Sentenza del 07/09/2015 n. 456 - Comm. Trib. Prov. Varese
Riscossione credito fiscale - Cartella di pagamento non opposta - Termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata la sussistenza della prescrizione decennale del credito risultante dalla cartella non opposta. L'omessa impugnazione nei termini comporta la stabilizzazione del credito e la trasformazione del termine di prescrizione breve, eventualmente applicabile in origine, nel termine ordinario decennale, indipendentemente dalla natura del credito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione di un credito fiscale risultante da una cartella di pagamento non impugnata nei termini. Il ricorrente sosteneva, o comunque contestava, l'applicazione del termine di prescrizione ordinario eventualmente più breve previsto per la specifica natura del credito. La decisione ha invece ritenuto che la mancata opposizione renda irretrattabile il credito, producendo un effetto assimilabile al passaggio in giudicato e determinando l'applicazione del termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c.
«Gli effetti del giudicato»
La norma è stata applicata analogicamente alla cartella di pagamento non opposta: l'irretrattabilità del credito produce effetti assimilabili al giudicato e comporta la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento non impugnata tempestivamente diventa, in linea generale, irretrattabile e il credito in essa indicato non può essere nuovamente contestato nel merito mediante una successiva opposizione.
- Secondo l'orientamento espresso, l'effetto di stabilizzazione della cartella comporta l'applicazione della prescrizione decennale, anche quando il credito originario sarebbe soggetto a un termine prescrizionale più breve.
- Per verificare se una pretesa sia prescritta occorre individuare la data di definitività della cartella e controllare se, successivamente, siano intervenuti atti validi di riscossione o interruzione della prescrizione.
- La mancata opposizione non equivale necessariamente al pagamento del debito, ma consolida la pretesa e può rendere molto più difficile contestarne successivamente l'esistenza o l'ammontare.
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