Cassazione Civile, Ordinanza n. 17915/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una comunicazione di fermo amministrativo riferita a pregresse cartelle esattoriali per vari tributi. La contribuente aveva dedotto dinanzi al giudice tributario la mancata notificazione degli atti presupposti e aveva ottenuto l’annullamento del fermo; la domanda sulle spese era stata però compensata in primo grado. Dopo un primo intervento della Cassazione, che aveva cassato la sentenza sul punto spese e rinviato al giudice di merito per nuova regolamentazione anche delle spese del giudizio di legittimità, la Corte di giustizia tributaria in sede di rinvio condannava l’ente alla rifusione delle spese del giudizio d’appello e di rinvio, liquidandole però in importi molto inferiori a quelli indicati nelle note spese e senza provvedere espressamente sulle spese del primo grado e del giudizio di cassazione. La contribuente ricorreva quindi per cassazione con tre motivi: omessa regolazione delle spese del primo grado e della fase di legittimità; violazione dei parametri tariffari e omessa motivazione sulla drastica riduzione dei compensi rispetto alle note spese; illegittima liquidazione cumulativa e inferiore ai minimi tariffari, senza indicazione delle ragioni della riduzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla regolamentazione delle spese. Ha rilevato che il giudice di rinvio, vincolato dal precedente rescindente, avrebbe dovuto liquidare anche le spese del primo grado e quelle del giudizio di legittimità, oltre a motivare adeguatamente il forte scostamento dalle note spese depositate. Ha inoltre affermato che, nel regime applicabile, non è consentito scendere sotto i minimi tariffari previsti dai parametri vigenti e che la riduzione dei compensi deve comunque rispettare i limiti normativi e essere sorretta da motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 15 D.Lgs. 546/1992
richiamato come norma sulla regolamentazione delle spese nel processo tributario, da applicare anche in sede di rinvio e di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità demandata al giudice di merito
artt. 112 e 384 c.p.c.
richiamati per censurare l’omessa pronuncia/il mancato adeguamento del giudice di rinvio al decisum rescindente della Cassazione
art. 75 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese e alla necessità di rispettare i parametri e la nota spese prodotta
art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n. 55
interpretato nel senso che, nel regime successivo alle modifiche del 2018 e del 2022, la liquidazione giudiziale non può scendere sotto i minimi tariffari dello scaglione applicabile
D.M. 37/2018
considerato applicabile alla fattispecie; ha modificato i parametri imponendo limiti alla riduzione rispetto ai valori medi e confermando l’inderogabilità dei minimi
D.M. 147/2022
ha ulteriormente aggiornato i parametri, ma senza incidere sull’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge sui criteri di liquidazione delle spese
art. 360 n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità per l’omessa pronuncia sulla regolazione delle spese
Massime di principio
- Quando la Cassazione cassa con rinvio una sentenza limitatamente alla regolazione delle spese, il giudice di rinvio deve attenersi puntualmente al decisum rescindente e pronunciarsi su tutte le voci di spesa che gli sono state rimesse, senza ometterne alcune.
- In presenza di una nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice non può procedere a una liquidazione globale e forfetaria di importo inferiore senza spiegare in modo adeguato la riduzione o l’eliminazione delle singole voci.
- La liquidazione giudiziale degli onorari deve rispettare i parametri vigenti ratione temporis e non può scendere sotto i minimi tariffari previsti per lo scaglione applicabile.
- La riduzione dei compensi rispetto ai valori medi deve essere motivata; una motivazione mancante o meramente apparente integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Nel processo tributario, la disciplina delle spese deve essere applicata in modo conforme ai parametri ministeriali e al principio di soccombenza, salvo una valida e specifica giustificazione per la compensazione o la riduzione.
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