Sentenza del 07/09/2015 n. 1822 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accise sull'energia elettrica - Esenzione - Condizioni - Comunicazione dei dati - Termine - Carattere perentorio - Sussiste - Termine di prescrizione del diritto al recupero - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica e, in particolare, la natura del termine entro cui devono essere trasmessi all'Agenzia delle dogane i dati relativi ai consumi mensili. È stato contestato se il termine previsto dall'art. 52, comma 3, lett. f), del testo unico accise avesse carattere perentorio e da quale momento decorresse la prescrizione del diritto dell'Amministrazione a recuperare l'accisa in caso di omessa comunicazione.
La decisione
La sentenza ha affermato che il termine per la trasmissione dei dati è perentorio, anche se la legge non lo qualifica espressamente come tale, poiché l'osservanza del termine costituisce condizione per beneficiare dell'esenzione. In caso di omessa trasmissione, la prescrizione del diritto al recupero dell'accisa non decorre dal momento del consumo dell'energia elettrica, ma dal momento in cui l'omissione viene accertata. Il testo fornito non riporta il dispositivo concreto né consente di stabilire con certezza quale parte abbia formalmente vinto il giudizio.
Norme richiamate
Art. 52, comma 3, lett. f), del testo unico delle accise (TUA)
Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al consumo mensile dell'energia elettrica
Il termine è stato interpretato come perentorio, pur in assenza di un'espressa qualificazione legislativa, perché la tempestiva comunicazione dei dati costituisce condizione per usufruire dell'esenzione dall'accisa.
Massime di principio
- Quando una comunicazione o un adempimento è previsto come condizione per ottenere un'agevolazione fiscale, il relativo termine può essere considerato perentorio anche senza un'esplicita qualificazione normativa.
- L'omessa o tardiva trasmissione dei dati necessari al controllo può comportare la perdita dell'esenzione o dell'agevolazione.
- In caso di omissione di un adempimento dichiarativo o informativo, il termine di prescrizione per il recupero del tributo può decorrere dall'accertamento dell'omissione, anziché dal momento originario del consumo o dell'operazione imponibile.
- Per evitare contestazioni, è opportuno conservare la prova dell'invio tempestivo delle comunicazioni e dei dati richiesti dall'Amministrazione finanziaria.
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