Cassazione Penale, Sentenza n. 10497/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Ancona; deduce un presunto errore di fatto da parte della Corte di cassazione nella parte in cui avrebbe ritenuto che fosse stato elaborato un programma di trattamento dall'UEPE e che il giudice avesse valutato tale programma. In primo grado l'imputato aveva chiesto l'applicazione della pena con offerta risarcitoria di euro 170.000 (senza il consenso del PM) e la sospensione con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p.; il giudice aveva respinto la messa alla prova ritenendo l'offerta risarcitoria del tutto insufficiente rispetto al danno quantificato nel capo di imputazione (> euro 500.000), decisione confermata in appello e ritenuta legittima dalla Cassazione.
La decisione
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura prospettata non fosse un errore materiale o di fatto risolvibile con il rimedio previsto dall'art. 625-bis, ma richiedesse un nuovo apprezzamento di merito (errore di giudizio). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata irrogata sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per mancanza di colpa grave.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio è applicabile solo per correggere errori materiali o di fatto di natura percettiva (svista, equivoco) nella sentenza; non è invece utilizzabile per rivedere valutazioni o scelte di merito che contengono giudizi e apprezzamenti.
art. 464-bis cod. proc. pen.
La messa alla prova può comportare, ove possibile, il risarcimento del danno; i giudici possono rigettare l'istanza se l'offerta risarcitoria è manifestamente sproporzionata rispetto al danno quantificato, anche se manca un programma dell'UEPE.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, Dema)
Il principio secondo cui l'errore di fatto è limitato agli errori percettivi e non comprende valutazioni di merito; richiamato per distinguere errore di fatto da errore di giudizio.
Massime di principio
- Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato: vale solo per errori materiali o percettivi (svista, equivoco) e non per contestazioni che implicano rivalutazioni di diritto o di merito.
- Nel giudizio sulla messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p. i giudici possono valutare l'adeguatezza dell'offerta risarcitoria rispetto al danno: una proposta manifestamente insufficiente può legittimare il rigetto anche in assenza di un programma UEPE completo.
- La mancata presentazione o completezza del programma di trattamento dell'UEPE non è necessariamente decisiva se emergono altri elementi (es. sproporzione evidente tra risarcimento offerto e danno) che consentono al giudice di ritenere inidonea la proposta di messa alla prova.
- La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese processuali; la sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende viene invece esclusa se non sussiste una colpa grave del ricorrente (es. equivoco giustificabile).
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