Regolamento (UE) 2021/1322
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1322 della Commissione del 3 agosto 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 per quanto riguarda modifiche amministrative relative all’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Contec IPA Product Family» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via amministrativa l’autorizzazione dell’Unione già rilasciata alla famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family". La modifica riguarda soprattutto la revisione e la soppressione di alcune denominazioni commerciali nei meta SPC 1 e 2, senza incidere sulla conclusione di idoneità della sostanza attiva e dell’autorizzazione in base al regolamento (UE) n. 528/2012. L’ECHA ha ritenuto che le modifiche rientrino tra quelle di natura amministrativa e che, anche dopo l’attuazione, restino soddisfatte le condizioni di autorizzazione. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 viene quindi sostituito integralmente dal nuovo testo.
Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family", con aggiornamento dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076.
Ambito di applicazione
Si applica alla famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family" autorizzata a livello di Unione con numero EU-0020460-0000, commercializzata e utilizzata in particolare nei tipi di prodotto 02 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali) e 04 (settore dell’alimentazione umana e animale). Riguarda le modifiche amministrative della documentazione autorizzativa, in particolare l’elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti nei meta SPC 1 e 2. È rilevante per l’operatore titolare dell’autorizzazione, Contec Europe, e per gli utilizzatori professionali dei prodotti; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica amministrativa dell’autorizzazione UE per "Contec IPA Product Family"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1322 della Commissione interviene sull’autorizzazione dell’Unione già concessa alla famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family", rilasciata con regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076. La finalità è esclusivamente amministrativa: aggiornare il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi, in particolare l’elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti comprese nei meta SPC 1 e 2, senza alterare l’impianto sostanziale dell’autorizzazione.
Contesto normativo e istruttoria
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, e l’articolo 50, paragrafo 2. Dai considerando emerge che Contec Europe ha notificato all’ECHA, il 5 febbraio 2020, una modifica amministrativa dell’autorizzazione; la notifica è stata registrata con il numero BC-GC057245-55. L’Agenzia, con parere del 6 marzo 2020, ha ritenuto che le modifiche rientrino nella categoria di cui all’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e che, dopo l’attuazione, restino soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19 dello stesso regolamento. La Commissione condivide tale valutazione.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 con il nuovo testo allegato al regolamento. La modifica incide sul sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi, e in particolare sulla struttura dei meta SPC e sulle denominazioni commerciali associate ai singoli prodotti.
Autorizzazione, titolare e durata
L’autorizzazione dell’Unione è identificata dal numero EU-0020460-0000 ed è intestata a Contec Europe, con sede a Vannes, Francia. La data di rilascio riportata è il 26 dicembre 2019 e la scadenza è fissata al 30 novembre 2029. Il regolamento conferma che il nuovo testo autorizzativo è direttamente applicabile negli Stati membri.
Famiglia di biocidi, composizione e forme di presentazione
La famiglia di biocidi comprende prodotti destinati ai tipi di prodotto 02 e 04. Il principio attivo è il propan-2-olo, identificato dal numero CAS 67-63-0 e dal numero CE 200-661-7, con contenuto al 62,9%. Sono previste due formulazioni principali:
- soluzione/erogatore a spruzzo pronto all’uso;
- salvietta pronta all’uso.
Meta SPC 1: prodotti liquidi
Il meta SPC 1 è identificato come "Contec IPA Liquid Products" e riguarda prodotti liquidi pronti all’uso, destinati a uso professionale contro batteri, micobatteri e lieviti su superfici dure non porose in ambienti chiusi. L’uso è descritto per camere bianche del settore biotecnologico, farmaceutico, della produzione di dispositivi medici, delle industrie sanitarie e di altre applicazioni biologiche critiche salvavita, nonché per aree di preparazione industriale di alimenti e mangimi.
Le condizioni operative principali sono le seguenti:
- temperatura d’uso: temperatura ambiente (20 ± 2 °C);
- applicazione mediante spruzzatura e strofinamento;
- dose: 50 ml di prodotto per m2 di superficie;
- tempi di contatto: 1 minuto per batteri, micobatteri e lieviti con spruzzatura; 1 minuto per batteri e micobatteri e 3 minuti per lieviti con strofinamento.
Le denominazioni commerciali indicate per i singoli prodotti sono "Contec IPA" e "Contec Sterile IPA", con autorizzazione EU-0020460-0001.
Meta SPC 2: salviette impregnate
Il meta SPC 2 è identificato come "Contec IPA Wipes" e riguarda salviette pronte all’uso, anch’esse per uso professionale contro batteri, micobatteri e lieviti nelle medesime categorie di ambienti chiusi e sulle stesse superfici dure non porose. In questo caso l’applicazione è esclusivamente per strofinamento.
Le condizioni essenziali sono:
- temperatura d’uso: temperatura ambiente (20 ± 2 °C);
- tempi di contatto: 1 minuto per batteri e micobatteri, 3 minuti per lieviti;
- confezionamento in varie matrici e formati, tra cui polipropilene, poliestere, maglia di poliestere, cellulosa/poliestere e rayon/poliestere, in contenitori o confezioni sigillate di diverse capacità.
Le denominazioni commerciali elencate comprendono, tra le altre, "PROSAT EasyReach", "PROSAT Sterile EasyReach", "PROSAT Wipes", "PROSAT Sterile Wipes", "SATWipes Wipes", "SATWipes Sterile Wipes" e "Cleanroom wipes, presaturated Spec-Wipe", con autorizzazione EU-0020460-0002.
Sicurezza, primo soccorso e smaltimento
Per entrambi i meta SPC il regolamento riporta indicazioni di pericolo e consigli di prudenza coerenti con la presenza di propan-2-olo. Sono segnalati rischio di infiammabilità, irritazione oculare e possibili effetti sul sistema nervoso centrale, oltre a rischi da ingestione e aspirazione polmonare.
Le misure di riduzione del rischio comprendono, tra l’altro:
- lavare mani e pelle esposta prima dei pasti e dopo l’uso;
- evitare il contatto con gli occhi;
- usare il prodotto in ambienti ben ventilati;
- tenere il prodotto lontano da fonti di calore e accensione.
Le istruzioni di primo soccorso prevedono risciacquo prolungato degli occhi, lavaggio della pelle con acqua e sapone, non indurre il vomito in caso di ingestione, mantenere la persona a riposo e in posizione di recupero se incosciente, e ricorrere a supporto medico con monitoraggio dei segni vitali e dei parametri metabolici. È richiamato anche il contatto con il centro antiveleni locale al numero +390649906140.
Per lo smaltimento, il prodotto e i contenitori devono essere conferiti secondo le norme locali; i contenitori vuoti non devono essere riutilizzati. Le salviette usate devono essere raccolte in contenitore chiuso e smaltite come rifiuti secchi secondo le istruzioni del meta SPC 2.
Conservazione e stabilità
Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale, in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di accensione e dalla luce diretta del sole, con contenitore ben chiuso. La durata di conservazione/stabilità indicata è di 2 anni.
Decorrenza e natura del regolamento
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II dell’autorizzazione
L’articolo 1 sostituisce l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento, aggiornando il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi e la struttura dei meta SPC.
Natura della modifica e base giuridica
Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, e dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Dai considerando emerge che la modifica è qualificata come amministrativa ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, con conferma che le condizioni dell’articolo 19 restano soddisfatte.
Oggetto delle modifiche amministrative
La notifica presentata da Contec Europe riguarda la revisione dell’elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti e la soppressione di denominazioni commerciali di singoli prodotti nei meta SPC 1 e 2. La notifica è stata registrata nel registro per i biocidi con numero BC-GC057245-55.
Autorizzazione, titolare e validità
L’autorizzazione dell’Unione porta il numero EU-0020460-0000 ed è intestata a Contec Europe, con sede a Vannes (Francia). La data di rilascio è il 26 dicembre 2019 e la data di scadenza è il 30 novembre 2029.
Uso autorizzato e condizioni operative
La famiglia è autorizzata per uso professionale contro batteri, micobatteri e lieviti su superfici dure non porose in ambienti chiusi, incluse camere bianche per i settori biotecnologico, farmaceutico, della produzione di dispositivi medici, industrie sanitarie e altre applicazioni biologiche critiche, nonché aree di preparazione industriale di alimenti e mangimi. La temperatura d’uso è quella ambiente (20 ± 2 °C) e i metodi previsti sono spruzzatura e/o strofinamento, con tempi di contatto differenziati per microrganismo e modalità d’applicazione.
Composizione e formulazione
Il principio attivo è il propan-2-olo (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) al 62,9% in entrambe le formulazioni autorizzate. Il meta SPC 1 riguarda prodotti liquidi pronti all’uso in spray o per strofinamento; il meta SPC 2 riguarda salviette pronte all’uso impregnate di soluzione disinfettante.
Indicazioni di pericolo, prudenza e gestione del rischio
Per entrambi i meta SPC sono previste le stesse indicazioni di pericolo principali: liquido e vapori facilmente infiammabili, grave irritazione oculare, possibile sonnolenza o vertigini, possibile secchezza o screpolature della pelle. Sono inoltre indicate misure di prudenza su ventilazione, protezione oculare, allontanamento da fonti di accensione, lavaggio delle mani e primo soccorso in caso di contatto con occhi, pelle, inalazione o ingestione.
Smaltimento e conservazione
Il prodotto e i contenitori devono essere smaltiti secondo le norme locali; i contenitori vuoti non devono essere riutilizzati. Le salviette usate vanno smaltite in un contenitore chiuso e, per il meta SPC 2, conferite come rifiuti secchi in discarica. Il prodotto va conservato in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, nell’imballaggio originale, lontano da fonti di accensione e dalla luce diretta del sole, con durata di conservazione di 2 anni.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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