Regolamento (UE) 2021/1890
Regolamento delegato (UE) 2021/1890 della Commissione del 2 agosto 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il sistema UE delle norme di commercializzazione per diversi ortofrutticoli freschi, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L’obiettivo dichiarato è l’allineamento alle norme UNECE riviste tra il 2018 e il 2020 per evitare ostacoli ingiustificati agli scambi. La disciplina risultante dettaglia per ciascun prodotto requisiti minimi, classificazione per categorie, calibrazione, tolleranze, modalità di presentazione ed etichettatura esterna.
Modifica le norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi per allinearle alle norme UNECE aggiornate, sostituendo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi destinati al consumatore finale disciplinati dalle norme di commercializzazione contenute nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, con particolare riferimento alle mele, agli agrumi, ai kiwi, alle lattughe/indivie/scarole, alle pesche e pesche noci/nettarine, alle pere, alle fragole, ai peperoni dolci, all’uva da tavola e ai pomodori. Non riguarda i prodotti destinati alla trasformazione industriale e, per le singole specie, si applicano le esclusioni specificamente indicate nelle rispettive sezioni. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento delegato (UE) 2021/1890: modifica delle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli
Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che contiene le norme di commercializzazione per numerosi ortofrutticoli freschi. La modifica è adottata per allineare la disciplina UE alle norme UNECE riviste nel periodo 2018-2020, con l’obiettivo di evitare ostacoli inutili agli scambi e mantenere la coerenza tecnica degli standard di qualità.
Finalità e fonte della modifica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, quale base giuridica per la disciplina delle norme di commercializzazione. I considerando spiegano che le norme UNECE per peperoni dolci, uve da tavola, mele, pere e altri prodotti sono state aggiornate e approvate dagli Stati membri secondo la procedura richiamata nella decisione (UE) 2017/2104 del Consiglio. Per questa ragione l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 viene sostituito integralmente.
Ambito di applicazione generale
L’allegato si applica agli ortofrutticoli freschi destinati al consumatore finale e stabilisce, per ciascun prodotto disciplinato, requisiti di qualità, maturazione, calibratura, tolleranze, omogeneità, condizionamento, imballaggio ed etichettatura. Restano esclusi, per le singole norme, i prodotti destinati alla trasformazione industriale e gli ulteriori casi di esclusione espressamente previsti (ad esempio, foglie staccate, lattughe con zolla o in vaso, secondo la specie). Le disposizioni sull’etichettatura si riferiscono, in linea generale, agli imballaggi e prevedono eccezioni per gli imballaggi di vendita inseriti in altri imballaggi quando le informazioni siano già visibili all’esterno.
Norma di commercializzazione generale
La parte A dell’allegato contiene la norma generale applicabile a tutti gli ortofrutticoli oggetto delle norme specifiche. I prodotti devono essere interi, sani, puliti, praticamente privi di parassiti, privi di danni alla polpa provocati da parassiti, privi di umidità esterna anormale e privi di odori o sapori estranei. Devono inoltre avere uno stato tale da consentire trasporto, operazioni connesse e arrivo a destinazione in condizioni soddisfacenti.
Per la maturazione, i prodotti devono essere sufficientemente sviluppati, ma non eccessivamente, e idonei a proseguire il processo di maturazione fino al grado appropriato. In ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % di prodotti non conformi ai requisiti qualitativi minimi; all’interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non possono superare il 2 %.
La norma generale disciplina anche le indicazioni esterne sull’imballaggio, che devono essere raggruppate sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno. Le indicazioni riguardano l’identificazione dell’imballatore e/o speditore, l’origine e, ove necessario, la natura del prodotto e la categoria.
Mele
La norma per le mele si applica alle varietà derivate da Malus domestica destinate al consumo fresco, escluse le mele per trasformazione industriale. Le mele sono classificate nelle categorie “Extra”, I e II. La categoria “Extra” richiede qualità superiore, caratteristiche tipiche della varietà, peduncolo integro e assenza di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali; per le mele è inoltre centrale la gestione di colorazione, rugginosità e, per alcune varietà, vitrescenza.
La categoria I consente difetti lievi di forma, sviluppo, colorazione, ammaccature limitate e difetti della buccia entro soglie precise; il peduncolo può mancare se la rottura è netta. La categoria II ammette difetti più ampi, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione.
La calibrazione può avvenire per diametro o per peso. Sono fissati un calibro minimo di 60 mm o 90 g, ridotti a 50 mm o 70 g se il prodotto raggiunge almeno 10,5 °Brix. Sono previste differenze massime ammesse tra i frutti di uno stesso imballaggio, diverse a seconda della categoria, della modalità di presentazione e, in alcuni casi, della varietà. L’allegato contiene inoltre una lunga appendice con l’elenco non esaustivo delle varietà di mele, con indicazioni su gruppi di colorazione, mutanti, varietà rugginose, varietà in miniatura e sinonimi.
Le disposizioni sull’etichettatura richiedono, tra l’altro, l’indicazione di “Mele”, della varietà, del paese di origine, della categoria e del calibro o del numero di pezzi. Per i miscugli di varietà devono essere indicati i nomi delle varietà presenti.
Agrumi
La norma per gli agrumi riguarda limoni, mandarini e arance destinati al consumo fresco. I requisiti di maturazione sono articolati in funzione della specie e comprendono contenuto minimo di succo, rapporto minimo zucchero/acidità e colorazione. È espressamente previsto il deverdizzamento, ammesso solo se non altera le caratteristiche organolettiche naturali.
Le categorie “Extra”, I e II seguono una struttura comune: la categoria “Extra” richiede qualità superiore e assenza di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali; la categoria I ammette difetti lievi di forma, colorazione, epidermide e, per i mandarini, un lieve distacco parziale della buccia; la categoria II ammette difetti più rilevanti ma compatibili con le caratteristiche essenziali del prodotto.
La calibrazione è basata sul diametro massimo della sezione equatoriale o sul numero di frutti. Sono fissati calibri minimi differenziati per limoni, satsuma/mandarini, clementine e arance, e scale di calibro specifiche. Sono previste regole di omogeneità del calibro per imballaggio e tabelle di codici di calibro. L’etichettatura deve indicare, tra l’altro, “Limoni”, “Mandarini” o “Arance”, oppure “Agrumi misti” in caso di miscugli, il paese di origine, la categoria, il calibro e, se utilizzati, gli agenti conservanti o altre sostanze chimiche impiegate nei trattamenti post-raccolta.
Kiwi
La norma per i kiwi si applica alle varietà derivate da Actinidia chinensis e Actinidia deliciosa destinate al consumo fresco. I kiwi devono essere interi ma senza peduncolo, sani, puliti, sufficientemente sodi, ben formati e privi di odori o sapori estranei. Il requisito di maturazione è particolarmente rilevante: al condizionamento devono raggiungere almeno 6,2 °Brix oppure un contenuto medio di sostanza secca del 15 %, così da arrivare a 9,5 °Brix all’ingresso nella catena di distribuzione.
La categoria “Extra” richiede qualità superiore, polpa perfettamente sana e rapporto diametro minimo/diametro massimo almeno pari a 0,8. La categoria I ammette difetti lievi e richiede un rapporto almeno pari a 0,7. La categoria II consente difetti ulteriori, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali del prodotto. La calibrazione è per peso, con pesi minimi differenziati per categoria e differenze massime ammesse tra frutti nello stesso imballaggio.
Lattughe, indivie ricce e scarole
La norma si applica alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole destinate al consumo fresco, ma esclude i prodotti per trasformazione industriale, le foglie staccate, le lattughe con zolla e le lattughe in vaso. I prodotti devono essere interi, sani, mondati, freschi, turgidi, non fioriti e privi di umidità anormale e di odori o sapori estranei.
Sono previste due categorie: I e II. La categoria I richiede buona qualità, forma corretta, assenza di danni che ne compromettano la commestibilità e, per lattughe a cappuccio e romane, la presenza del grumolo secondo le regole specifiche; indivie ricce e scarole devono presentare la colorazione gialla della parte centrale. La categoria II ammette difetti lievi, purché non sia seriamente compromessa la commestibilità.
La calibrazione è per peso unitario, con differenze massime ammesse diverse per lattughe rispetto a indivie ricce e scarole. L’etichettatura richiede indicazione del tipo di prodotto, dell’eventuale coltura protetta, della categoria, del calibro o del numero di cespi e dell’origine.
Pesche e pesche noci/nettarine
La norma riguarda le pesche e le nettarine destinate al consumo fresco. I frutti devono essere interi, sani, puliti, privi di umidità anomala e di odori/sapori estranei, senza apertura della cavità peduncolare e con maturazione sufficiente; il grado di maturazione è verificato mediante indice rifrattometrico minimo di 8 °Brix.
Le categorie sono tre. La categoria “Extra” richiede qualità superiore e assenza di difetti salvo alterazioni superficiali lievissime. La categoria I consente difetti lievi di forma, sviluppo, colorazione, pressione e buccia entro limiti precisi. La categoria II ammette difetti più ampi, inclusi noccioli aperti purché il frutto resti chiuso e la polpa sana.
Il calibro è espresso per diametro o per peso, con valori minimi di 56 mm o 85 g per “Extra” e 51 mm o 65 g per le categorie I e II. È previsto che i frutti sotto 56 mm o 85 g non possano essere commercializzati in specifici periodi stagionali indicati per emisfero boreale e australe. Sono inoltre previste regole di omogeneità, tabelle di codici di calibro e indicazioni obbligatorie su categoria, calibro, origine e, facoltativamente, colore della polpa e varietà.
Pere
La norma per le pere si applica alle varietà di Pyrus communis destinate al consumo fresco. Le pere devono essere intere, sane, pulite, prive di parassiti, prive di umidità anomala e di odori/sapori estranei, con maturazione idonea al proseguimento del processo fino al grado appropriato.
Sono previste tre categorie. La categoria “Extra” richiede qualità superiore, caratteristiche varietali tipiche, assenza di rugginosità rugosa e peduncolo integro. La categoria I ammette difetti lievi di forma, sviluppo, colorazione, rugginosità lievissima, difetti della buccia e ammaccature entro soglie definite; la categoria II ammette difetti ulteriori, con limiti più ampi. La calibrazione può essere per diametro o per peso, con minimi distinti per varietà a frutto grosso e altre varietà, e con esenzione per le pere estive indicate in appendice.
Sono previste regole di omogeneità e tolleranze analoghe alle altre specie: 5 % per “Extra”, 10 % per I e II, con limiti specifici per il marciume e per i frutti fuori calibro. L’etichettatura richiede l’indicazione di “pere”, della varietà, del paese di origine, della categoria e del calibro o del numero di pezzi.
Fragole
La norma per le fragole si applica alle varietà del genere Fragaria destinate al consumo fresco. Le fragole devono essere intere e non danneggiate, sane, pulite, di aspetto fresco, munite del calice, prive di umidità anomala e di odori/sapori estranei; non devono essere lavate. Il calibro minimo è di 25 mm per la categoria “Extra” e di 18 mm per le categorie I e II, mentre per le fragole di bosco non è fissato un minimo.
La categoria “Extra” richiede aspetto brillante, assenza di terra e assenza di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali. La categoria I ammette lievi difetti di forma, una piccola zona bianca entro un decimo della superficie e lievi segni di pressione. La categoria II consente difetti più ampi e lievi tracce di terra. Le tolleranze di qualità e calibro seguono lo schema comune del 5 % per “Extra” e del 10 % per I e II, con limiti specifici per il marciume.
L’etichettatura richiede almeno l’indicazione “Fragole”, della varietà se del caso, del paese di origine e della categoria.
Peperoni dolci
La norma sui peperoni dolci si applica alle varietà derivate da Capsicum annuum destinate al consumo fresco. I frutti devono essere interi, sani, puliti, freschi, sodi, privi di danni da parassiti o da freddo, muniti di peduncolo con taglio netto e calice integro, nonché privi di odori/sapori estranei.
Le categorie sono tre. La categoria “Extra” richiede qualità superiore e assenza di difetti, salvo alterazioni superficiali minime. La categoria I ammette lievi difetti di forma, macchie argentee o danni da Thrips entro un terzo della superficie, difetti dell’epidermide e peduncolo lievemente danneggiato. La categoria II consente difetti più ampi, comprese screpolature asciutte, essiccamento limitato e deterioramento dell’estremità pistillare, purché la polpa resti integra.
Il calibro può essere espresso per diametro o per peso; per i frutti allungati è richiesta una lunghezza sufficientemente uniforme. L’omogeneità del calibro non è obbligatoria per la categoria II. L’etichettatura prevede l’indicazione “Peperoni dolci” o di un miscuglio, l’origine, la categoria, il calibro e, ove opportuno, una menzione sul sapore leggermente piccante.
Uva da tavola
La norma sull’uva da tavola riguarda le varietà derivate da Vitis vinifera destinate al consumo fresco. Gli acini e i grappoli devono essere sani, puliti, privi di parassiti e di umidità anomala; gli acini devono essere interi, ben formati e normalmente sviluppati. È richiesto un indice rifrattometrico minimo del succo di 12 °Brix per alcune varietà specifiche, 13 °Brix per le altre varietà con semi e 14 °Brix per le varietà senza semi, oltre a un rapporto zucchero-acidità soddisfacente.
Le categorie sono “Extra”, I e II. La categoria “Extra” richiede acini sodi, ben attaccati, uniformemente distribuiti e quasi completamente ricoperti di pruina. Le categorie I e II ammettono difetti progressivamente più ampi, inclusi difetti di forma, colorazione, leggere bruciature da sole e ammaccature. È previsto che gli acini possano staccarsi in misura limitata: fino al 10 % in peso nelle categorie I e II, purché sani e interi.
Il calibro è determinato dal peso del grappolo; per “Extra” e I è previsto un peso minimo di 75 g, con esclusione delle porzioni singole. Le regole di presentazione richiedono omogeneità di origine, varietà, qualità e maturazione, con colorazione e grandezza uniformi per la categoria “Extra”. L’etichettatura deve indicare il prodotto, la varietà, il paese di origine, la categoria e, se del caso, la menzione per i grappoli inferiori a 75 g destinati alle porzioni singole.
Pomodori
La norma per i pomodori si applica alle varietà di Solanum lycopersicum destinate al consumo fresco, con distinzione tra quattro tipi commerciali: tondi, costoluti, oblunghi/allungati e ciliegia/cocktail, anche in versione miniatura o a grappolo. I pomodori devono essere interi, sani, puliti, freschi, privi di parassiti e di odori/sapori estranei; i pomodori a grappolo devono avere steli freschi, sani e puliti.
Le categorie “Extra”, I e II sono strutturate come nelle altre norme: la “Extra” esige qualità superiore, sodezza e assenza di difetti salvo lievissime alterazioni superficiali; la categoria I ammette difetti lievi, mentre la categoria II consente difetti più estesi ma non tali da compromettere gravemente il frutto. Per i pomodori costoluti sono previste menzioni specifiche su screpolature cicatrizzate, protuberanze e cicatrici stelares.
La calibrazione è per diametro, peso o numero di frutti; non si applica ai pomodori a grappolo ed è facoltativa per alcuni casi, inclusi i ciliegia/cocktail sotto 40 mm, i costoluti irregolari e la categoria II. Sono fissate scale di calibro e soglie di omogeneità. Nelle tolleranze, per i pomodori a grappolo è ammesso un numero limitato di frutti staccati dallo stelo. L’etichettatura richiede l’indicazione del tipo di pomodoro, della varietà, dell’origine, della categoria e del calibro, con regole speciali per i miscugli e per i prodotti a grappolo.
Profili comuni di etichettatura e imballaggio
Per tutte le specie disciplinate, gli imballaggi devono essere adeguatamente protetti e privi di corpi estranei. I materiali interni devono essere puliti e non alterare esternamente o internamente i prodotti; eventuali carte, marchi o etichette commerciali devono essere stampati o applicati con inchiostri/colla non tossici. Le etichette individuali devono poter essere rimosse senza lasciare tracce visibili; le marcature laser non devono danneggiare polpa o buccia.
L’indicazione dell’imballatore e/o speditore può essere sostituita, per gli imballaggi diversi dai preimballaggi, da un codice riconosciuto da un servizio ufficiale; per i preimballaggi, dal nome e indirizzo del venditore stabilito nell’Unione, con indicazione aggiuntiva di un codice rappresentativo dell’imballatore/speditore. Le disposizioni ribadiscono che le indicazioni non devono essere ingannevoli e che, in caso di pallet, devono comparire su una scheda visibile almeno su due lati.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle norme di commercializzazione
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 con il testo allegato al regolamento delegato. La revisione è motivata dall’aggiornamento delle norme UNECE per peperoni dolci, uve da tavola, mele, pere e altri prodotti, al fine di armonizzare gli standard e facilitare gli scambi.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Norma di commercializzazione generale
La parte A dell’allegato definisce le caratteristiche qualitative generali degli ortofrutticoli dopo condizionamento e imballaggio: prodotti interi, sani, puliti, praticamente privi di parassiti, senza umidità esterna anormale e senza odori/sapori estranei. È prevista una tolleranza generale del 10 % per partita sui prodotti non conformi ai requisiti minimi; entro tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non possono superare il 2 %. L’etichettatura esterna dell’imballaggio richiede identificazione, origine e caratteristiche commerciali, con indicazioni leggibili, indelebili e visibili dall’esterno.
Norme specifiche per mele e pere
Per mele e pere sono previste tre categorie commerciali (“Extra”, I e II), con requisiti dettagliati su aspetto, integrità della polpa, difetti consentiti, rugginosità/vitrescenza, maturazione e omogeneità. Le mele sono calibrate per diametro o peso, con soglie minime e tolleranze differenziate; sono previste esenzioni per varietà in miniatura e specifiche regole per i miscugli varietali e per l’etichettatura della varietà. Le pere seguono criteri analoghi, con distinzioni tra varietà a frutto grosso e altre varietà, nonché per le pere estive elencate in appendice.
Norme specifiche per agrumi, kiwi, lattughe/scarole e fragole
Gli agrumi sono disciplinati con requisiti di maturazione basati su contenuto minimo di succo, rapporto zucchero/acidità e colorazione, oltre a regole specifiche sul calibro minimo e sulla presentazione; è ammesso il deverdizzamento entro limiti precisi. I kiwi richiedono un grado minimo di maturazione di 6,2 °Brix o 15 % di sostanza secca e pesi minimi per categoria. Lattughe, indivie ricce e scarole, così come le fragole, sono classificate in categorie I e II (oltre a “Extra” per le fragole) con limiti su difetti, peso/calibro e omogeneità di confezione.
Norme specifiche per pesche, peperoni dolci, uva da tavola e pomodori
Per pesche e nettarine sono fissati un indice rifrattometrico minimo di 8 °Brix, tre categorie qualitative, calibri minimi e un divieto stagionale di commercializzazione dei frutti sotto i 56 mm o 85 g in determinati periodi. I peperoni dolci sono disciplinati per categorie, difetti ammessi, calibro per diametro o peso e indicazioni facoltative sul possibile sapore leggermente piccante. L’uva da tavola richiede un indice rifrattometrico minimo differenziato per varietà, limiti sui grappoli sciolti e criteri di omogeneità. I pomodori sono distinti in quattro tipi commerciali e sono soggetti a regole specifiche per maturazione, difetti, calibro, pomodori a grappolo e miscugli.
Etichettatura esterna e imballaggi
Per ciascuna specie sono previste indicazioni obbligatorie sull’imballaggio: identità dell’imballatore/speditore, natura del prodotto, origine, categoria, calibro e, quando previsto, varietà, colore, numero di frutti o ulteriori menzioni specifiche. Le norme vietano indicazioni ingannevoli e impongono, per gli imballaggi pallettizzati, la presenza delle indicazioni su una scheda visibile almeno su due lati del pallet. Le disposizioni non si applicano, in linea generale, agli imballaggi di vendita inseriti in imballaggi più grandi quando questi già riportano le informazioni richieste.
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