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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32634/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, anche al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sostenendo in sostanza l'illogicità della determinazione del trattamento sanzionatorio e la discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva adeguatamente esplicitato gli elementi di cui all'art. 133 c.p. valorizzati nel bilanciamento e nella quantificazione della pena, richiamando la gravità concreta del fatto, i precedenti dell'imputato, il profitto non modesto e la negativa personalità del ricorrente; inoltre aveva correttamente dato prevalenza al dispositivo in assenza di elementi certi e logici che dimostrassero l'errore della motivazione di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Fattispecie base del delitto contestato, richiamata come reato aggravato oggetto della conferma di condanna in appello.

  • art. 133 c.p.

    È la norma che guida la commisurazione della pena e il giudizio di bilanciamento, mediante la valorizzazione degli elementi relativi alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze e nella commisurazione della pena il giudice di merito conserva un ampio potere discrezionale, purché dia conto degli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. e della loro preponderanza rispetto agli altri fattori.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando richiama la gravità concreta del fatto, i precedenti penali e la personalità negativa dell'imputato, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni deduzione difensiva.
  • La discrepanza tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado non determina di per sé l'illegittimità della decisione se il giudice di appello spiega in modo logico perché ritiene prevalente il dispositivo e non emergono elementi certi che ne dimostrino l'errore.
  • Il ricorso per cassazione che censuri solo in modo generico o manifestamente infondato la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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