Cassazione Penale, Sentenza n. 44113/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata ritenendo che l'errore formale nella indicazione del provvedimento non avesse determinato incertezza circa l'atto impugnato. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per il giudizio di riesame e ha incaricato la cancelleria degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza di riesame avverso l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere (ordinanza genetica) emessa dal G.i.p. di Tempio Pausania per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR n. 309/1990). Il Tribunale di Sassari aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendola, invece, un atto di appello avverso il rigetto della richiesta di attenuazione della misura e non avente i requisiti di tempestiva indicazione dei motivi in violazione degli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c, c.p.p. Il difensore del ricorrente aveva indicato per errore formale nel testo la data del provvedimento sbagliata (17/06/2024 invece del 03/06/2024), ma il contenuto dell'istanza rendeva comunque evidente che si intendeva impugnare l'ordinanza genetica.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Indica la fattispecie di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestata; la misura cautelare imputata al ricorrente è stata adottata in relazione a tali contestazioni
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1
Norma richiamata dal Tribunale per i requisiti formali delle impugnazioni; la Cassazione chiarisce che l'omessa o errata indicazione degli elementi richiesti non è di per sé causa automatica di inammissibilità se dall'atto emerge in modo certo quale sia il provvedimento impugnato
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c
Richiede l'indicazione dei motivi per talune impugnazioni; la Corte precisa che la finalità della norma è evitare incertezze nell'individuazione dell'atto impugnato e che l'assenza formale non preclude l'ammissibilità se l'atto è identificabile
Codice di procedura penale, art. 309
Disciplina il riesame delle misure cautelari; l'istanza di riesame del ricorrente è stata considerata meritevole di essere esaminata nel merito dopo l'eliminazione dell'ostacolo formale
Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Prevede adempimenti di cancelleria da eseguire in caso di annullamento; la Cassazione ha disposto gli adempimenti previsti in vista del riesame
Massime di principio
- Un errore formale nell'indicazione della data o dell'intestazione del provvedimento impugnato non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se dal contenuto dell'atto emerge con sufficiente chiarezza quale provvedimento si intende contestare
- L'ammissibilità delle impugnazioni va valutata in funzione della possibile 'incertezza' nell'individuazione dell'atto; se l'atto è identificabile dal testo, il giudice deve superare la forma ed esaminare il merito procedurale
- La difesa deve comunque mirare a fornire elementi inequivocabili (indicazione del giudice, natura della misura, data e descrizione della decisione) per evitare contestazioni formali che possano ritardare il riesame
- Quando la contestazione verte su una 'ordinanza genetica' di custodia cautelare, il ricorso va diretto e formulato in termini da rendere chiaro che si impugna l'ordinanza che ha disposto la misura, poiché il riesame ex art. 309 c.p.p. è lo strumento corretto
- Il principio giurisprudenziale afferma una interpretazione sostanziale delle regole formali delle impugnazioni: si preferisce evitare estromissioni dal rito per mere imprecisioni quando non ne deriva pregiudizio per l'individuazione dell'atto impugnato
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