Sentenza del 25/10/2016 n. 8074 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Reddito da lavoro autonomo - Presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'esistenza del presupposto dell'IRAP per il reddito da lavoro autonomo. In particolare, occorreva stabilire se l'attività fosse svolta con un'autonoma organizzazione, verificando se il contribuente fosse responsabile dell'organizzazione e se impiegasse beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalesse in modo non occasionale di lavoro altrui.
La decisione
La sentenza ha enunciato il criterio secondo cui l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP sussiste quando il lavoratore autonomo è, in qualsiasi forma, responsabile dell'organizzazione e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, come automezzi di rilevante valore o unità locali, oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui. Dal solo principio riportato non emerge l'esito processuale concreto né se sia stato accolto o rigettato il ricorso.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'attività autonomamente organizzata rilevante ai fini IRAP ricorre quando il lavoratore autonomo è sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti secondo l'id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
L'IRAP non è dovuta per il solo fatto di esercitare un'attività autonoma: è necessario che l'attività sia supportata da un'organizzazione autonoma, valutata in concreto sulla base della responsabilità organizzativa, dei beni strumentali utilizzati e dell'impiego non occasionale di personale.
Massime di principio
- Il professionista o lavoratore autonomo è soggetto a IRAP solo se l'attività presenta un'autonoma organizzazione ulteriore rispetto al semplice apporto personale.
- La presenza di beni strumentali non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP: devono essere eccedenti il minimo normalmente necessario per svolgere l'attività.
- L'impiego non occasionale di dipendenti o collaboratori può costituire indice significativo di autonoma organizzazione, da valutare secondo il ruolo e l'incidenza effettiva del lavoro altrui.
- La verifica deve essere concreta e complessiva, considerando dimensioni dell'attività, valore dei beni, eventuali unità locali e modalità di utilizzo del personale.
- Il principio da solo non consente di determinare il vincitore processuale: per stabilire l'esito occorrono il dispositivo e gli ulteriori fatti della sentenza.
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