Sentenza del 07/09/2015 n. 463 - Comm. Trib. Prov. Varese
IVA intracomunitaria - Cessione di beni - Mancata indicazione del numero identificativo IVA - Prova del trasporto - Sufficienza - Non imponibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione riteneva che la mancata indicazione in fattura del numero identificativo IVA del cessionario comunitario impedisse di applicare il regime di non imponibilità. La controversia riguardava inoltre la prova dell’effettivo trasporto dei beni dall’Italia a un altro Stato membro e l’eventuale obbligo del cedente di verificare la movimentazione dei beni dopo la consegna al vettore incaricato dal cessionario.
La decisione
La non imponibilità IVA è stata ritenuta applicabile quando risultano soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi della cessione intracomunitaria, in particolare l’effettiva movimentazione fisica dei beni verso un altro Stato membro. La mancata indicazione del numero identificativo IVA del cessionario non è, di per sé, decisiva. Il cedente deve provare il trasporto, ma non è tenuto a svolgere ulteriori indagini dopo la consegna al vettore incaricato dal cessionario, purché abbia agito con la diligenza ordinariamente richiesta dalla propria attività.
Norme richiamate
Art. 41, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 331/1993
La norma assoggetta al regime di non imponibilità IVA le cessioni intracomunitarie in presenza dei requisiti previsti, tra cui il trasferimento fisico dei beni da uno Stato membro a un altro.
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza C-409/04
L’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato e il loro arrivo in un altro Stato membro costituiscono l’elemento sostanziale della cessione intracomunitaria; gli adempimenti formali non possono prevalere sulla realtà economica dell’operazione.
Cassazione, sentenze n. 6351/2002, n. 12608/2006, n. 123603/2009, n. 20575/2011 e n. 13457/2012
La giurisprudenza afferma che la prova del trasporto grava sul cedente, ma esclude che questi debba investigare indefinitamente sulla movimentazione dei beni dopo la consegna al vettore incaricato dal cessionario, se ha operato con adeguata diligenza.
Massime di principio
- Nelle cessioni intracomunitarie, l’effettivo trasferimento fisico dei beni in un altro Stato membro è normalmente più importante dei meri adempimenti formali, come l’indicazione del numero identificativo IVA in fattura.
- Il cedente che applica la non imponibilità deve conservare documentazione idonea a dimostrare il trasporto e la consegna dei beni in un altro Stato membro.
- La responsabilità probatoria del cedente non implica un obbligo di controllo assoluto o di investigazione continua sulle attività del cessionario dopo la consegna al vettore.
- La non imponibilità può essere riconosciuta se il cedente ha agito in buona fede e con la diligenza professionale ordinaria, salvo che l’Amministrazione dimostri la partecipazione del cedente a una frode o la sua consapevolezza di irregolarità sostanziali.
- Gli adempimenti formali restano comunque rilevanti sul piano probatorio e operativo: la loro omissione non determina necessariamente la perdita del beneficio, ma può rendere più difficile dimostrare l’effettiva natura intracomunitaria della cessione.
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