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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20322/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di una pensionata titolare di trattamento integrativo INPS di ottenere dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate una certificazione dei trattamenti pensionistici complementari percepiti ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 252/2005. A fronte del silenzio delle amministrazioni, la contribuente ha proposto ricorso davanti al giudice tributario, qualificando il silenzio come silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso. La CTP ha accolto il ricorso e ha ordinato il rimborso delle somme non dovute versate dal sostituto d’imposta. La CTR ha confermato. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto: 1) l’inammissibilità originaria del ricorso, perché non vi era una vera istanza di rimborso di importo determinato, ma una richiesta di applicazione del regime fiscale dell’art. 11, comma 6, e di rilascio di certificazione; 2) la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; 3) la falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che ai dipendenti pubblici continuasse ad applicarsi la disciplina fiscale ordinaria fino a decreto delegato mai emanato; 4) la falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005 e dell’art. 64, comma 2, L. n. 144/1999, perché i montanti previdenziali erano maturati entro il 30 settembre 1999 e quindi non avrebbero potuto beneficiare del regime agevolato. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la domanda proposta in origine non fosse una valida istanza di rimborso specifica e determinata, ma una richiesta di applicazione del trattamento fiscale previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 e di rilascio di certificazione. Poiché mancavano gli elementi essenziali di una domanda di rimborso idonea a formare il silenzio-rifiuto impugnabile, il ricorso introduttivo era inammissibile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa è stata decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario della contribuente. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    La norma è richiamata come disciplina del trattamento fiscale dei trattamenti pensionistici complementari; nel caso concreto la domanda della parte privata era diretta a ottenerne l’applicazione e il conseguente ricalcolo dell’importo imponibile, non un rimborso già quantificato.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’impugnabilità davanti al giudice tributario è limitata al numerus clausus degli atti e dei comportamenti dell’amministrazione fiscale; una mera mancata risposta a una richiesta non qualificabile come istanza di rimborso specifica e determinata non integra un silenzio-rifiuto impugnabile.

  • artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Sono evocati dalla ricorrente per sostenere che l’azione di rimborso richiede una domanda idonea, completa e specifica; in mancanza non si forma un silenzio-rifiuto utilmente azionabile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state formulate come violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha accolto la censura processuale sostanziale sulla non configurabilità del silenzio-rifiuto.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza, per lamentare la sua pretesa contraddittorietà e l’impossibilità di controllare il percorso logico della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    È invocato per sostenere che ai dipendenti pubblici continui ad applicarsi la disciplina fiscale ordinaria fino all’emanazione del decreto delegato previsto, mai adottato.

  • art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    È richiamato per escludere l’applicabilità del regime agevolato alle somme maturate entro il 30 settembre 1999 e confluite nella gestione complementare INPS soppressa dal 1° ottobre 1999.

  • art. 64, comma 2, L. 17 maggio 1999, n. 144

    È menzionato in combinato con il d.lgs. n. 252/2005 per sostenere la limitazione temporale del regime applicabile ai montanti previdenziali.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza impugnata, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Non è configurabile un silenzio-rifiuto impugnabile davanti al giudice tributario quando la pretesa del privato non sia una domanda di rimborso specifica e determinata, ma una richiesta generica di applicazione di un diverso regime fiscale e di rilascio di una certificazione.
  • Per la proponibilità dell’azione di rimborso è necessario che l’istanza contenga gli elementi essenziali per consentire la verifica della fondatezza della pretesa, compresi gli estremi del versamento, gli importi delle ritenute e la somma richiesta in restituzione; in difetto, la domanda è giuridicamente inidonea e non può maturare il silenzio-rifiuto.
  • Il deposito successivo di documenti idonei a colmare le lacune originarie dell’istanza non sana la nullità/inidoneità della domanda di rimborso, quando il procedimento sia stato introdotto su un presupposto processuale mancante ab origine.
  • Quando la questione centrale è la qualificazione dell’azione proposta e risulta assente il presupposto processuale della domanda, la Cassazione può cassare la decisione e definire il giudizio nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo, senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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