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Sentenza

Sentenza del 06/03/2020 n. 6428 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la pronuncia della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto alla società il rimborso dell'IVA assolta in Italia su servizi (es. autonoleggio) acquistati per pacchetti turistici destinati a clienti non residenti. La questione giuridica centrale era se il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio (D.P.R. 633/1972, art. 74-ter, 'base da base') e la norma interpretativa D.L. 69/2013, art. 55, escludessero il diritto al rimborso anche per agenzie stabilite fuori dall'UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per ulteriori determinazioni e per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto che il D.L. 69/2013, art. 55, interpreti il D.P.R. 633/1972, art. 74-ter, nel senso che l'IVA pagata su cessioni e prestazioni rese da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile anche quando il tour operator è stabilito fuori dall'Unione; ha inoltre escluso il contrasto della disposizione interpretativa con i principi comunitari (art. 310 della Direttiva 2006/112/CE) e con il principio di neutralità IVA, nonché l'illegittimità costituzionale dell'intervento interpretativo. Ha demandato al giudice di rinvio l'accertamento del legittimo affidamento del contribuente.

Norme richiamate

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 55

    Alla luce di quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006, art. 310, ... il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, ... effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione Europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando ... sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si da luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici.

    Norma di interpretazione autentica che estende l'applicazione dell'art. 74-ter (regime speciale 'base da base') anche alle agenzie stabilite fuori dall'UE, escludendo il rimborso dell'IVA pagata per servizi resi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter

    Prevede il regime speciale per le agenzie di viaggio (determinazione 'base da base') e il divieto di detrazione/rimborso dell'IVA sugli importi imputati all'agenzia per operazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore; interpretato alla luce del D.L. 69/2013 come applicabile anche alle agenzie non stabilite nell'UE.

  • Direttiva 2006/112/CE (ex 77/388/CEE), art. 310 (ex art. 26 sesta direttiva)

    Stabilisce a livello comunitario che gli importi dell'IVA imputati all'agenzia per operazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore non sono detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro; la norma comunitaria giustifica e legittima l'interpretazione restrittiva del diritto al rimborso.

  • Direttiva 86/560/CEE, art. 3, par. 2

    Richiama il principio che il rimborso IVA in favore di soggetti non residenti non può essere concesso a condizioni più favorevoli rispetto ai soggetti residenti; supporta il criterio di parità di trattamento usato per giustificare l'applicazione del regime speciale anche ai non residenti.

  • Norme costituzionali e giurisprudenza costituzionale citate (art. 111, art. 97, art. 3 Cost.)

    La Corte ha ritenuto compatibile l'intervento interpretativo con i principi costituzionali purché la retroattività sia giustificata dalla necessità di chiarire incertezze interpretative e tutelare interessi pubblici rilevanti; ha richiamato giurisprudenza che limita l'irretroattività quando la norma mira a ripristinare l'interpretazione originaria e la certezza del diritto.

Massime di principio

  • Il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/1972, 'base da base') esclude la detrazione o il rimborso dell'IVA imputata per servizi resi da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori anche quando l'agenzia è stabilita fuori dall'Unione Europea, se interpretato alla stregua del D.L. 69/2013, art. 55 e della Direttiva 2006/112/CE art. 310.
  • La finalità di tale regime è la semplificazione e la corretta attribuzione del gettito IVA ai diversi Stati membri dove avviene la fruizione dei servizi; perciò la mancata rimborsabilità non configura violazione del principio di neutralità IVA in questo specifico contesto.
  • Non è consentito riconoscere un rimborso a operatori non residenti in condizioni più favorevoli rispetto agli operatori residenti nell'UE: il principio di parità di trattamento giustifica l'estensione della disciplina limitativa anche ai non residenti.
  • Le norme interpretative retroattive sono poste sullo stesso piano di interpretazioni autentiche e possono essere costituzionalmente legittime se mirano a chiarire incertezze giurisprudenziali e a garantire uniformità e parità di trattamento; tuttavia gli effetti economici pregressi (rimborsi già effettuati e non recuperati) pongono questioni intertemporali che richiedono attenta valutazione e sono suscettibili di sindacato giudiziario.
  • La sussistenza del legittimo affidamento del contribuente circa rimborsi precedentemente concessi va valutata caso per caso dal giudice di merito in corso di rinvio.

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