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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 7400 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione intero capitale sociale - Art. 20 d.P.R. 131/1986 - Nomen iuris - Legittimità riqualificazione - Effettiva causa negoziale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la corretta applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 a una cessione dell'intero capitale sociale a favore di un unico socio. Il ricorrente sosteneva che dovesse rilevare il nomen iuris dell'atto, cioè una cessione di partecipazioni sociali, mentre l'Amministrazione finanziaria ha valorizzato l'effettiva causa negoziale e gli effetti economici dell'operazione, ritenendo che il trasferimento dell'intero capitale attribuisse al cessionario il controllo del patrimonio aziendale, con effetti sostanzialmente analoghi a quelli di una cessione d'azienda.

La decisione

La riqualificazione è stata ritenuta legittima. L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 consente di interpretare l'atto secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, prescindendo dalla denominazione utilizzata dalle parti. Nel caso concreto, la cessione dell'intero capitale sociale a un unico socio è stata considerata fiscalmente riconducibile, quanto agli effetti patrimoniali, a una cessione d'azienda e quindi assoggettabile alla relativa imposizione di registro.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    La disposizione negoziale deve essere interpretata secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici, anche se non corrispondenti al titolo o alla forma apparente.

    La norma consente di valorizzare la causa effettiva e gli effetti giuridici dell'atto, senza fermarsi al nomen iuris scelto dalle parti. La cessione dell'intero capitale sociale a un unico socio può quindi essere riqualificata, ai fini dell'imposta di registro, quando produca effetti sostanzialmente coincidenti con il trasferimento dell'azienda.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione fiscale dell'atto non dipende esclusivamente dal nome attribuito dalle parti, ma dalla sua intrinseca natura e dagli effetti giuridici concretamente prodotti.
  • La cessione dell'intero capitale sociale può essere riqualificata come cessione d'azienda quando, in concreto, trasferisce al cessionario il controllo integrale dell'organizzazione e del patrimonio aziendale.
  • La valutazione deve riguardare l'operazione negoziale nel suo complesso e la causa effettiva, non soltanto la forma societaria o il singolo documento contrattuale.
  • La mera equivalenza economica tra due operazioni non è sufficiente in ogni caso: la riqualificazione deve fondarsi sugli effetti giuridici dell'atto e sulla concreta struttura negoziale risultante dagli elementi disponibili.

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