Sentenza del 13/05/2019 n. 2866 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE - IMU - ICI - Unità immobiliari catastalmente distinte - Contemporaneo utilizzo da parte del proprietario e dei familiari - Abitazione principale - Detrazione ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza stabilisce che la distinta intestazione catastale delle unità immobiliari non è, di per sé, ostativa all'applicazione dell'esenzione o della detrazione per abitazione principale. Quando sia provato che più unità sono concretamente destinate a costituire l'abitazione principale del proprietario e della sua famiglia, il beneficio fiscale compete. Il testo non indica l'esito formale del ricorso né il dispositivo sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione o della detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 nel caso di più unità immobiliari catastalmente distinte, utilizzate contemporaneamente dal proprietario e dai suoi familiari come abitazione principale. Il punto centrale è stabilire se la distinta classificazione catastale impedisca di considerare gli immobili come un'unica abitazione principale ai fini dell'ICI.
Norme richiamate
Art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992
L'agevolazione per l'abitazione principale deve essere riconosciuta in base all'effettiva destinazione abitativa dell'immobile, e non esclusivamente alla sua autonoma identificazione catastale. Più unità catastalmente distinte possono beneficiare dell'agevolazione se sono concretamente utilizzate come abitazione principale del proprietario e della sua famiglia.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni sull'abitazione principale, la concreta destinazione degli immobili può prevalere sulla loro distinta classificazione catastale.
- Più unità immobiliari contigue o funzionalmente collegate possono essere considerate unitariamente quando siano effettivamente utilizzate dal proprietario e dai familiari come unica abitazione principale.
- Il beneficio non opera automaticamente: il contribuente deve poter dimostrare l'effettivo utilizzo abitativo principale e il collegamento funzionale tra le unità.
- La mera separazione catastale non è sufficiente, da sola, a giustificare il diniego dell'esenzione o della detrazione; l'ente deve valutare la situazione concreta.
- La regola va applicata con cautela nei casi in cui le unità siano autonome, non comunicanti o utilizzate da nuclei familiari distinti, poiché in tali circostanze potrebbe mancare l'unitarietà dell'abitazione principale.
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