Sentenza n. 2610/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali e mancato pagamento dei relativi interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario previdenziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, con conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Nel corso del giudizio, con nota del 1° giugno 2026, l’INPS ha dichiarato di avere effettuato il ricalcolo del trattamento di fine servizio e di avere pagato la sorte capitale, producendo anche il prospetto degli interessi in corso di liquidazione. Il ricorrente ha quindi conservato interesse alla sola parte relativa agli interessi legali dovuti sulla sorte capitale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, poiché l’INPS aveva provveduto al ricalcolo della liquidazione del TFS e al pagamento dell’importo dovuto. Ha invece ritenuto persistente l’interesse alla decisione sugli interessi. La domanda relativa agli accessori di legge è stata accolta, sulla base del prospetto prodotto dall’INPS, ritenuto confessorio per la parte resistente e non specificamente contestato dal ricorrente. L’amministrazione è stata condannata a corrispondere gli interessi per euro 1.612,85 lordi, pari a euro 1.241,89 netti, al netto delle ritenute fiscali, nonché a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Prevede i benefici economici relativi ai sei scatti stipendiali richiesti dal ricorrente ai fini della rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
art. 21 legge n. 232/1990
Indicato quale disposizione modificativa dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, posto a fondamento della pretesa di riliquidazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa relativa alla sorte capitale, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente a tale parte, purché permanga un interesse concreto e attuale su accessori o altre componenti della domanda.
- La permanenza dell’interesse alla decisione sugli interessi dovuti sulla sorte capitale consente al giudice amministrativo di pronunciarsi autonomamente sulla relativa domanda, anche dopo il pagamento dell’importo principale.
- Un prospetto di calcolo degli interessi prodotto dall’amministrazione e non specificamente contestato dalla controparte può essere utilizzato dal giudice quale base per la liquidazione degli accessori dovuti.
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