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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento (prot. -OMISSIS-) datato 27/02/2026 e notificato esclusivamente alla PEC mario.riccio@ordineavvocatireggioemilia.it in pari data, con cui la Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale del Governo ha informato ai sensi dell'art. 91 e 89-bis del d.lgs. 159/2011 che nei confronti di -OMISSIS- sussiste il pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84, comma 4, e 91 d.lgs. cit.; - della comunicazione di avvio del procedimento del 26-27/08/2025 esitato col provvedimento sub 1); - dei pareri e dei verbali del Gruppo Interforze datati 31.07 e 18.12.2025, di contenuto motivazionale sconosciuto, favorevoli all’adozione del provvedimento interdittivo per ritenuta esistenza del rischio di condizionamento mafioso; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura, unitamente agli atti istruttori e procedimentali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio con cui è stato comunicato, ai sensi degli artt. 91 e 89-bis del d.lgs. 159/2011, il pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91 dello stesso decreto. Sono stati contestati anche la comunicazione di avvio del procedimento, i pareri e i verbali del Gruppo Interforze e ogni atto presupposto o consequenziale. Dal testo emergono, in particolare, censure relative all'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, all'erronea valutazione degli elementi indiziari, alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa per l'asserita agevolazione occasionale e alla violazione del termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 92, commi 2 e 2-ter, del d.lgs. 159/2011, ritenuto dalla ricorrente perentorio.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto che l'interdittiva apparisse sostenuta da adeguata istruttoria e da motivazione esauriente, anche in relazione agli accertamenti e alle risultanze del Gruppo Interforze, nonché al giudizio prognostico di permeabilità dell'impresa alle logiche della criminalità organizzata. Gli elementi valorizzati — i rapporti di parentela e affinità dell'amministratore unico con soggetti gravitanti nella 'ndrangheta, le cointeressenze economiche con società controindicate e la confluenza della medesima compagine sociale di altra società sottoposta a controllo giudiziario con esito negativo — devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente. Il giudice ha inoltre affermato che l'interdittiva non richiede né la prova dell'avvenuta occupazione mafiosa dell'impresa né l'accertamento di responsabilità penali dei suoi titolari, essendo sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamento mafioso. Ha ritenuto non irragionevole l'esclusione dell'agevolazione occasionale, presupposto per le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011, e ha considerato prevalente, nel bilanciamento cautelare, l'interesse statale alla tutela della legalità economica. Ha infine escluso che il termine procedimentale dell'art. 92, commi 2 e 2-ter, sia perentorio, non essendo stato qualificato come tale dal legislatore. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    La valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa si fonda su elementi sintomatici della possibile permeabilità dell'impresa alla criminalità organizzata.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa del provvedimento interdittivo antimafia impugnato.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Disciplina l'informazione antimafia e il relativo giudizio prefettizio sul pericolo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 92, commi 2 e 2-ter, d.lgs. 159/2011

    Il termine per la conclusione del procedimento di informazione antimafia non è perentorio, non essendo qualificato come tale dal legislatore.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Le misure amministrative di prevenzione collaborativa presuppongono situazioni di agevolazione occasionale, la cui ricorrenza è stata ritenuta non irragionevolmente esclusa.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale, nell'ambito della quale il TAR ha svolto una sommaria delibazione dei presupposti per la sospensione.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia può essere legittimamente adottata sulla base di un quadro indiziario complessivo e sintomatico del pericolo di condizionamento dell'attività d'impresa da parte della criminalità organizzata; non è necessaria né la prova dell'avvenuta occupazione mafiosa dell'azienda né la sussistenza di responsabilità penali a carico dei titolari.
  • Gli elementi indiziari posti a fondamento dell'interdittiva antimafia devono essere valutati in modo unitario e sistemico, anziché atomistico, includendo la combinazione dei rapporti familiari dell'amministratore, delle cointeressenze economiche con imprese controindicate e della continuità della compagine sociale con imprese già sottoposte a misure di controllo.
  • Nella fase cautelare, la verifica giudiziale dell'interdittiva antimafia si svolge mediante sommaria delibazione e considera sufficiente, ai fini del fumus, che il provvedimento risulti prima facie sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione esauriente sulle risultanze degli accertamenti prefettizi e del Gruppo Interforze.
  • Le misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 sono applicabili quando ricorra una situazione di agevolazione occasionale; l'esclusione di tale presupposto può ritenersi legittima se non risulta irragionevole alla luce degli elementi raccolti.
  • Il termine per la conclusione del procedimento di informazione antimafia previsto dall'art. 92, commi 2 e 2-ter, d.lgs. 159/2011 non ha natura perentoria se il legislatore non lo qualifica espressamente come tale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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