612 c.p., comma 2

    Individua il delitto di minaccia nella forma rilevante per il caso. La sentenza di merito aveva condannato il ricorrente sulla base di questa disposizione.

  • art. 612 c.p., comma 3

    «[s]i procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità».

    La Corte interpreta questa norma alla luce delle modifiche del d.lgs. 150/2022 come limitativa della procedibilità d'ufficio: la pubblica accusa può procedere d'ufficio solo se ricorre una delle condizioni tassative indicate (modi di cui all'art. 339, minaccia grave con circostanze speciali diverse dalla recidiva, o incapacità della persona offesa). Nel caso concreto nessuna condizione era presente, per cui la procedibilità era solo a querela.

  • art. 339 c.p.

    Riferito come elenco dei 'modi' che, se utilizzati per la minaccia, rendono obbligatoria la procedibilità d'ufficio. Nel caso concreto non risultano contestati tali modi, per cui tale titolo di procedibilità non opera.

  • d.lgs. 150/2022

    Modifica la disciplina dell'art. 612, comma 3, c.p., restringendo i casi di procedibilità d'ufficio per il reato di minaccia e portando a consequenze pratiche, come nel caso di specie, in cui l'assenza delle condizioni tassative comporta la necessità della querela di parte per procedere penalmente.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche del d.lgs. 150/2022 all'art. 612 c.p., il pubblico ministero non può procedere d'ufficio per il reato di minaccia se non ricorre una delle condizioni tassative previste (modi dell'art. 339, minaccia grave con circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, o incapacità della persona offesa).
  • La recidiva, se contestata da sola, non basta a rendere il reato perseguibile d'ufficio; va verificata la natura 'ad effetto speciale' della circostanza contestata.
  • Se nel caso concreto non emergono i 'modi' previsti dall'art. 339 nè l'incapacità della persona offesa, la perseguibilità penale del reato di minaccia dipende dalla presentazione della querela di parte.
  • In assenza di querela la difesa può chiedere l'annullamento della sentenza per difetto di procedibilità; il giudice di legittimità può annullare senza rinvio quando l'azione penale non può essere proseguita per la mancanza della querela.
  • Per il pubblico ministero è necessario verificare preliminarmente la sussistenza delle condizioni di procedibilità d'ufficio dopo il d.lgs. 150/2022 prima di proseguire l'azione penale; altrimenti il provvedimento è vulnerabile a impugnazione e annullamento.
  • Per la persona offesa e per la difesa è fondamentale accertare se sia stata effettivamente presentata la querela nei termini; l'assenza di querela è determinante per l'estinzione dell'azione penale quando non ricorrono le condizioni d'ufficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.