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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31976/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società che aveva ottenuto un contributo pubblico regionale per la realizzazione di un complesso turistico-termale veniva raggiunta da avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA, fondato sull'ipotesi che, per conseguire illecitamente il finanziamento, avesse contabilizzato costi fittizi documentati da fatture per operazioni inesistenti emesse in anni precedenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la contestazione non riguardava l'annualità 2011 e che, per tale anno, non erano stati dedotti costi o detratta IVA relativi a operazioni inesistenti, sicché la norma invocata non era applicabile; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o meramente apodittica, priva del necessario ancoraggio fattuale e istruttorio; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per errata ripartizione e valutazione dell'onere probatorio, poiché la società aveva allegato e documentato l'estraneità delle contestazioni all'annualità accertata e l'assenza di costi inesistenti nel 2011.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i motivi secondo cui la sentenza impugnata era motivata in modo apparente/criptico e non spiegava perché i costi fossero indeducibili, né affrontava i rilievi della contribuente sulla non pertinenza delle contestazioni all'annualità 2011. La Corte ha inoltre precisato che il richiamo all'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 non era pertinente perché la fattispecie riguardava operazioni oggettivamente inesistenti; in tale ambito, una volta provata l'inesistenza, i costi non sono deducibili a prescindere dal collegamento con un delitto non colposo. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993

    come modificato dall'art. 8 d.l. n. 16 del 2012

    non è la norma pertinente quando la contestazione riguarda operazioni oggettivamente inesistenti; in tal caso la deducibilità dei costi è esclusa se l'inesistenza è accertata, indipendentemente dal collegamento con un delitto non colposo

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ribadisce che l'Amministrazione può provare la fittizietà anche tramite presunzioni

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma del vizio denunciato per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma del vizio denunciato per nullità della sentenza

  • art. 36, comma 1, n. 4, codice del processo tributario

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di dimostrare la fittizietà dell'operazione grava sull'Amministrazione finanziaria, mentre il contribuente deve fornire prova rigorosa del contrario

  • art. 116 c.p.c.

    denunciato per errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quanto al procedimento camerale in Cassazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più censurabili insufficienza e contraddittorietà della motivazione; il controllo è limitato al "minimo costituzionale", che manca solo se la motivazione è inesistente, meramente apparente, inconciliabile o oggettivamente incomprensibile.
  • In materia tributaria, la sentenza di merito è nulla quando risolve la controversia con affermazioni apodittiche, senza confrontarsi con i fatti decisivi allegati dalla parte e senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito.
  • Per contestare la deducibilità di costi documentati da fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche per presunzioni, la fittizietà dell'operazione; al contribuente spetta poi una prova contraria rigorosa, non surrogabile dalla sola esibizione della fattura o dalla regolarità formale della contabilità.
  • L'invocazione della disciplina sui costi connessi a reati non è pertinente quando l'accertamento riguarda operazioni oggettivamente inesistenti: una volta provata l'inesistenza dell'operazione, i costi sono comunque indeducibili.
  • La ripartizione dell'onere probatorio in tema di fatture per operazioni inesistenti impone al giudice di merito di verificare e motivare specificamente sia gli elementi indiziari dell'Ufficio sia le controdeduzioni e la prova contraria del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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