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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36868/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2009 per maggiore IVA: l'Ufficio aveva ritenuto imponibili al 20% le prestazioni di "nolo a caldo" (noleggio automezzi con autista) rese per la raccolta/trasporto rifiuti verso il Consorzio Coinres, escludendo l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% prevista dal punto 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III del d.P.R. n. 633/1972. Il contribuente sosteneva che il nolo a caldo fosse parte integrante/accessoria dell'attività di gestione rifiuti e quindi soggetto all'aliquota ridotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che il trasporto dei rifiuti rientra nella nozione di "gestione dei rifiuti" ai fini dell'art. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III del d.P.R. n. 633/1972, e che le prestazioni di nolo a caldo necessarie per la raccolta/trasporto/conferimento dei rifiuti sono assoggettabili all'aliquota agevolata del 10%. Pur correggendo la motivazione del giudice d'appello (che aveva parlato di "attività accessoria"), la Corte ha ritenuto che il principio affermato sia conforme a diritto. Ricorso rigettato; nulla per le spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Tabella A, Parte III, punto 127-sexiesdecies

    prestazioni di servizi di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo ... di rifiuti urbani e di rifiuti speciali

    Riconosce l'aliquota IVA agevolata del 10% per le prestazioni rientranti nel ciclo di rimozione e trattamento dei rifiuti; deve essere interpretata restrittivamente ma include il trasporto dei rifiuti e le prestazioni di nolo a caldo necessarie allo svolgimento di tale attività.

  • art. 12 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell'IVA e delle operazioni imponibili/agevolate; la Corte valuta la corretta applicazione della norma di settore sulla base della definizione normativa di 'gestione dei rifiuti'.

  • direttiva 2006/112/CE, art. 98 e allegato III

    gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte con riferimento "unicamente" alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III

    Le riduzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente e limitate alle categorie espressamente contemplate; tuttavia il ciclo di rimozione/trattamento dei rifiuti è ammesso tra le attività soggette a riduzione.

  • d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 6, comma 1, lett. d) - sostituito dall'art. 183 d.lgs. 152/2006, lett. n)

    la gestione dei rifiuti è la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni

    La definizione normativa include espressamente il trasporto dei rifiuti nella nozione di gestione dei rifiuti, fondamento per l'applicazione dell'aliquota agevolata anche quando il trasporto è effettuato tramite nolo a caldo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma processuale citata come motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto da parte del giudice d'appello.

  • Giurisprudenza (Corte di giustizia UE e Cassazione)

    C-656/19 Bakati Plus; C-288/16 L.Č.; C-97/06 Navicon; C-124/07 J.C.M. Beheer; Cass. Sez. U. 28 giugno 2013, n. 16304; Cass. Sez. V, 24 maggio 2019, n. 14179; Cass. Sez. V, 25 settembre 2020, n. 20213; Cass. Sez. I, 6 aprile 2018, n. 8481

    Consolidati principi richiedono un'interpretazione restrittiva delle agevolazioni IVA e affermano il principio di neutralità fiscale (la modalità organizzativa non deve impedire l'accesso all'agevolazione). La nozione di nolo a caldo (locatore che fornisce anche dipendente per la conduzione) non esclude l'applicabilità dell'aliquota ridotta quando la prestazione rientra nel ciclo di gestione dei rifiuti.

Massime di principio

  • Il trasporto dei rifiuti rientra nella nozione di 'gestione dei rifiuti' e, se riguarda attività di rimozione/trattamento previste dalla normativa, può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta prevista dall'art. 127-sexiesdecies (Tabella A, Parte III d.P.R. n. 633/1972).
  • La qualificazione del servizio (es. nolo a caldo) non può escludere l'agevolazione quando la prestazione è in effetti parte integrante/necessaria del ciclo di gestione dei rifiuti: la modalità organizzativa (svolgimento diretto o esternalizzato) è neutrale ai fini IVA.
  • L'ambito delle agevolazioni IVA deve essere interpretato restrittivamente: occorre verificare se la prestazione rientra espressamente tra le attività di rimozione o trattamento dei rifiuti contemplate dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza comunitaria.
  • Per ottenere l'aliquota ridotta è opportuno documentare chiaramente la correlazione tra la prestazione resa (es. noleggio con conducente) e l'attività di gestione rifiuti (contratti, ordine di servizio, destinatario della prestazione, finalità strettamente collegate alla raccolta/trasporto/smaltimento).
  • Gli operatori possono liberamente scegliere il modello organizzativo (es. esternalizzazione tramite nolo a caldo) senza subire preclusioni all'agevolazione, purché il servizio sia effettivamente parte del ciclo di gestione dei rifiuti.

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