Cassazione Penale, Sentenza n. 23176/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta documentale semplice (art. 217 l. fall.), con due censure: (1) illegittima applicazione della recidiva sulla base di precedenti penali remoti e senza motivazione che collegasse quei precedenti alla maggiore pericolosità dell'imputato; (2) errata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., poiché i giudici hanno ritenuto, senza adeguato supporto probatorio, di non poter verificare veridicità e congruità di prestazioni fatturate a favore di altra società (fatture mai contestate dal curatore), con conseguente esclusione della tenuità del fatto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva valutando i precedenti nel loro rapporto con il reato in esame e mostrando una progressione criminosa indicativa di maggiore pericolosità. Ha inoltre confermato che l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis rientra nel giudizio di merito discrezionale e non presenta vizi logico-giuridici tali da giustificare il sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 217 l. fall.
Norma sul reato di bancarotta documentale; nell'atto è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato, già imputato originariamente per bancarotta fraudolenta documentale e poi riqualificato in bancarotta documentale semplice.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: l'applicabilità richiede valutazione delle modalità della condotta e dell'esiguità del pregiudizio, valutazione che è rimessa al giudice di merito.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità del fatto (da considerare nelle valutazioni ex art. 131-bis); il giudice di merito seleziona e indica gli elementi ritenuti rilevanti.
disciplina della recidiva (dottrina/giurisprudenza)
La recidiva si giustifica quando i precedenti accertati dimostrano insensibilità al trattamento rieducativo e indicano una maggiore capacità criminale/pericolosità; i precedenti vanno valutati nel loro rapporto con il reato attuale e la motivazione può essere succinta purché dia conto della prosecuzione del processo delinquenziale.
Massime di principio
- La recidiva può essere legittimamente applicata se il giudice di merito motiva che i precedenti, presi nel loro complesso, configurano una progressione criminosa e una maggiore pericolosità: una mera anzianità temporale dei precedenti non è di per sé sufficiente a escludere la recidiva.
- La Cassazione limita il suo sindacato alle violazioni di logicità, contraddittorietà o vizi giuridici della motivazione: le valutazioni di fatto e di pericolosità compiute dal giudice di merito sono difficilmente rimovibili salvo palese illogicità.
- L'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) è un apprezzamento di merito che considera modalità della condotta e esiguità del danno secondo i criteri dell'art. 133; per ottenere questa qualificazione è necessario fornire elementi probatori forti sulla effettiva esiguità del pregiudizio e sulla modalità non significativa dell'offesa.
- In procedimenti fallimentari, l'assenza di contestazioni formali (es. da parte del curatore) alle fatture o alle prestazioni è un elemento rilevante: la difesa deve documentare in modo convincente la regolarità delle operazioni (pagamenti, contratti, attestazioni, perizie contabili) per mettere in dubbio la ricostruzione del giudice.
- Per contrastare la recidiva in sede di impugnazione bisogna mirare a dimostrare incoerenze o mancanze nella motivazione che colleghi specificamente i precedenti al reato oggetto del processo; semplici richieste di 'rivalutazione' dei fatti non convincono la Corte di legittimità.
- Strategia difensiva consigliata in situazioni analoghe: produrre prove documentali (estratti conti, atti societari, ordini, contratti, dichiarazioni del curatore), richiedere perizie contabili tecniche se utili, sollevare eventuali vizi procedurali nella formazione del convincimento probatorio e chiedere motivazione puntuale nelle fasi di merito su collegamento tra precedenti e pericolosità.
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