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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1297

Regolamento (UE) 2021/1297 della Commissione del 4 agosto 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi perfluorocarbossilici con una catena costituita da 9-14 atomi di carbonio (PFCA C9-C14), i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’allegato XVII del REACH per limitare in modo ampio i PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate, considerati rischiosi per la salute umana e l’ambiente per persistenza, bioaccumulo e tossicità. La disciplina introduce divieti generali, soglie di concentrazione e una serie di deroghe temporanee e settoriali, con date differenziate di applicazione. Sono inoltre previste revisioni di alcuni limiti da parte della Commissione entro specifiche scadenze.

Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH introducendo una restrizione all’uso, all’immissione sul mercato e alla fabbricazione dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate.

Ambito di applicazione

Si applica a fabbricazione, immissione sul mercato e uso nell’Unione europea dei PFCA C9-C14 lineari e ramificati, dei loro sali e delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14, sia come sostanze in quanto tali sia come costituenti di altre sostanze, in miscele e in articoli. Riguarda in particolare operatori chimici, produttori, importatori e utilizzatori a valle nei settori interessati, con esclusioni ed esenzioni specifiche per intermedi isolati trasportati, alcune applicazioni industriali, professionali e mediche, semilavorati/parti di ricambio e schiume antincendio, nonché per gli articoli immessi sul mercato prima di determinate date.

Restrizione dei PFCA C9-C14 nel quadro REACH

Il regolamento della Commissione (UE) 2021/1297 interviene sull’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per introdurre una restrizione specifica sugli acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati con catena C9-C14, sui loro sali e sulle sostanze correlate. Il provvedimento si fonda sull’esigenza di prevenire rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente, tenuto conto della persistenza, bioaccumulazione e tossicità di tali sostanze, nonché della loro possibile sostituzione del PFOA in alcuni processi industriali.

Contesto e motivazioni della misura

La Commissione richiama i pareri dell’ECHA, del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC), oltre alla proposta di restrizione presentata da Germania e Svezia ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 4, REACH. Dalla valutazione emerge che la restrizione a livello unionale è la misura più appropriata per ridurre i rischi individuati, pur tenendo conto dell’impatto socioeconomico e della disponibilità di alternative. Il regolamento si coordina inoltre con il regime del PFOA, allineando alcune deroghe alla disciplina già prevista nel regolamento (UE) 2019/1021.

Ambito della restrizione

La nuova voce 68 dell’allegato XVII si applica a:

  • PFCA C9-C14 in quanto tali;
  • loro sali e combinazioni;
  • sostanze correlate ai PFCA C9-C14, individuate in base alla struttura molecolare e al potenziale di degradazione o trasformazione in PFCA C9-C14.

Sono espressamente escluse alcune sostanze perfluorurate specifiche, tra cui quelle con X = F, Cl o Br e n = 9-14, nonché determinate sostanze carbossiliche con n > 13. La restrizione colpisce non solo la fabbricazione e l’immissione sul mercato come sostanze, ma anche l’uso come costituenti di altre sostanze, in miscele e in articoli.

Divieti e limiti di concentrazione

Dal 25 febbraio 2023:

  • è vietata la fabbricazione e l’immissione sul mercato delle sostanze in quanto tali;
  • è vietato l’uso e l’immissione sul mercato in altre sostanze, miscele e articoli, salvo che siano rispettati i limiti di concentrazione.

I limiti ordinari sono:

  • 25 ppb per la somma dei PFCA C9-C14 e dei loro sali;
  • 260 ppb per la somma delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14.

Per le sostanze usate come intermedi isolati trasportati, il limite sale a 10 ppm, ma solo se sono rispettate le condizioni dell’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), REACH e con riferimento alla fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con catena pari o inferiore a sei atomi di perfluorocarbonio. La Commissione deve riesaminare questo limite entro il 25 agosto 2023.

Deroghe settoriali e applicazioni differite

Il regolamento prevede diversi rinvii e deroghe per settori ritenuti critici o per i quali esistono esigenze tecniche o sanitarie specifiche.

Con applicazione dal 4 luglio 2023 rientrano nella restrizione anche:

  • i tessuti idrorepellenti e oleorepellenti destinati alla protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi;
  • la fabbricazione di PTFE e PVDF per determinate membrane, scambiatori di calore e sigillanti industriali.

Fino al 4 luglio 2025 è consentito l’uso in:

  • processi fotolitografici o di incisione per la fabbricazione di semiconduttori;
  • rivestimenti fotografici su pellicole;
  • dispositivi medici impiantabili e invasivi;
  • schiume antincendio già presenti in sistemi mobili o fissi, con condizioni stringenti sull’uso in formazione, in prova e sulla gestione delle scorte secondo il regolamento (UE) 2019/1021.

Esenzioni ulteriori e disposizioni transitorie

Sono previste ulteriori misure transitorie:

  • esclusione per gli articoli immessi sul mercato per la prima volta prima del 25 febbraio 2023;
  • non applicazione al rivestimento della bomboletta degli inalatori-dosatori pressurizzati fino al 25 agosto 2028;
  • applicazione ai semiconduttori a sé stanti e incorporati in apparecchiature elettroniche finite e semifinite dal 31 dicembre 2023;
  • applicazione ai semiconduttori destinati a ricambi di apparecchiature elettroniche immesse sul mercato prima del 31 dicembre 2023 dal 31 dicembre 2030.

Limiti speciali per fluoroplastiche, fluoroelastomeri e micropolveri di PTFE

Per alcune applicazioni industriali la voce 68 introduce limiti specifici:

  • fino al 25 agosto 2024, 2.000 ppb per la somma dei PFCA C9-C14 nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri con gruppi perfluoroalcossi;
  • dal 25 agosto 2024, 100 ppb per le medesime sostanze;
  • 1.000 ppb per la somma dei PFCA C9-C14 presenti nelle micropolveri di PTFE ottenute mediante radiazioni ionizzanti o degradazione termica, nonché nelle miscele e negli articoli per uso industriale e professionale contenenti tali micropolveri.

In entrambe le ipotesi è imposto l’obbligo di evitare le emissioni durante fabbricazione e uso e, ove ciò non sia possibile, di ridurle al minimo tecnicamente e praticamente possibile. Queste deroghe non si applicano agli articoli già soggetti al paragrafo 2, lettera c). La Commissione deve riesaminarle entro il 25 agosto 2024.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) secondo l’allegato al regolamento. La voce 68 dell’allegato XVII viene sostituita integralmente con una nuova restrizione dedicata ai PFCA C9-C14, ai loro sali e alle sostanze correlate.

Definizione delle sostanze interessate ed esclusioni

La nuova voce 68 copre gli acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati con formula CnF2n+1-C(=O)OH in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13, i loro sali e ogni loro combinazione; inoltre copre le sostanze correlate con gruppo perfluoro CnF2n+1- direttamente o non direttamente collegato a un altro atomo di carbonio, secondo le formule indicate. Sono escluse le sostanze CnF2n+1-X con X = F, Cl o Br e n = 9-14, nonché CnF2n+1-C(=O)OX’ con n > 13 e X’ qualsiasi gruppo, compresi i sali.

Divieto generale di fabbricazione e immissione sul mercato

A decorrere dal 25 febbraio 2023 non è ammessa la fabbricazione o l’immissione sul mercato delle sostanze in quanto tali. Dalla stessa data è vietato anche l’uso e l’immissione sul mercato quando le sostanze sono presenti come costituenti di un’altra sostanza, in miscele o in articoli, salvo rispetto dei limiti di concentrazione previsti.

Limiti di concentrazione ordinari

Dal 25 febbraio 2023 si applicano i limiti di 25 ppb per la somma dei PFCA C9-C14 e dei loro sali e di 260 ppb per la somma delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14. Se i limiti sono superati, l’immissione sul mercato e l’uso sono vietati nelle sostanze, miscele e articoli.

Deroga per sostanze intermedie isolate trasportate

Per le sostanze destinate a essere utilizzate come sostanze intermedie isolate trasportate, il limite è di 10 ppm per la somma dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), del regolamento REACH, con riferimento alla fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con catena pari o inferiore a sei atomi di perfluorocarbonio. La Commissione deve riesaminare tale valore limite non oltre il 25 agosto 2023.

Applicazione differita per specifici settori industriali

Il divieto del paragrafo 2 si applica dal 4 luglio 2023 ai tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi e alla fabbricazione di PTFE e PVDF per specifiche applicazioni: membrane per filtrazione del gas, dell’acqua e per tessuti medicali ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione, scambiatori di calore per recupero di calore residuo industriale e sigillanti industriali contro VOC e PM2,5.

Deroghe temporanee per usi specifici fino al 4 luglio 2025

Fino al 4 luglio 2025 l’uso dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate è consentito nei processi fotolitografici o di incisione nella fabbricazione di semiconduttori, nei rivestimenti fotografici applicati a pellicole, nei dispositivi medici impiantabili e invasivi e nelle schiume antincendio per incendi di classe B già presenti in sistemi mobili o fissi, alle condizioni specifiche previste (divieti di uso in formazione e in prove salvo contenimento dei rilasci, limitazione ai siti ove i rilasci siano contenibili dal 1° gennaio 2023, gestione delle scorte secondo l’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1021).

Esclusione per articoli immessi sul mercato prima del 25 febbraio 2023

Il divieto relativo agli articoli di cui al paragrafo 2, lettera c), non si applica agli articoli immessi sul mercato per la prima volta prima del 25 febbraio 2023.

Deroga per il rivestimento delle bombole degli inalatori-dosatori pressurizzati

Il divieto non si applica al rivestimento della bomboletta degli inalatori-dosatori pressurizzati fino al 25 agosto 2028.

Applicazione differita ai semiconduttori

Dal 31 dicembre 2023 il divieto relativo agli articoli si applica ai semiconduttori a sé stanti e ai semiconduttori incorporati in apparecchiature elettroniche finite e semifinite. Dal 31 dicembre 2030 si applica ai semiconduttori utilizzati nei ricambi per apparecchiature elettroniche finite immesse sul mercato prima del 31 dicembre 2023.

Deroghe e limiti specifici per fluoroplastiche, fluoroelastomeri e micropolveri di PTFE

Fino al 25 agosto 2024 il limite di concentrazione è di 2.000 ppb per la somma dei PFCA C9-C14 nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri contenenti gruppi perfluoroalcossi; dal 25 agosto 2024 il limite scende a 100 ppb. Devono essere evitate le emissioni durante fabbricazione e uso e, se ciò non è possibile, ridotte al minimo tecnicamente e praticamente possibile. Per le micropolveri di PTFE prodotte mediante radiazioni ionizzanti o degradazione termica e per miscele e articoli per uso industriale e professionale contenenti tali micropolveri, il limite è 1.000 ppb, con analogo obbligo di minimizzazione delle emissioni. Entrambe le deroghe non si applicano agli articoli di cui al paragrafo 2, lettera c), e la Commissione deve riesaminarle non oltre il 25 agosto 2024.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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