Sentenza del 07/09/2015 n. 465 - Comm. Trib. Prov. Varese
Pubblicità - Presupposto impositivo - Singola ditta - Sussistenza - Cartello cumulativo - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il calcolo dell'imposta comunale sulla pubblicità applicabile a un cartello cumulativo recante le insegne o i messaggi di più aziende. La questione è se debba essere considerata l'intera superficie della figura geometrica piana che racchiude il cartello oppure la superficie riferibile a ciascuna singola ditta pubblicizzata. La sentenza afferma che ogni insegna deve essere valutata autonomamente, poiché i messaggi relativi alle diverse aziende costituiscono comunicazioni distinte e non un unico messaggio pubblicitario unitario, mancando un collegamento strumentale inscindibile tra loro.
La decisione
È stato escluso il criterio di calcolo basato sulla superficie complessiva del cartello cumulativo. L'imposta deve essere determinata separatamente per ciascuna insegna o messaggio riferibile alle singole aziende pubblicizzate. Dal testo non è indicato l'esito formale del ricorso né il nome delle parti, ma il principio affermato favorisce il contribuente o il soggetto obbligato al pagamento, limitando la base imponibile alle singole superfici pubblicitarie.
Massime di principio
- Quando un unico supporto contiene insegne o messaggi riferiti a più aziende, la superficie imponibile va normalmente calcolata separando ciascun messaggio pubblicitario, anziché considerando automaticamente l'intera superficie del supporto.
- La qualificazione come messaggio pubblicitario unitario richiede un collegamento funzionale e strumentale inscindibile tra le diverse indicazioni; la mera collocazione sullo stesso cartello non è sufficiente.
- In assenza di un messaggio unico, ogni ditta pubblicizzata costituisce un distinto presupposto impositivo e deve essere valutata autonomamente.
- Per applicare questo principio occorre verificare concretamente il contenuto, la grafica e la funzione comunicativa del cartello, distinguendo tra elementi separati e componenti realmente integrate in un'unica comunicazione.
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