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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16153 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

F.P. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio relativa all'accertamento fiscale per l'anno d'imposta 1999, contestando la propria legittimazione passiva, la validità della notificazione degli atti, la rilevanza della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, il mancato recepimento degli esiti del procedimento penale, la determinazione del reddito mediante accertamento induttivo e l'applicazione della normativa cosiddetta Visentini-ter. L'accertamento riguardava maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA per Euro 1.162.000,56, oltre sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili, principalmente perché formulati in modo non conforme ai requisiti processuali dell'epoca, privi del necessario quesito di diritto o del momento di sintesi, logicamente incompatibili o non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che le censure muovevano da presupposti di fatto diversi da quelli accertati dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto che F.P. fosse amministratore della società fino al maggio 2000 e che la notificazione dell'avviso di accertamento fosse regolare. F.P. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.260,00, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 60

    Le disposizioni disciplinano il contenuto e la notificazione degli avvisi di accertamento. Nel caso concreto, la censura sulla notificazione è stata dichiarata inammissibile e comunque ritenuta non pertinente, poiché i giudici di merito avevano accertato che l'atto era stato notificato sia a F.P., quale amministratore in carica per il periodo interessato, sia alla società presso la sede sociale.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione deve specificare puntualmente la violazione di legge o il fatto decisivo controverso. Le censure motivazionali devono riferirsi a un preciso fatto storico e, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, contenere un momento di sintesi; la mancanza di tali requisiti comporta l'inammissibilità.

  • Art. 366-bis c.p.c. (testo previgente)

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina previgente, i motivi fondati sulla violazione di legge dovevano essere accompagnati da un quesito di diritto adeguatamente formulato, mentre i motivi sulla motivazione dovevano contenere una chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà. Quesiti generici o astratti non consentono alla Corte di formulare una regola applicabile anche a casi analoghi.

  • Art. 145 c.p.c.

    La norma riguarda la notificazione degli atti alle persone giuridiche. Nel caso concreto, la questione è stata ritenuta non decisiva perché la notificazione alla società presso la sede, a persona dichiaratasi abilitata a ricevere gli atti, era stata considerata regolare dai giudici di merito.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito dalla L. n. 326 del 2003

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere che, per le violazioni tributarie della persona giuridica, rispondesse esclusivamente la società. La censura non è stata esaminata nel merito perché formulata sulla base del presupposto, ritenuto errato, che F.P. non fosse amministratore della società nel periodo rilevante.

  • D.L. n. 853 del 1984, art. 2, comma 29, convertito dalla L. n. 17 del 1985 (cosiddetta Visentini-ter)

    La norma è stata indicata dal ricorrente come non applicabile al periodo d'imposta 1999. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché priva dei requisiti formali, non riferita alla concreta ratio decidendi e, in parte, prospettata impropriamente come vizio di motivazione pur riguardando una questione di violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la decisione: ogni motivo deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi e indicare con precisione l'errore di diritto o il fatto storico decisivo trascurato.
  • Quando si contesta una notificazione, occorre dimostrare concretamente il vizio e chiarire a quale destinatario si riferisca; la notificazione alla società presso la sede e a una persona abilitata può essere ritenuta valida.
  • Gli accertamenti e le decisioni del giudice penale non vincolano automaticamente il giudice tributario, che deve valutare autonomamente gli elementi probatori disponibili.
  • La contestazione della legittimazione passiva dell'amministratore deve essere coerente con gli accertamenti di fatto dei giudici di merito, in particolare con il ruolo ricoperto nel periodo d'imposta contestato.
  • I vizi di motivazione devono riguardare un fatto storico, preciso e decisivo, non la semplice insufficienza della motivazione o il dissenso rispetto alla valutazione delle prove.
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente fatti, documenti e valutazioni economiche già esaminate dai giudici di merito; motivi generici, contraddittori o non pertinenti comportano l'inammissibilità del ricorso.

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