Sentenza del 28/12/2016 n. 7400 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione intero capitale sociale - Art. 20 d.P.R. 131/1986 - Nomen iuris - Legittimità riqualificazione - Effettiva causa negoziale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la corretta applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 a una cessione dell'intero capitale sociale a favore di un unico socio. Il ricorrente sosteneva che dovesse rilevare il nomen iuris dell'atto, cioè una cessione di partecipazioni sociali, mentre l'Amministrazione finanziaria ha valorizzato l'effettiva causa negoziale e gli effetti economici dell'operazione, ritenendo che il trasferimento dell'intero capitale attribuisse al cessionario il controllo del patrimonio aziendale, con effetti sostanzialmente analoghi a quelli di una cessione d'azienda.
La decisione
La riqualificazione è stata ritenuta legittima. L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 consente di interpretare l'atto secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, prescindendo dalla denominazione utilizzata dalle parti. Nel caso concreto, la cessione dell'intero capitale sociale a un unico socio è stata considerata fiscalmente riconducibile, quanto agli effetti patrimoniali, a una cessione d'azienda e quindi assoggettabile alla relativa imposizione di registro.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
La disposizione negoziale deve essere interpretata secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici, anche se non corrispondenti al titolo o alla forma apparente.
La norma consente di valorizzare la causa effettiva e gli effetti giuridici dell'atto, senza fermarsi al nomen iuris scelto dalle parti. La cessione dell'intero capitale sociale a un unico socio può quindi essere riqualificata, ai fini dell'imposta di registro, quando produca effetti sostanzialmente coincidenti con il trasferimento dell'azienda.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione fiscale dell'atto non dipende esclusivamente dal nome attribuito dalle parti, ma dalla sua intrinseca natura e dagli effetti giuridici concretamente prodotti.
- La cessione dell'intero capitale sociale può essere riqualificata come cessione d'azienda quando, in concreto, trasferisce al cessionario il controllo integrale dell'organizzazione e del patrimonio aziendale.
- La valutazione deve riguardare l'operazione negoziale nel suo complesso e la causa effettiva, non soltanto la forma societaria o il singolo documento contrattuale.
- La mera equivalenza economica tra due operazioni non è sufficiente in ogni caso: la riqualificazione deve fondarsi sugli effetti giuridici dell'atto e sulla concreta struttura negoziale risultante dagli elementi disponibili.
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