Sentenza del 07/09/2015 n. 3742 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SANZIONI - Responsabilità del professionista per omesso versamento dell'imposta - Applicazione dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 472/1997 - Sussiste - Condizioni - Corresponsione al professionista delle somme dovute all'Erario da parte del contribuente - Rileva - Presentazione della denuncia penale da parte del contribuente - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del professionista e l'applicabilità della causa di non punibilità, poiché il contribuente aveva provato sia di aver versato al commercialista l'intero importo dovuto all'Erario, sia di aver presentato denuncia penale all'autorità giudiziaria. Di conseguenza, le sanzioni amministrative per l'omesso versamento non sono state applicate al contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l'applicazione delle sanzioni per l'omesso versamento dell'imposta, sostenendo che il mancato pagamento fosse imputabile esclusivamente al commercialista incaricato degli adempimenti fiscali. Invocava quindi la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997. Per applicarla, il contribuente doveva dimostrare di aver corrisposto integralmente e tempestivamente al professionista le somme necessarie per il pagamento dell'imposta e di aver denunciato penalmente il comportamento del professionista.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997
Non si applicano sanzioni amministrative se il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi.
La norma esclude la punibilità del contribuente quando l'omesso pagamento dipende esclusivamente da un terzo, purché il contribuente dimostri di aver messo tempestivamente a disposizione del professionista le somme dovute e abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria.
Massime di principio
- Il contribuente può evitare le sanzioni per omesso versamento causato dal professionista solo se dimostra che la condotta del terzo è stata la causa esclusiva dell'inadempimento.
- È essenziale provare documentalmente di aver corrisposto al professionista, integralmente e tempestivamente, le somme destinate al pagamento dell'imposta.
- La presentazione di una denuncia penale contro il professionista costituisce una condizione rilevante per invocare la causa di non punibilità.
- Il semplice affidamento degli adempimenti fiscali a un commercialista non esonera automaticamente il contribuente dalla responsabilità: occorrono prova del trasferimento delle somme e denuncia del comportamento illecito.
- In assenza di prova dell'effettivo pagamento al professionista o della denuncia all'autorità giudiziaria, le sanzioni tributarie possono rimanere a carico del contribuente.
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