Cassazione Penale, Sentenza n. 21883/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo cumulativo di violazione di legge per omessa o apparente motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 111 Cost. La difesa contestava la valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza adottata dal Tribunale in funzione di giudice dell'appello de libertate, sostenendo che il giudice di primo grado aveva correttamente escluso l'identificazione dell'autore delle rapine (testimonianze non identificative, descrizioni generiche), che elementi ora ritenuti identificativi non erano stati considerati significativi, e che non era dimostrata la dimora dell'indagato in prossimità del luogo della prima rapina. Veniva inoltre contestata la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e la scelta della misura cautelare massima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il Tribunale aveva svolto un confronto critico con la decisione del primo giudice e analizzato compiutamente il compendio indiziario. La Corte ha affermato che, nel ribaltamento di una decisione cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata ma è necessario superare con argomentazioni autonome e accettabili le ragioni del rigetto. Il Tribunale aveva indicato una costellazione indiziaria (corrispondenze tra azioni, compatibilità della struttura corporea e dell'accento, collocazione dell'abitazione, analisi dei reperti, precedenti e pendenze di polizia) ritenuta sufficiente a fondare la gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari, motivando inoltre la scelta della misura massima in considerazione della serialità delle rapine e dei precedenti. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000, e ha ordinato alla cancelleria gli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 606 lett. c) c.p.p.
La Corte valuta la censura per omessa o apparente motivazione secondo i parametri di legittimità: deve sussistere una manifesta illogicità o violazione di legge. Nel caso di specie la motivazione del Tribunale è ritenuta sufficiente e non omessa.
art. 111 Cost.
Il richiamo alla Costituzione relativo al diritto ad un processo motivato è considerato rispettato: la motivazione del provvedimento cautelare è giudicata adeguata e non in contrasto con il principio di ragionevole motivazione.
art. 610 co. 5 e art. 611 co. 1‑bis e ss. c.p.p.
Richiamate in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti e alla mancata richiesta di trattazione orale; la procedura seguita è stata ritenuta conforme alle norme procedurali richiamate.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'effetto della inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e applicazione delle sanzioni previste.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Ordine alla cancelleria degli adempimenti successivi all'ordinanza di cassazione, secondo la disciplina esecutiva richiamata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali impugnate in sede di legittimità, non ridiscute il fatto con libero riesame: il rimedio è limitato a censurare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non semplici valutazioni critiche alternative degli indizi.
- Quando il tribunale d'appello ribalta il giudizio di primo grado sull'adozione della misura cautelare, non è necessaria una motivazione 'rafforzata', ma è richiesto che il giudice d'appello confronti criticamente e superi le ragioni del rigetto con argomentazioni autonome tratte dall'intero compendio probatorio.
- Una costellazione di elementi indiziari coerenti e convergenti (es. corrispondenze tra azioni, compatibilità fisica e linguistica, collocazione dell'abitazione, reperti materiali, precedenti e pendenze di polizia) può essere ritenuta sufficiente a fondare la gravità indiziaria richiesta per la misura cautelare.
- La mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti da parte della difesa non è sufficiente a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; occorre mostrare incongruenze logiche o violazioni normative nella valutazione del giudice.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione sul tema cautelare, possono seguire condanne per spese processuali e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, ammende a carico del ricorrente.
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